Brevi dal MPI. Notiziario del 3 novembre 2007:
Pensioni: proroga fino a 67 o 70 anni? a cura di Franco Capacchione, dalla Gilda degli Insegnanti, 3/11/2007
PENSIONI: PROROGA FINO A 67 o 70 ANNI? Con la Moratti nel 2004 si era arrivati a consentire la permanenza in servizio solo ai DS fino a 70 anni, mentre i docenti richiedenti la proroga del mantenimento in servizio dovevano obbligatoriamente andarsene in pensione a 67 anni. Ora, invece, c' è l'equiparazione fra docenti e DS a 67 e a 70 anni. Nel primo caso la proroga viene limitata a 67 per tutti coloro che sono stati assunti dopo il 1° ottobre 1974. Coloro che invece risultavano assunti a quella data hanno la facoltà di restare in servizio fino a 70.
Per l' accesso alle supplenze occorre distinguere fra lauree del vecchio e del nuovo ordinamento e fra abilitati e non. Per le lauree del vecchio ordinamento, sia per gli abilitati di classi di concorso non comprese in ambiti disciplinari che per i non abilitati, vale esclusivamente il DM 39/98 con le successive integrazioni, mentre il DM 354/98 regolamenta gli ambiti disciplinari per la partecipazione ai concorsi banditi nel 1999 ed estende la validità dei titoli di studio a tutte le classi di concorso corrispondenti a quella nella quale ci si era abilitati precedentemente con una procedura concorsuale per esami e titoli o riservata, anche se il suddetto titolo non è valido ai sensi del DM 39/98. Le lauree specialistiche (quelle triennali non danno accesso all' insegnamento) del nuovo ordinamento sono regolamentate dal DM 22/05.
I docenti già di ruolo che ottengono un nuovo ruolo non devono
ripetere l'anno di formazione, ma devono superare solo il periodo di
prova di 180 gg. Poichè contrattualmente i neoimmessi in ruolo possono
avvalersi dell' art. 33 del CCNL 24/7/03, rinviando l'anno di
formazione, ci si chiede se chi proviene da altro ruolo - tenuto
quindi ad effettuare solo il periodo di prova - possa effettuarlo
durante l' anno scolastico in cui si avvale dell' art. 33 citato.
Ebbene, non solo per l' anno di formazione, ma anche per il periodo di
prova è indispensabile che coincidano la classe di concorso di
titolarità e quella in cui viene prestato il servizio ai sensi del D.
Lgs. 297/94, art. 438. CHI SI E' AVVALSO DELL'ASPETTATIVA PER SVOLGERE ALTRA ATTIVITà LAVORATIVA, PUò CHIEDERE UN ALTRO ANNO PER MOTIVI PERSONALI E PROSEGUIRE LA SUDDETTA ATTIVITà?
Poichè sia l' aspettativa per motivi personali che quella per svolgere
altra attività lavorativa (art. 18 del CCNL) non possono eccedere la
durata di un anno, se preso continuativamente, non è consentito
assentarsi ancora per 1 anno, malgrado il cambio di motivazione,
proprio per il limite di cui sopra e, pertanto, non resta che
interrompere l' altra attività lavorativa o dare le dimissioni dall'
insegnamento. I CORSI DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREAM ACQUISITI DA DOCENTI TITOLARI DI POSTI CUI SI ACCEDE COL DIPLOMA, SONO VALUTABILI?
Il MPI li ritiene valutabili sia per i docenti a tempo indeterminato
(Contratto x la mobilità, tabelle di valutazione di titoli e servizi,
nota 13) che per quelli a tempo determinato nelle GE e d' istituto
(nota 1653/05). UN ISTITUTO EX PARITARIO PUO' CONTINUARE A CERTIFICARE SERVIZI PARITARI DOPO CHE HA PERSO LA PARITà?
La competenza a rilasciare tale certificazione va attribuita dall'
Amministrazione ad una scuola depositaria che, ereditando tutti i
registri e la documentazione del periodo in cui la scuola era
paritaria, è l' unica legittimata ad emettere le certificazioni
relative al periodo di cui sopra, in quanto il gestore della scuola
non ricopre più l' incarico di pubblico ufficiale. I 3 GG MENSILI EX L 104/92, ART. 33 SONO VALIDI PER I 180 GG DEL PERIODO DI PROVA?
Poichè i 180 gg devono essere effettivamente prestati, i 3 gg. ex L
104/92 non sono computabili a tal fine. INDENNITÀ X ESAMI DI STATO 2006/07: A CHE PUNTO SIAMO?
Da informazioni assunte presso l'Ufficio bilanci del MPI, tutti gli
istituti interessati hanno ottenuto in questi giorni il saldo delle
indennità di cui sopra, mentre gli anticipi erano stati erogati in due
soluzioni a marzo e a giugno. Il suddetto saldo non è stato erogato a
quegli istituti che a giugno avevano ottenuto un finanziamento più
elevato di quanto spettante. Circa 600 istituti non avevano ancora
quantificato entro la fine del mese scorso il fabbisogno per far
fronte al pagamento delle indennità. Sempre secondo il MPI con
l'attuale saldo si è coperto il 100% delle indennità spettanti per il
2006/07. Si è in attesa, invece, mediante decreto, della copertura del
debito per i compensi spettanti, ma non erogati, relativi agli anni
precedenti in cui i finanziamenti risultarono insufficienti.
Ovviamente gli istituti con avanzi di bilancio possono, qualora non l'
avessero ancora fatto, saldare le spettanze del personale interessato.
In diverse realtà sono stati emessi decreti ingiuntivi per il recupero
delle spettanze non onorate da parte delle singole scuole. Il timore
del MPI, che sta cercando di correre ai ripari, facendo pressione per
il reperimento delle risorse necessarie, è che possa diffondersi a
macchia d' olio l'emissioni di decreti ingiuntivi che comportano un
aggravio per l' Amministrazione decisamente più elevato delle
indennità non erogate. Franco Capacchione |