Brevi dal MPI.

Notiziario del 3 novembre 2007:

Pensioni: proroga fino a 67 o 70 anni?
Titoli d'accesso x supplenze nell' Istruzione Secondaria: dm 39/98, 354/98 o 22/05?
Immissione in ruolo su altra classe di concorso di docenti già di ruolo:
valido il periodo di prova se ci si avvale dell' art. 33?
Chi si e' avvalso dell' aspettativa per svolgere altra attività lavorativa,
può chiedere un altro anno per motivi personali e proseguire la suddetta attività?
I corsi di perfezionamento post lauream acquisiti da docenti titolari
di posti cui si accede col diploma, sono valutabili?
Un istituto ex paritario può continuare a certificare
servizi paritari dopo che ha perso la parità?
I 3 gg mensili ex l 104/92, art. 33 sono validi per i 180 gg del periodo di prova?
Indennità x esami di stato 2006/07: a che punto siamo?

 a cura di Franco Capacchione, dalla Gilda degli Insegnanti, 3/11/2007

 

PENSIONI: PROROGA FINO A 67 o 70 ANNI?

Con la Moratti nel 2004 si era arrivati a consentire la permanenza in servizio solo ai DS fino a 70 anni, mentre i docenti richiedenti la proroga del mantenimento in servizio dovevano obbligatoriamente andarsene in pensione a 67 anni. Ora, invece, c' è l'equiparazione fra docenti e DS a 67 e a 70 anni. Nel primo caso la proroga viene limitata a 67 per tutti coloro che sono stati assunti dopo il 1° ottobre 1974. Coloro che invece risultavano assunti a quella data hanno la facoltà di restare in servizio fino a 70.


TITOLI D'ACCESSO X SUPPLENZE NELL'ISTRUZIONE SECONDARIA: DM 39/98, 354/98 o 22/05?

Per l' accesso alle supplenze occorre distinguere fra lauree del vecchio e del nuovo ordinamento e fra abilitati e non. Per le lauree del vecchio ordinamento, sia per gli abilitati di classi di concorso non comprese in ambiti disciplinari che per i non abilitati, vale esclusivamente il DM 39/98 con le successive integrazioni, mentre il DM 354/98 regolamenta gli ambiti disciplinari per la partecipazione ai concorsi banditi nel 1999 ed estende la validità dei titoli di studio a tutte le classi di concorso corrispondenti a quella nella quale ci si era abilitati precedentemente con una procedura concorsuale per esami e titoli o riservata, anche se il suddetto titolo non è valido ai sensi del DM 39/98. Le lauree specialistiche (quelle triennali non danno accesso all' insegnamento) del nuovo ordinamento sono regolamentate dal DM 22/05.


IMMISSIONE IN RUOLO SU ALTRA CLASSE DI CONCORSO DI DOCENTI GIà DI RUOLO: VALIDO IL PERIODO DI PROVA SE CI SI AVVALE DELL' ART. 33?

I docenti già di ruolo che ottengono un nuovo ruolo non devono ripetere l'anno di formazione, ma devono superare solo il periodo di prova di 180 gg. Poichè contrattualmente i neoimmessi in ruolo possono avvalersi dell' art. 33 del CCNL 24/7/03, rinviando l'anno di formazione, ci si chiede se chi proviene da altro ruolo - tenuto quindi ad effettuare solo il periodo di prova - possa effettuarlo durante l' anno scolastico in cui si avvale dell' art. 33 citato. Ebbene, non solo per l' anno di formazione, ma anche per il periodo di prova è indispensabile che coincidano la classe di concorso di titolarità e quella in cui viene prestato il servizio ai sensi del D. Lgs. 297/94, art. 438.
 

CHI SI E' AVVALSO DELL'ASPETTATIVA PER SVOLGERE ALTRA ATTIVITà LAVORATIVA, PUò CHIEDERE UN ALTRO ANNO PER MOTIVI PERSONALI E PROSEGUIRE LA SUDDETTA ATTIVITà?

Poichè sia l' aspettativa per motivi personali che quella per svolgere altra attività lavorativa (art. 18 del CCNL) non possono eccedere la durata di un anno, se preso continuativamente, non è consentito assentarsi ancora per 1 anno, malgrado il cambio di motivazione, proprio per il limite di cui sopra e, pertanto, non resta che interrompere l' altra attività lavorativa o dare le dimissioni dall' insegnamento.
 

I CORSI DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREAM ACQUISITI DA DOCENTI TITOLARI DI POSTI CUI SI ACCEDE COL DIPLOMA, SONO VALUTABILI?

Il MPI li ritiene valutabili sia per i docenti a tempo indeterminato (Contratto x la mobilità, tabelle di valutazione di titoli e servizi, nota 13) che per quelli a tempo determinato nelle GE e d' istituto (nota 1653/05).
 

UN ISTITUTO EX PARITARIO PUO' CONTINUARE A CERTIFICARE SERVIZI PARITARI DOPO CHE HA PERSO LA PARITà?

La competenza a rilasciare tale certificazione va attribuita dall' Amministrazione ad una scuola depositaria che, ereditando tutti i registri e la documentazione del periodo in cui la scuola era paritaria, è l' unica legittimata ad emettere le certificazioni relative al periodo di cui sopra, in quanto il gestore della scuola non ricopre più l' incarico di pubblico ufficiale.
 

I 3 GG MENSILI EX L 104/92, ART. 33 SONO VALIDI PER I 180 GG DEL PERIODO DI PROVA?

Poichè i 180 gg devono essere effettivamente prestati, i 3 gg. ex L 104/92 non sono computabili a tal fine.
 

INDENNITÀ X ESAMI DI STATO 2006/07: A CHE PUNTO SIAMO?

Da informazioni assunte presso l'Ufficio bilanci del MPI, tutti gli istituti interessati hanno ottenuto in questi giorni il saldo delle indennità di cui sopra, mentre gli anticipi erano stati erogati in due soluzioni a marzo e a giugno. Il suddetto saldo non è stato erogato a quegli istituti che a giugno avevano ottenuto un finanziamento più elevato di quanto spettante. Circa 600 istituti non avevano ancora quantificato entro la fine del mese scorso il fabbisogno per far fronte al pagamento delle indennità. Sempre secondo il MPI con l'attuale saldo si è coperto il 100% delle indennità spettanti per il 2006/07. Si è in attesa, invece, mediante decreto, della copertura del debito per i compensi spettanti, ma non erogati, relativi agli anni precedenti in cui i finanziamenti risultarono insufficienti. Ovviamente gli istituti con avanzi di bilancio possono, qualora non l' avessero ancora fatto, saldare le spettanze del personale interessato. In diverse realtà sono stati emessi decreti ingiuntivi per il recupero delle spettanze non onorate da parte delle singole scuole. Il timore del MPI, che sta cercando di correre ai ripari, facendo pressione per il reperimento delle risorse necessarie, è che possa diffondersi a macchia d' olio l'emissioni di decreti ingiuntivi che comportano un aggravio per l' Amministrazione decisamente più elevato delle indennità non erogate.
 

Franco Capacchione