Dirigente Scolastico di Bitetto (Bari)
perde vertenza presso l'U.S.P. di Bari.
dall'UNAMS-Scuola
della Regione Puglia del 4/6/2006
Un collaboratore scolastico a tempo
indeterminato in servizio presso un istituto scolastico di Bitetto
(BARI) neo eletto RSU Gilda/UNAMS, dopo essere risultato assente dal
servizio in data 20.2.2007 per giorni 5 per malattia, alle ore 20,00
circa del 25.2.2007 trovava nella buca delle lettere (del tutto ignaro
della venuta del medico fiscale), l'avviso di presentazione per la
visita ambulatoriale del 22.2.2007.
Il Dirigente scolastico con nota 1/ris del
2.3.2007 richiedeva giustificazioni in merito ad una "presunta"
assenza dal proprio domicilio dell'istante.
Con nota prot. 668 del 4.3.2007 l'istante per
tramite la O.S. UNAMS-scuola (Federazione Nazionale Gilda/UNAMS) nella
persona del suo Segretario provinciale e regionale per la PUGLIA prof.
BARTOLO DANZI, provvedeva a rispondere alle accuse infondate del D.S.
eccependo che la presunta assenza certificata nel referto medico
legale del 21.2.2007 , risultava -invero- attribuibile al medico
fiscale che non avrebbe mai suonato il campanello dell'abitazione
dell'istante medesimo, come può essere dimostrato debitamente con
alcune testimonianze , e che, peraltro, l'effettivo stato di malattia
dell'interessato era stato già dovutamente documentato con
certificazione medica.
Per la notevole debilitazione a seguito di
terapia antibiotica per una aggressiva forma influenzale febbrile che
lo aveva interessato unitamente alla propria consorte, il medesimo era
costretto a letto e profondamente addormentato al momento della
"presunta" visita fiscale. Nonostante le puntuali discolpe fornite dal
dipendente, il Dirigente scolastico emetteva in data 14.04.2007 il
decreto prot. 580/07 di assenza ingiustificata dal 20.2.2007 al
24.02.2007 con il quale disponeva la trattenuta degli assegni per 5
giorni.
L' O.S. ha dedotto in sede di conciliazione
tenutasi presso l' Ufficio scolastico provinciale di Bari in data
24.5.2007 le seguenti argomentazioni in
DIRITTO
A) Violazione art. 7 L. 241/90.
In via preliminare deve eccepirsi la omessa comunicazione dell'avvio
del procedimento ex art. 7 L. 241/90. Va ricordato che il capo III
della L.241/90 (artt.7-8) affronta la problematica centrale del
procedimento, ossia la partecipazione degli interessati allo stesso.
Dalla stessa nota di addebiti emerge chiaramente la violazione delle
più basilari garanzie di contraddittorio e di difesa dell'incolpato di
assenza ingiustificata, a carico del quale risultava essere già
espletata una vera e propria “istruttoria”"seppur
insufficiente, - con raccolta di elementi di prova ancorché
inattendibili "senza alcuna comunicazione allo stesso dell'avvio del
procedimento.
Al riguardo il legislatore ha recepito i dettami del giusto
procedimento, prevedendo l'obbligo della P.A. di comunicare agli
interessati la notizia relativa all'avvio del procedimento di assenza
ingiustificata; il diritto di quest'ultimo di parteciparvi
attivamente; la natura partecipativa del procedimento comporta
l'adeguamento del procedimento stesso ai precetti costituzionali. Nel
caso è fuor di dubbio che il diritto di difesa del ricorrente che
trova il suo principio nell'art. 24 Cost., nella specie violato,
sarebbe dovuto essere garantito con la comunicazione appunto,
dell'avvio del procedimento. La mancata comunicazione dell'avvio del
procedimento rende il provvedimento finale illegittimo(per violazione
di legge) ed annullabile, su ricorso dell'interessato(1) .
B)Violazione del diritto di difesa e di
contraddittorio
A riguardo va osservato inoltre come nella nota sindacale prot.668 del
4.03.2007 era stata tra l'altro "richiesta copia dell'esito della
visita fiscale di cui trattasi" con riserva di produzione di ulteriori
scritti difensivi", possibilità che non sono state consentite dal
Dirigente scolastico ancor prima di emettere il provvedimento che oggi
si impugna.
Tale istanza era finalizzata anche a far chiarezza sulla discrepanza
del numero di protocollo, indicato sulla nota di contestazione come
970 relativamente al referto della visita fiscale , rispetto alla
comunicazione lasciata dal medico fiscale all'interessato, che
presenta un altro numero di protocollo. Dalla relazione inviata all'U.S.P.
di Bari emerge, tra l'altro, che la scuola aveva formalmente chiesto
al medico fiscale di ribadire il precedente referto, senza peraltro
inviare tale nota - per conoscenza- al lavoratore ed all' O.S. che già
lo assisteva e senza inviare agli stessi soggetti la risposta fornita
dal medico fiscale con prot. 3707bis, acquisita agli atti della scuola
il 4.4.2007. Ne deriva , dunque, che nel procedimento vi è stato uno
scambio di carteggio al quale il lavoratore non ha potuto
controdedurre, con grave violazione del diritto di difesa. Parimenti,
proprio in funzione del ruolo rivestito al medesimo lavoratore quale
RSU Gilda/UNAMS neo eletta nella s
cuola, tanto potrebbe profilarsi come discriminatorio(art. 15 St. Lav.)(2),
per quanto attiene al procedimento gravato, in mancanza delle garanzie
previste dalla legge .
Il diritto di difesa dell'odierno istante risulta, dunque ,
compromesso con la conseguenza che l'atto finale di assenza
ingiustificata appare conseguentemente del tutto illegittimo.
C) Mancanza di tempestività dell'irrogazione
della sanzione pecuniaria
Per altri versi deve rilevarsi la tardività con cui il Dirigente
Scolastico ha inteso irrogare la sanzione per assenza ingiustificata
del 14.04.2007, atteso che le giustifiche erano pervenute all'istituto
scolastico già in data 6 marzo 2006 (vedi allegata nota prot. 668) per
fatti risalenti a Febbraio 2007.
D) Difetto e carenza di motivazione del
provvedimento sanzionatorio (violazione art. 3 L. 241/90).
Delle medesime giustifiche del deducente non viene, neanche, dato atto
nel decreto prot. 580/07 che quindi risulta carente di motivazione
della mancanza del loro accoglimento (violazione art.3 L.241/90) (3).
Per l'applicazione della sanzione pecuniaria, infatti, occorre l'atto
scritto, in cui siano esposti gli elementi che l'hanno determinata e
la relativa motivazione.
E' indispensabile, cioè, che il provvedimento rechi una congrua
esposizione delle considerazioni idonee a dimostrare l'esistenza dei
fatti contestati e ad evidenziare il ragionamento logico seguito per
la sussumibilità dei fatti stessi sotto le ipotesi astratte , in modo
molto generico dalle norme sanzionatorie e quindi a giustificare le
conclusioni adottate.
E) Contraddittorietà manifesta, carenza di forma
scritta del referto medico legale n.370
Il referto medico legale risulta carente nella forma scritta e
manifestamente contraddittorio e privo di pubblica certezza. Infatti
come è facile evincere:
1) è mancante dei riferimenti che attestino gli estremi del
richiedente della visita fiscale;
2) è contraddittorio in quanto risulta barrata sia la casella relativa
all'ipotesi di "sconosciuto all'indirizzo sopra indicato", sia quella
di "assente all'indirizzo sopra indicato";
3) è mancante di qualunque leggibile nominativo del "presunto" medico
di controllo , tale da poter risalire alla paternità e ogni controllo
sulla legittimazione a svolgere la funzione di medico fiscale da parte
del soggetto che ha emesso il medesimo referto medico che risulta,
quindi, inattendibile;
Non è dunque a tal fine idonea funzione la riproduzione meccanica
della ragione sociale o della denominazione della società, al di sotto
della quale sia stato apposto un "grafema indecifrabile", privo
"peraltro- del timbro. (4)
Tra i motivi di illegittimità, l'istante fa rilevare che un atto
amministrativo nella specie il referto di visita fiscale, è nullo se
privo della sottoscrizione dell' incaricato dell' Amministrazione ad
effettuare la visita medesima.
La questione in argomento affronta il tema dell'invalidità dell'atto
amministrativo, nello specifico aspetto della nullità alla luce della
previsione della L.241/90 come modificata dalla L.15/2005, che ha
convalidato i principi elaborati dalla giurisprudenza riguardo alla
patologia dell'atto amministrativo.
Al riguardo, si fa rilevare che la giurisprudenza ha espresso l'
orientamento attinente alla questione in esame , che afferma la
inesistenza e la nullità dell'atto amministrativo privo di valida
sottoscrizione autografa , ed in ogni caso, quando la mancanza di
sottoscrizione impedisca individuazione dell'autore di tale atto.
Nella specie è fuor di dubbio che deve affermarsi la nullità del
referto medico fiscale in quanto il "grafema indecifrabile" apposto
non costituisce valida sottoscrizione autografa, e la mancanza del
timbro impedisce l'individuazione dell'autore di tale atto;
La carenza di attendibilità e di ogni valore giuridico a tal punto è
palese, atteso che tutti gli atti amministrativi, e non solo quelli
provvedimentali, possono subire esiti sanzionatori in presenza di vizi
di invalidità. Il TAR fa rilevare che "la sottoscrizione negli atti
formali, integra non solo la documentazione della effettiva volontà
dell'agente,ma costituisce la stessa volontà dell'agente di guisa che
la mancata sottoscrizione non involge solo un problema di imputazione
ma, altresì, di esistenza di una volontà dell'agente di assumere un
determinato atto".
In sostanza,mancando la sottoscrizione manca anche la volontà
certificativa, che costituisce un elemento essenziale dell'atto del
provvedimento amministrativo.
4) E' mancante dell'invito a fornire all'amministrazione entro 15
giorni le giustifiche della "presunta assenza" ulteriore motivo di
intempestività o tardività ed improcedibilità del provvedimento
gravato;(5)
5) è mancante di altre indicazioni che comprovino la sufficiente
diligenza del "presunto" medico fiscale, quale ad esempio il numero
delle volte che avrebbe suonato al campanello e se si sia accertato
anche da vicini se l'instante era effettivamente uscito e non vi fosse
nessuno in casa;
La carenza probatoria del referto medico legale sopra detto(atto
presupposto) rende illegittimo il provvedimento sanzionatorio.
F) Violazione e falsa applicazione dell' art. 5,
comma quattordicesimo, del DL. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito
nella legge n. 638 del 1983);
Invero secondo consolidato giurisprudenza per risultare integrata
l'assenza ingiustificata del lavoratore alla visita di controllo "per
la quale l'art. 5, comma quattordicesimo, del DL. 12 settembre 1983 n.
463 (convertito nella legge n. 638 del 1983) prevede la decadenza (in
varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento
economico di malattia" non occorre necessariamente la materiale
assenza di quest'ultimo dal domicilio nelle fasce orarie,
predeterminate, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello
stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire
l'esecuzione del controllo sanitario per incuria,negligenza.(6)
Ciò detto, si osserva nel merito che l'istante al momento della
"presunta" visita fiscale del 21.2.2007 si trovava a casa con la
propria consorte anch'essa interessata dalla forma influenzale e non
si è mai assentato anche perché profondamente addormentato.
A tal proposito il medesimo, atteso le sue condizioni febbrili causa
di notevole astenia, e quindi costretto a letto, in cura antibiotica,
si era premurato, prima, in modo diligente di predisporre una
situazione tale da rendere possibile il controllo domiciliare, tenuto
anche conto del fatto che, aveva pregato il sig._______________
e il Sig_________________________ che erano andati proprio quel giorno
a fargli visita dalle 16,30 alle 19,00, di vigilare circa l'eventuale
venuta del medico fiscale al fine di consentirgli l'ingresso in casa.
Occorre osservare come la giurisprudenza abbia offerto una lettura
sufficientemente elastica del criterio di reperibilità del lavoratore,
tenendo assai spesso conto delle esigenze di salute di quest'ultimo.
E' stata rtenuta lecita la giustificazione del lavoratore di assenza
alla visita per non aver potuto udire il suono del campanello perché
profondamente addormentato in conseguenza delle medicine assunte
dietro prescrizione medica(v.in tal senso Pret. Firenze 16.5.1985).
Pertanto non vi fu indugio del lavoratore nell'aprire il portone per
obiettive difficoltà, consistenti nella precarietà delle condizioni di
salute dello stesso, ma perché come possono testimoniare i predetti
testi il medico fiscale non ha mai suonato al campanello
dell'abitazione dell'istante nel tempo intercorrente alla loro visita
a casa sua.(vedi dichiarazione testimoniale allegata).
Può quindi ritenersi accertato senza tema di smentita un comportamento
negligente del medico che doveva effettuare la visita di controllo,
che non ebbe a suonare al campanello dell'istante, né tantomeno a
tutti i campanelli dei vicini per accertarsi dell'effettiva assenza
dal domicilio dell'istante, ed in relazione alle modalità
contraddittorie e prive di valenza certificativi, di compilazione del
referto di visita fiscale che qui integralmente si contestano.
G) Violazione della privacy.
Il provvedimento sanzionatorio prot. 580/07 di assenza ingiustificata
dal 20.2.2007 al 24.02.2007 non risulta, come dovrebbe, essere posto a
protocollo riservato nel rispetto della dignità delle persone e quindi
è lesivo dell'immagine dell'istante in quanto diffonde notizie
afferenti a dati sensibili ed informazioni personali relativo allo
stato di malattia, all'assenza dal servizio, alla sanzione irrogata,
al codice fiscale, alla luogo e data di nascita e alla partita fissa
dell'istante. (7)
PQM
Si richiede l'annullamento in sede di autotutela
del provvedimento sanzionatorio con cui il D.S. convenuto ha inteso
disporre la decurtazione stipendiale delle cinque giornate di
malattia.
Al contempo l'istante chiede il risarcimento del
danno biologico e all'immagine subito a seguito della situazione
stressante a cui è stato sottoposto in relazione alla fattispecie, per
7.000 euro, fatte salve ogni ulteriore tutela prevista per violazione
della privacy.
Dispositivo verbale di conciliazione:
il Dirigente scolastico , comunque, preso atto
che l'esistenza del suaccennato errore materiale (indicazione errata
del numero del referto medico fiscale nella nota di contestazione)e la
mancata anticipazione della consegna della nota prot. 370/bis
potrebbero intendersi come errori procedurali tali da inficiare la
validità del decreto di assenza ingiustificata, si dichiara
disponibile ad annullare - in via di autotutela - il decreto n. 520 -
prot.n.580/07 del 14.4.2007. Il prof. Danzi , in nome e per conto del
lavoratore interessato, in quanto delegato dallo stesso, accetta la
proposta conciliativa definitiva in questa sede, riununciando
espressamente a qualsiasi ulteriore azione in merito alla controversia
di cui trattasi. In virtù di quanto precede, si dà atto che è stato
esperito , con esito positivo, il tentativo obbligatorio di
conciliazione promosso dal Sig. ________. La seduta è tolta alle ore
14,10 . Letto confermato e sottoscritto.
(1) Così ex plurimis - TAR Veneto "13.5.1992 n.442
(2) Divieto atti discriminatori
(3) Tutti gli atti amministrativi devono essere
adeguatamente motivati, altrimenti di profilano illegittimi.
(4) in termini Corte di cassazione - Sezione I
civile - Sentenza 19 ottobre 2000-25 gennaio 2001 n. 1058);
(5) (vedi nota circolare della presidenza del
consiglio dei ministri "dipartimento per la funzione pubblica, n.6109
-10-0-208 del 3 febbraio 1984" sull'applicazione dell'art.5 comma 14,
della legge 11 novemre 1983, n.638, di conversione del d.l. 12
settembre 1983 , n.463);
(6) (La prova dell'osservanza di tale dovere di
diligenza incombe sul lavoratore (v., ex plurimis, Cass. 22 maggio
1999 n. 5000).