Si al punteggio di montagna, ma non per tutti.

di Antonio Antonazzo,
Responsabile docenti precari della Gilda degli Insegnanti, 29/1/2007

 

[Leggi la sentenza della Corte Costituzionale]

 

Il TAR di Catania e quello del Molise avevano rimesso alla Corte Costituzionale i seguenti fatti ritenuti contrastanti con la Costituzione:

- il raddoppio del punteggio di montagna per le scuole sopra i 600m esteso a tutti gli ordini di scuola e non solo per le scuole con pluriclassi, come prevedeva invece la legge 90 del 1 marzo 1957;

- la possibilità del legislatore di inserire nella legge una tabella per la valutazione dei titoli:

- il fatto che il raddoppio dei punteggi partiva dall'a.s 2003/04 e quindi prima dell'entrata in vigore della legge stessa (estate 2004).


La Corte con sentenza nr. 11 del 10/01/2007 ha stabilito che:

- è incostituzionale prevedere il raddoppio del punteggio di montagna estendendo una legge che intendeva "premiare" l'effettivo disagio legato alla presenza di pluriclassi e quindi legate a scuola "effettivamente" di montagna;

- il legislatore può tranquillamente decidere di inserire in una legge delle tabelle valutative;

- la retroattività si intende solo per ciò che è già stato valutato e quindi si può nel 2004 dettare regole per il 2003, se tale regole non vanno a modificare le graduatorie già compilate.


Tutto ciò significa che il doppio punteggio di montagna è da ritenere valido solo per quelle scuole primarie con presenza di pluriclassi. In tutti gli altri casi tale punteggio non è, Costituzionalmente, computabile.

Antonio Antonazzo
(Responsabile docenti precari)

 

Roma, 29 gennaio 2007