Si al punteggio di montagna, ma non per tutti.
di Antonio Antonazzo,
[Leggi la sentenza della Corte Costituzionale]
Il TAR di Catania e quello del Molise avevano rimesso alla Corte Costituzionale i seguenti fatti ritenuti contrastanti con la Costituzione: - il raddoppio del punteggio di montagna per le scuole sopra i 600m esteso a tutti gli ordini di scuola e non solo per le scuole con pluriclassi, come prevedeva invece la legge 90 del 1 marzo 1957; - la possibilità del legislatore di inserire nella legge una tabella per la valutazione dei titoli: - il fatto che il raddoppio dei punteggi partiva dall'a.s 2003/04 e quindi prima dell'entrata in vigore della legge stessa (estate 2004).
- è incostituzionale prevedere il raddoppio del punteggio di montagna estendendo una legge che intendeva "premiare" l'effettivo disagio legato alla presenza di pluriclassi e quindi legate a scuola "effettivamente" di montagna; - il legislatore può tranquillamente decidere di inserire in una legge delle tabelle valutative; - la retroattività si intende solo per ciò che è già stato valutato e quindi si può nel 2004 dettare regole per il 2003, se tale regole non vanno a modificare le graduatorie già compilate.
Roma, 29 gennaio 2007 |