UNAMS-Scuola della Regione Puglia

 

UNAMS-SCUOLA (FEDERAZIONE NAZIONALE GILDA/UNAMS) di BARI -
Vince art. 28 L. 300/70.

UNAMS-SCUOLA BARI
Vittoria sindacale nella B.A.T. provincia.

 

  dall'UNAMS-Scuola  della Regione Puglia del 9/10/2006

 

Un Dirigente scolastico di un istituto della costituenda B.A.T. provincia (Barletta, Andria,Trani), nella prospettiva di una sicura condanna per condotta antisindacale, ha conciliato in extremis una procedura ex ART. 28 L. 300/70, a due giorni dall'udienza innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, obbligandosi al puntuale adempimento delle richieste sindacali contenute nel petitum del ricorso;

Il segretario provinciale e regionale prof. BARTOLO DANZI aveva, infatti, adito il Tribunale di Trani - Sezione Lavoro per ivi sentire ordinare la cessazione dei comportamenti antisindacali posti in essere dal predetto Dirigente scolastico, contrastanti con il libero esercizio dei diritti, delle prerogative e libertà sindacali della predetta O.S., a tutela dei diritti collettivi dei lavoratori.

Nel ricorso il sindacato aveva denunciato:

A) la violazione delle norme sulla partecipazione , informazione ed accesso ai dati con illegittimo diniego di rilascio di copia integrale di documentazione.

Con nota dell' 8.05.2006 il sindacato ricorrente richiedeva al Dirigente scolastico ........., il rilascio di copia delle tabelle relative al personale che ha prestato servizio aggiuntivo d'insegnamento e non (docente ed ATA) per l'anno scolastico 2001/02 (periodo 01.01.2002 -31.08.2002) e per l'a.s. 2002/03(periodo 1.09.2002 -31.8.2003), con l'indicazione dei nominativi , numero ore prestate, periodo.

Tale richiesta di accesso ai dati e documenti era rinveniente , negli interessi collettivi e dei propri iscritti, dalla necessità di conoscere gli elementi necessari per il relativo calcolo degli emolumenti arretrati spettanti al personale docente ed ATA , per effetto dell'entrata in vigore dell'art.1 -comma II del CCNL 24.7.2003, non ancora ad oggi corrisposti al suddetto personale.

Invero, nella predetta nota l'O.S. ricorrente invitava , altresì, il Dirigente scolastico ad attivarsi per la corresponsione "di quanto detto ai lavoratori docenti ed ATA".

A seguito delle istanze di cui innanzi , il D.S. con nota del 20.5.2006 esprimeva il proprio rifiuto a rilasciare la documentazione richiesta, adducendo motivazioni del tutto infondate , pretestuose e dilatorie.

Tale rifiuto integra una violazione del diritto sindacale all'informazione, che configura in capo al sindacato ricorrente un vero e prorpio diritto soggettivo, in quanto normativamente e contrattualmente previsto dall'art. 43 comma XII - D.lgs 165/01, in forza del quale " a tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza...." , nonchè dal contratto collettivo del 23.07.2003, all'art. 5, come strumento per garantire la partecipazione del sindacato a livello istituzionale(CCNL 2002/05).

Da tanto ne consegue che la libertà e l'attività sindacale vengono evidentemente lese dal rifiuto apodittico ed immotivato espresso dal Dirigente scolastico a fornire le precitate informazioni ed accesso ai dati richiesti dal sindacato e dai lavoratori ricorrenti.

Non va peraltro sottaciuto che nell'ambito delle relazioni sindacali è sufficientemente previsto, come strumento di rapporto tra la Pubblica Amministrazione (datrice di lavoro) e le organizzazioni sindacali, l'informazione su materie attinenti all' organizzazione del lavoro e le spettanze per ore straordinarie.

Il D.S. scolastico nel diniego formulato aveva avanzato motivazioni legate da una presunta tutela della privacy.

Deve evidenziarsi che i dati richiesti dalla O.S. non rientravano tra qulli della categoria dei c.d. (dati sensibili), cioè idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni pubbliche , l'adesione ai partiti politici, sindacati e associazioni, lo stato di salute o la vita sessuale delle persone, che , in quanto tali, sono soggetti ad una specifica disposizione di legge, che ne autorizza l'esercizio in presenza di particolari finalità di interesse pubblico, la cui realizzazione sia ritenuta prevalente sulla tutela del diritto alla riservatezza.

 

B) Antisindacalità della condotta in occasione dell'incontro del 6.02.2006 con determinazione a verbale.

Con nota del 1.01.2006 il Dirigente scolastico convocava per il giorno 6.02.2006 la RSU e le OO.SS, maggiormente rappresentative del comparto scuola e firmatarie del CCNL 2004/05 , tra cui la O.S. ricorrente, al fine di informare le stesse in ordine all'esito della conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro e della M.O. di Bari del 31.1.2006 su una vertenza intentata dal personale ATA colaboratore scolastico, rappresentato e difeso dalla O.S. ricorrente ed in merito all'informazione preventiva sull'organico funzionale a.s. 2006-07.

La O.s. ricorrente , visti gli argomenti iscritti all'O.d.g, poichè trattavasi di "incontro informativo" , riteneva di non partecipare.

Il Dirigente scolastico, unico titolare delle relazioni sindacali d'istituto ai sensi dell'art. 25 D.lgs 165/01, approfittando dell'assenza della O.S. ricorrente, discuteva e faceva passare materie non iscritte all'ordine del giorno; materie che sarebbero dovute essere affrontate in sede di contrattazione integrativa,("l'estensione " a tutto il peronale ATA delle risultanze della vertemnza promossa dalla ricorrente O.S. a favore di otto collaboratori scolastici, esitata in un compenso forfettario di 35 ore "pro capite", unicamente a favore dei ricorrenti).

Pertanto la O.S. risultava opportunamente estromessa dalle trattative, palesandosi tale comportamento contrario ai principi di correttezza e buona fede che devono governare le relazioni sindacali.

C) Omessa informazione sulla sicurezza , previa consegna della relativa documentazione.

 

D) Omessa instaurazione di trattativa e consultazione sindacale circa la qualità dell'ambiente di lavoro e misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro(orario di servizio personale docente ed ATA, mansioni del rpofilo di appartenenza e attribuzione incarichi specifici personale ATA, organizzazione dello straordinario, piano annuale del D.S.G.A funzionale al P.O.F., tutela ed integrità fisica dei lavoratori, utilizzazione del personale nei plessi);

 

E) Omessa informazione circa i criteri di individuazione del personale e le prestazioni richieste con ordine di servizio del 13.01.2006 , avente come destinatario il personale ATA.

 

F) Defissione di due note sindacali dall'albo sindacale dell'8.05.2006 da parte del Dirigente scolastico

 

 

Con il predetto verbale di accordo conciliativo il Dirigente scolastico si è obbligato nel rispetto dei diritti e delle prerogative sindacali :

1) a rilasciare, a far data dal 13.10.2006, in favore del sindacato ricorrente i dati, le informazioni e i documenti richiesti con note sindacali Prot. 523 dell'8.05.2006, Prot. 478 del 4.01.2006; prot. 482 del 5.01.2006;

2) ad attenersi scrupolosamente, negli incontri sindacali informativi e/o di contrattazione integrativa d'istituto esclusivamente alle materie iscritte all'ordine del giorno, in ossequio ai principi di correttezza e di trasparenza che governano le relazioni sindacali;

3) a riaffiggere a far data dal 13.10.2006 le note sindacali GILDA-UNAMS prot. 523 e 524 dell'8.05.2006;

4) a rilasciare al succitato Sindacato a far data dal 13.10.2006 le informazioni in merito all'attuazione della normativa della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui alla nota sindacale del 4.01.2006;

5) a corrispondere al legale del Sindacato patrocinante del ricorso ex art. 28 L. 300/70 per le spese legali e processuali la somma di €. 600,00.