Brevi dal MIUR. a cura di Franco Capacchione, dalla Gilda degli Insegnanti, 3/1/2006
Ecco le novità che la Mobilità relativa al prossimo anno scolastico, oltre a quanto già illustrato a proposito delle aliquote assegnate alla mobilità professionale ed interprovinciale. E' consentita la presentazione della domanda di mobilità provinciale ed interprovinciale, in deroga al vincolo triennale per i neoimmessi in ruolo di cui alla L. 124/99, oltre ai soggetti portatori di handicap beneficiari della L. 104/92, art. 21, cui era già riconosciuta, anche ai: a) bisognosi per gravi motivi di salute di particolari cure continuative; b) portatori di handicap in stato di gravità di cui all' art. 33, co. 6; c) genitori che assistono figli portatori di handicap in stato di gravità o, in loro assenza (per decesso o abbandono) o perchè impossibilitati perchè entrambi totalmente inabili, il fratello/sorella convivente del soggetto in stato di gravità; d) chi assiste il coniuge portatore di handicap in stato di gravità; e) il figlio unico (oppure unico in grado di prestare assistenza per cause oggettive e non soggettive) che assiste il genitore portatore di handicap in stato di gravità. I soggetti di cui ai punti c), d) ed e) sono previsti dall' art. 33, co.5 e 7 della legge citata (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità 2006/07, di seguito CCNI, art. 2,co.2). Ai neoimmessi in ruolo non rientranti fra le categorie di cui sopra, è consentita la presentazione in ambito provinciale della domanda di trasferimento, purchè la decorrenza, anche semplicemente giuridica, non sia successiva al 1°/9/04, mentre possono presentare domanda di trasferimento interprovinciale gli immessi in ruolo entro il 1°/9/03 (poichè nel 2002 e nel 2003 non ci sono state immissioni in ruolo, gli ultimi a poterne beneficiare sono coloro la cui decorrenza giuridica o economica risale al 1°/9/01), (CCNI, art.2, co.2). A coloro la cui decorrenza giuridica è successiva alle date indicate, è consentita la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria, ad esclusione dei docenti neoimmessi in ruolo nella provincia di Trento che, prima di potersi trasferire, devono avervi prestato servizio effettivo per un triennio (CCNI, art.2, co.2). Il passaggio di cattedra può essere richiesto anche dai titolari di Arte applicata (CCNI, art. 3, co.1). I docenti collocati fuori ruolo per oltre un quinquennio (docenti distaccati per l' attuazione dell' autonomia, presso enti e associazioni preposte al recupero dei tossicodipendenti, presso associazioni professionali di docenti e relative cooperative, presso enti ed istituzioni che svolgono attività di formazione e ricerca educativa e didattica, nonchè i comandati presso università, accademie, conservatori, associazioni professionali, cooperative, enti, istituzioni o amministrazioni che operano nel campo della formazione, culturale ed artistico), persa la titolarità, sono assegnati a domanda, con diritto di priorità ed in presenza di disponibilità, ad una scuola, fra quelle richieste nella provincia scelta, nella classe di concorso o nel ruolo di appartenenza all' atto del collocamento fuori ruolo (CCNI, art. 5, co.1). In mancanza di disponibilità partecipano ai movimenti. I posti di strumento musicale vacanti vanno assegnati alla mobilità interprovinciale ed ai passaggi di cattedra esclusivamente agli abilitati presenti in Graduatoria Permanente con almeno 360 gg. di servizio, ma non a quelli di ruolo, previo accantonamento dei posti per gli inseriti nelle rispettive Graduatorie Permanenti di seconda fascia (CCNI, art. 6, co. 1 b). Ai non vedenti ed agli emodializzati sono consentiti i trasferimenti ed i passaggi con precedenza assoluta, indipendentemente dalla provincia di provenienza (CCNI, art. 7, co.1, punto I). Il diritto al rientro nel quinquennio con precedenza nella scuola di precedente titolarità, riconosciuto ai trasferiti d' ufficio o a domanda condizionata, spetta anche se il trasferimento di cui sopra è avvenuto su una diversa tipologia di posto (CCNI, art. 7, co. 1, punto II). I trasferiti d' ufficio o a domanda condizionata da posto comune o cattedra a sostegno non sono soggetti al vincolo quinquennale (il contrario avrebbe significato aggiungere la beffa al danno). (CCNI, art. 7, co. 1, punti II e IV, nota 7). Una sentenza della Corte Costituzionale ha sancito il diritto di un figlio ad assistere un fratello o una sorella portatore di handicap in stato di gravità, purchè convivente, qualora entrambi i genitori siano totalmente inabili. (CCNI, art. 7, co.1, punto V). I trasferiti d' ufficio o a domanda condizionata, richiedenti come prima scuola quella di precedente titolarità, conservano la continuità del servizio, la precedenza per il rientro ed il punteggio aggiuntivo, anche se soddisfatti a domanda negli anni precedenti per altre preferenze (CCNI, art. 7, co.1, punto II). (Si è fortunatamente eliminata, anche su richiesta della Gilda degli Insegnanti, una norma che, emanata due anni fa, ma entrata in vigore l' anno scorso, negava assurdamente ai perdenti posto la facoltà di richiedere sedi intermedie, qualora fosse indisponibile la scuola di precedente titolarità, senza subire le penalizzazioni della perdita della continuità, della precedenza e del punteggio aggiuntivo).
I
trasferiti nel quinquennio che richiedono il comune di precedente
titolarità, hanno titolo alla precedenza solo su posti appartenenti
alla stessa tipologia di provenienza(CCNI, art. 7, co. 1, punto IV).
(Non sarà più riconosciuta, quindi, alcuna precedenza a coloro che
vengono trasferiti da sostegno a classe di concorso o posto comune e
viceversa, come avvenne l' anno scorso a
danno di un ns. iscritto di Palermo, scavalcato con precedenza, anche
se con meno punti, da un perdente posto di sostegno trasferito su
Educazione fisica nella stessa scuola. La precedenza nei trasferimenti nell' ambito del comune, riconosciuta in passato, senza alcuna limitazione, a chi assiste portatori di handicap in stato di gravità, è stata notevolmente ridimensionata e limitata (su esclusiva proposta della Gilda degli Insegnanti) ai grandi comuni suddivisi in più distretti, purchè la prima preferenza corrisponda o comprenda una o più scuole del distretto di residenza che non deve coincidere con quello di titolarità (CCNI, art. 7, co.1, punto V). Anche coloro che, in assenza dei genitori, o per la loro totale inabilità, assistono fratelli/sorelle conviventi in stato di gravità, non possono essere individuati quali perdenti posto (CCNI, art.1, comma. 2). Si è stabilito che lo stato di handicap e l' invalidità civile dei beneficiari dell' art. 21, possono essere attestati con differenti certificazioni (art. 9, co. 1, lett. a).
I
grandi invalidi di guerra ed i soggetti equiparati vanno assimilati ai
portatori di handicap in stato di gravità, non necessitano di
accertamenti sanitari e la documentazione relativa alla gravità dell'
handicap è costituita dalla documentazione rilasciata all' atto della
concessione dei benefici pensionistici (CCNI, art. 9, co. 1, lett.
a)Nel caso in cui si assiste un fratello/sorella convivente in stato
di gravità, il docente interessato deve produrre apposita
certificazione d' invalidità di entrambi i genitori, per attestarne la
totale inidoneità (CCNI, art. 9, co.1, lett. c).
Franco Capacchione |