L'ordinanza del TAR non sospende il portfolio

e le Linee guida

ma soltanto due aspetti della circolare.

Comunicati Stampa del MIUR, Roma 3 febbraio 2006.

 

Sull'ordinanza di sospensiva emessa dal TAR del Lazio il 1º febbraio 2006, relativamente al portfolio delle competenze e alle linee guida per la sua definizione, si precisa che essa si riferisce solamente a due aspetti della circolare n. 84/2005 che ha trattato tale materia.

Contrariamente a quanto erroneamente rappresentato da organi di informazione, l'ordinanza infatti non ha riguardato la sospensiva del portfolio e delle relative Linee guida con modulistica allegata, ma ha trattato esclusivamente due aspetti:

  • "la biografia con narrazione delle esperienze significative dell'alunno", di cui alla sezione c (parti consigliate), lettera b della modulistica allegata alla circolare n. 84/2005;

  • la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica. La pronuncia del Tribunale Amministrativo, in quanto limitata a questi due soli aspetti, non inficia sostanzialmente la validità del portfolio delle competenze e delle relative linee come previsto dalla circolare n. 84/2005 che restano, pertanto, valide e operative.

Tuttavia, in ossequio all'ordinanza del Tar, le istituzioni scolastiche, per quanto concerne "la biografia con narrazione delle esperienze significative dell'alunno", di cui alla sezione c (parti consigliate), lettera b della modulistica allegata alla circolare n. 84/2005, in attesa della definizione del contenzioso in atto, sono state invitate, per il momento, a soprassedere alla sua compilazione.

Analogamente, per l'insegnamento della religione cattolica, in attesa che si pervenga ad una definizione del contenzioso in corso circa la modalità di valutazione, le istituzioni scolastiche, per il corrente anno scolastico, potranno continuare a redigere, per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, la speciale nota prevista dall'art. 309 del Testo Unico, di cui al decreto legislativo n. 297/1994.

Si precisa che il ministero, nelle more della sentenza di merito, sta valutando la proposizione dell'appello della ordinanza di sospensiva nella convinzione della fondatezza, nel merito e nella legittimità, delle determinazioni assunte.