UNAMS-Scuola della Regione Puglia

 

Docente supplente, di sostegno,
assistita da Gilda Unams,
vince vertenza contro scuola media di Corato(BARI) che le aveva tolto 4 ore di cattedra
per assegnarle ad una titolare come ore aggiuntive.

 

  dall'UNAMS-Scuola  della Regione Puglia del 6/4/2006

 

Una docente supplente di Barletta(Ba) veniva contattata da una scuola media di Corato per una supplenza di sostegno su posto vacante.

All'atto dell'assunzione in servizio si sentiva dire dal Dirigente scolastico che le sarebbero state assegnate solo 5 delle 9 ore disponibili del predetto spezzone orario, poichè , a dire dello stesso Dirigente, 4 ore spettavano ad una docente di sostegno titolare nell'istituto come ore aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo (18 ore) tenute dalla stessa.

La supplente si rivolgeva alla Unams-scuola (Federazione Nazionale Gilda/Unams) che tutelava i diritti della malcapitata supplente, nonostante il Dirigente scolastico affermasse di essersi preventivamente consultato da un rappresentante CISL che ne aveva condiviso l'operato.

Il sindacato Unams-scuola faceva presente in

DIRITTO

In via preliminare appare opportuno ricordare che, alla luce delle innovazioni introdotte dalla riforma della disciplina del pubblico impiego, va esclusa la permanenza in capo alla Pubblica amministrazione datrice di lavoro di poteri esercitabili secondo i canoni della discrezionalità e ciò in quanto il rapporto di lavoro si fonda su base paritetica (in tal senso Cass. 24 febbraio 2000, n.41).

Logica conseguenza di tale principio è che il datore di lavoro pubblico, nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro, opera con i poteri del privato datore e quindi gli è preclusa la possibilità di adottare unilateralmente modifiche o limitazioni del contratto di lavoro (Cfr Corte di Appello di Catanzaro).

D'altro canto in tal senso, depone decisamente la disposizione di cui all'art. 4 comma 2 d.lgs 29/93 (ora art. 5 comma 2 d.lgs 165/2001) laddove statuisce che "nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'art. 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e poteri del privato datore di lavoro".

Per altri versi, come chiarito da una recente nota autorevole del MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria prot. 14873 del 8.7.2004 , non va, peraltro sottaciuto in questa sede , "che modifiche di posizioni soggettive disposte d'ufficio, non sono da ritenere legittime in quanto espressioni di potere autoritativo dell'Amministrazione non più configurabile per atti di gestione che non sono atti amministrativi, bensì atti di diritto privato.

L'amministrazione nella gestione del rapporto di lavoro, agisce quindi con i poteri e la capacità del privato datore di lavoro.

Ciò posto va subito affrontato l'aspetto per cui il Dirigente scolastico avendo a disposizione nove ore di cattedra di sostegno abbia inteso "disporre d'ufficio" l'attribuzione di ben quattro delle medesime nove ore di sostegno disponibili, a docente interna di sostegno già titolare di cattedra completa per 18 ore settimanali.
Tale attribuzione alla docente di ruolo può senz'altro definirsi illegittima in quanto nel caso non poteva trattarsi di attribuzione di c.d. ore eccedenti su classi collaterali in quanto tale spezzone era superiore alle sei ore settimanali.

Lo spezzone residuo era infatti per nove ore settimanali !!!

Viene quindi in rilievo la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 10 del D.P.R. 399/88 a mente del quale " Il personale docente della scuola secondaria....può prestare servizio d'insegnamento, in eccedenza all'orario d'obbligo, fino a ventiquattro ore settimanali."

Tanto è chiarito anche dalla Circolare del Ministero dell'Economia n. 263 del 28 Marzo 2002 secondo cui "Gli spezzoni orari residui sono attribuiti in eccedenza, fino a sei ore settimanali, agli insegnanti già impegnati con orario pieno con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, che ne abbiano fatto richiesta".

Pertanto la docente di ruolo sarebbe stata impossibilitata ad assumere nove ore in quanto, non trattandosi di ore eccedenti in classi collaterali (fino a sei ore settimanali) avrebbe superato il limite delle ventiquattro ore settimanali.

Appare inoltre del tutto illegittimo che il Dirigente scolastico abbia inoltre inteso "rescindere" l'insegnamento di sostegno(le nove ore) sul medesimo alunno diversamente abile, tra due docenti di sostegno(la docente di ruolo e la supplente) in palese violazione dell'art. 7 del D.P.R. 399/88, al fine di rendere possibile l'attribuzione alla docente di ruolo.

Nel conferire le nomine di supplenza, infatti, secondo consolidato principio occorre evitare un frazionamento degli incarichi di insegnamento che comporti maggior onere per l'erario, fatte salve le ipotesi in cui tale frazionamento sia consentito espressamente dalla norma; in caso contrario è stata affermata la responsabilità patrimoniale del Capo d'Istituto (Corte dei Conti Sez. II giur. 19.12.1991 n. 379).

Non v'è norma che, nel caso, consenta al pari di altre discipline d'insegnamento tali determinazioni al Dirigente scolastico traducendosi in aggravio erariale e palese contrarietà ai principi di contitolarità del "Docente di sostegno"(unico) per l'alunno ,in seno al consiglio di classe espressamente previsti dall'art. 13 comma 6 della L. 104/92 (vedi anche D.M. 9 luglio 1992).

Diversamente opinando si ammetterebbero pure due valutazioni di diverse insegnanti di sostegno sul medesimo alunno.


Quanto esposto ai punti precedenti indica chiaramente che nessuno spezzone orario superiore a 6 ore settimanali, è attribuibile dal Dirigente scolastico ai docenti di ruolo, in quanto ore relative a supplenza "fino al termine delle attività didattiche", attualmente di competenza del Dirigente scolastico, da attribuire utilizzando prioritariamente le graduatorie dei supplenti.

D'altra parte le informazioni fornite D.S. con nota 556 FP del 16.2.2005, circa le norme poste a motivazione di tale suo operato, in relazione al presente gravame, appaiono del tutto inconferenti dal momento che la norma invocata dal capo d'istituto di cui all'art. 22 della L. 448/01 risulta essere ormai disapplicata e quindi non più vigente ai sensi dell'art.142 del CCNL 2002/05 anche dopo l'interpretazione autentica del medesimo avvenuta presso l'ARAN.

Tale art. 142 nell'elencare tutte le norme di legge che continuano ad essere applicate non richiama il precitato art. 22, così come l'art. 521 del T.U. 297/94 che conferiva la competenza ai Dirigenti scolastici a nominare sugli spezzoni fino a sei ore settimanali, è ormai abrogato dalla L. 124/99.

A tutt'oggi non risulta intervenuta una apposita sequenza contrattuale per come previsto dall'art. 28 comma 2 del CCNL 2002/05. E pertanto le attività aggiuntive e le ore eccedenti d'insegnamento restano disciplinate dalla legislazione(D.P.R. 399/88) e dalla norme contrattuali, nazionali ed integrative, attualmente vigenti (art. 28 comma 1 CCNL 2002/05).

Il giudice del lavoro di Potenza, il 28 aprile 2005, ha rigettato un ricorso d'urgenza (ex art.700 c.p.c.) di un docente di ruolo, che lamentava la risoluzione del contratto sulle ore eccedenti erroneamente assegnategli dal dirigente scolastico, secondo analoga fattispecie, dando ragione al docente supplente che era stato privato di alcune ore di supplenza date al docente di ruolo.

Infatti il pronunciamento del Giudice ha evidenziato che l'articolo 142 del contratto di lavoro non ha recepito le norme della Finanziaria (all'art. 22 della L. 448/01)che dispongono l'obbligo di assegnare gli spezzoni prioritariamente ai docenti di ruolo. E ciò comporta la disapplicazione automatica del relativo disposto.

P.Q.M.

La scrivente chiede:

1) l'attribuzione dell'incarico di supplenza per nove ore settimanali.

2) il risarcimento di ogni danno subito e subendo, ad oggi, per l'omessa attribuzione della supplenza per nove settimanali come dovuto.


Dopo la notifica del ricorso ex art. 65-66 D.lgs 165/01 il Dirigente scolastico convocava d'urgenza tanto l'interessata che il Segretario Provinciale e Regionale prof. Bartolo DANZI che ha patrocinato il contenzioso, con verbale di Conciliazione in sede sindacale (ex art. 411 c.p.c) e al fine di dirimere la controversia, accogliendo le richieste formulate nel ricorso di cui trattasi, nel pieno esercizio di autotutela della P.A.

- revocava a partire dal 1° Aprile 2006 il contratto per n. 4 ore di sostegno alla docente titolare in servizio presso la scuola e a partire dalla stessa data individuava la ricorrente quale destinataria di contratto individuale di lavoro per le ulteriori 4 ore ad integrazione delle 5 già assegnatole.