AUDIZIONE del 20 gennaio 2005.

 Comunicato stampa della Gilda degli Insegnanti, 20/1/2005

 

CAMERA DEI DEPUTATI

VII COMMISSIONE CULTURA 

Nel ribadire la contrarietà della Gilda degli Insegnanti all’impianto complessivo della Riforma Moratti (L. 53/03) e la ferma intenzione di operare in tulle le sedi istituzionali per una sua totale ridefinizione, non esclusa quella del referendum popolare abrogativo di tutta la Legge o di significative parti di essa, si esprimono nel merito osservazioni sugli schemi di decreto relativi all’ alternanza scuola/lavoro e al diritto dovere. 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

All’ art. 1, comma 1, in armonia con la legge 53 I alternanza scuola/lavoro è riconfermata, come “modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo”. Questa modalità, di natura eminentemente didattica, attiene primariamente alla responsabilità delle sole e dei docenti. Pertanto, se la legge 53, art 4, comma a) attribuisce alle istituzioni scolastiche e formative ”la responsabilità dell’ organizzazione dell’ alternanza scuola/lavoro”, tutto il decreto presenta in questo ambito forti ambiguità. La stessa finalità generale relativa al conseguimento, attraverso il sistema dell’alternanza, di competenze spendibili nel mondo del lavoro è in contrasto palese con i profili di uscita del sistema dei licei ai quali vengono negati i titoli professionali.

 

Art. 2, comma 1, si ravvisa l’esigenza che sia chiarito senza equivoci che la partecipazione dei soggetti di cui all’ alt 1, comma 2 (imprese, associazioni, camere di commercio, industria, artigianato ecc...) non interferisca nei processi educativi e didattici L’assunzione della responsabilità in ordine a questi stessi processi deve permanere. indiscutibilmente assegnata, alle scuole e ai docenti.

 

Art. 2, comma 1 lettera e). Se pure l’alternanza scuola/lavoro possa apparire utile, non si condivide l’affermazione secondo la quale sia necessario “correlare” l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Infatti, si ritiene che un’apertura al territorio, come si va indicando da più parti, non possa significare, in alcun modo, l’adeguamento passivo della scuola alle esigenze del territorio. La scuola deve rimanere motore e strumento di trasformazione culturale dell’esistente e, in quanto luogo di trasmissione della cultura, non può semplicemente adeguarsi ad un “esistente”, considerato immodificabile.

 

Art. 3, comma 2, la previsione dell’istituzione di un Comitato che valuti la qualità dei percorsi anche sotto il profilo educativo, contempla, in maniera apparentemente paritetica, la rappresentanza dei soggetti istituzionali interessati e delle parti sociali, rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Se ciò fosse, la valutazione della qualità di un percorso didattico ed educativo verrebbe affidata ad agenti esterni alla scuola. Inoltre, l’ampio spettro di competenze e di attribuzioni di responsabilità a questo comitato non solo è in palese contraddizione con il fatto che la responsabilità didattica appartiene alle istituzioni scolastiche, ma farebbe alimentare il sospetto che questo segmento possa acquisire, con il tempo, una propria autonomia di “evento formativo” compiuto e separato dal resto del percorso con riferimenti valutativi e di certificazione, a parte. Quasi una premessa (o una promessa?) di cessione del segmento formativo.

 

Art. 5 - docente tutor interno e tutor formativo esterno

L’ambiguità relativa alla responsabilità primaria delle Istituzioni scolastiche e formative viene confermata nell’ approssimazione con cui si considera il ruolo dei docenti, del docente tutor interno e del tutor formativo esterno.

In ordine a queste figure e ai rispettivi ruoli e funzioni dovranno essere chiariti una molteplicità di aspetti afferenti tutti agli ambiti della contrattazione. Non dimentichiamo, che il tutor potrebbe essere impegnato in periodi che non coincidono con la normale attività didattica (art. 4 comma 4). Così come sarebbe fondamentale precisare che il docente tutor interno debba svolgere la sua attività in coerenza con le finalità ed i modelli organizzativi definiti con il piano dell’offerta formativa. Mentre permangono ragionevoli dubbi sul ruolo, funzioni, responsabilità del tutor esterno e dei suoi rapporti e/o ingerenze nell’ attività didattica.

 

Art. 6 - Valutazione e certificazione

Anche questo aspetto è connotato da forti ambiguità. Non vi sono dubbi sul fatto che la valutazione rappresenti uno degli aspetti più importanti della sfera della professionalità dei docenti (comma 1), ma non è chiarito il rapporto tra valutazione di periodi lavorativi e valutazione disciplinare e quanto influenti possano essere le indicazioni fornite dal tutor esterno.

Infine, non sono resi espliciti i requisiti delle aziende che potrebbero partecipare a questa esperienza e il cui giudizio avrebbe peso nella valutazione dello studente.

 

Art. 9 - Risorse

Appaiono del tutto inadeguate le risorse stanziate. Elemento che renderebbe lo strumento dell’ alternanza non una modalità didattica, ma un’ esperienza riservata a pochi. Si attinge tra l’altro ai già esigui fondi stanziati con la legge 440/97, vanificando gli obiettivi a suo tempo stabiliti dalla stessa legge.

 

In conclusione.

Il principio della flessibilità negli itinerari degli allievi, orientato a far sì che l’istruzione possa adattarsi ai ritmi di ognuno, e l’esigenza di incentivare fasi di apprendimento nelle sedi di lavoro sono suggerimenti ed indicazioni dell’ OCSE, acquisiti dalla Commissione europea già dal 1996, e, in quanto tali, già sperimentati e consolidati negli istituti tecnici e professionali . Tuttavia lo schema del decreto attuativo dell’art. 4 della Legge 53, sull’alternanza scuola/lavoro sembra orientarsi verso un adeguamento passivo della scuola all’ambito lavorativo del territorio che non è contemplata dalle indicazioni dell’OCSE, nè dal Parlamento europeo.

Infatti, il documento dell’ OCSE presentato a Roma il 7 maggio 1998, in cui si esaminano le politiche nazionali dell’ istruzione, pur raccomandando di ”introdurre una certa flessibilità negli itinerari degli allievi per far sì che l’istruzione che essi ricevono possa adattarsi agli interessi e ai ritmi di apprendimento di ognuno”, chiarisce anche come ”l’attuazione di questa flessibilità non sia di pregiudizio per la qualità dell’istruzione”.

Questo ultimo passo ci sentiamo di sottoscrivere totalmente. 

 

 

DIRITTO - DOVERE

Art 1, comma 2

All’articolo 2, c. 1, lett. c, della Legge 53/03 si legge: “. . . nei termini anzidetti di diritto all’istruzione e formazione e di correlativo dovere, viene ridefinito ed ampliato l’obbligo scolastico di cui all’articolo 34 della Costituzione, ...”.

Lo schema di decreto, all’articolo 1 comma 2, riprende testualmente la medesima e espressione di “ridefinizione ed ampliamento”. Su questo passaggio si nutrono seri dubbi di costituzionalità tanto in merito alla Legge quanto, ovviamente, in merito al connesso decreto.

Se la Costituzione stabilisce il principio dell’obbligo scolastico, una legge delega non pare che possa “ridefinire” un principio costituzionale, anche in ragione delle conseguenze che una ridefinizione dell’obbligo scolastico comporterebbe sul connesso principio della gratuità. Se l’art. 34 Cost. sancisce che “la scuola obbligatoria è gratuita”, una volta ridefinito il principio dell’obbligo scolastico (e formativo) nel senso del diritto dovere, scomparirebbe forse la gratuità?

Da domani, infatti, tulle le Istituzioni Scolastiche, anche quelle del ciclo primario, potrebbero (e, verosimilmente, dovranno) imporre contributi obbligatori.

Non vorremmo che il sistema dei ticket sanitari potesse estendersi al Sistema Nazionale di istruzione e Formazione.

Fin qui i dubbi di costituzionalità: le paventate lesioni dei principi di obbligatorietà e gratuità finora garantiti dalla nostra Costituzione, spiegano comunque come il parere negativo della Gilda sia di ordine civile e politico prima ancora che sindacale.

 

Art. 1, comma 3

Se l’art. 2, comma 1, lett. d, della L. 53/03 individua nella Scuola dell’infanzia, nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di primo grado, e nel Sistema dei Licei e dell’istruzione e formazione professionale, le articolazioni del Sistema Educativo Nazionale di istruzione e formazione, non si spiega come l’art. 1 comma 3 dello schema di decreto possa includere anche l’apprendistato come luogo in cui si realizza tale diritto. Apprendistato che fra l’altro non è tenuto “livelli essenziali di prestazione cui tutte le istituzioni formative di cui all’articolo 2 comma 4” del decreto “sono tenute”, visto che tale articolo non lo include tra le istituzioni formative.

Si ritiene che l’apprendistato vada cancellato come luogo di esercizio del diritto all’istruzione e formazione, non essendo riconosciuto dallo stesso decreto come istituzione formativa, ovvero che, al pari delle altre istituzioni formative riconosciute, garantisca i prescritti livelli essenziali di istruzione e formazione. Anche perché, per i ragazzi che volessero intraprendere quest’ultimo percorso, resterebbe un periodo di vuoto formativo e/o distruzione, poiché prima dei quindici anni non è prevista dalle vigenti norme l’attività di apprendistato.

Infine, come potrebbe l’apprendistato, se fosse considerato un’articolazione del Sistema formativo nazionale, garantire la possibilità di passaggio ad un diverso percorso?

 

Art. 2, comma 4

Livelli essenziali di prestazione. Va verificata tanto nella Legge (art. 2, comma 1, lettera e) quanto nel decreto l’espressione “se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione”, riferita alla validità dei titoli e delle qualifiche che conseguono alla frequenza dei percorsi di istruzione e formazione. La Gilda richiede una modifica formale del testo, attraverso cui si garantisca il controllo preventivo da parte del Ministero della rispondenza ai livelli essenziali di prestazione da parte di tulle le Istituzioni accreditate al rilascio dei diplomi, dei titoli o delle qualifiche professionali.

 

Art. 7, comma 3

Vigilanza sull’assolvimento del diritto-dovere e sanzioni

La questione riguarda le sanzioni. Quali condizioni fanno scattare le sanzioni per i responsabili?

Se la legge 53 e il connesso decreto ridefiniscono l’obbligo in diritto-dovere, a quali norme vigenti si riferirebbe il comma 3 (“sanzioni”), se quelle norme, al momento, vigono in relazione all’obbligo scolastico?

Si fa notare, peraltro, che i responsabili (i genitori o chi ne fa le veci) sono tenuti solo ad iscrivere i minori, non a farli frequentare!

La Gilda si riserva di approfondire altri delicati punti nodali inseriti nella bozza di decreto (unitarietà del sistema formativo, definizione del ruolo fondamentale delle istituzioni scolastiche, anche per ciò che concerne la valutazione dei crediti certificati...), per i quali sono necessarie più specifiche riflessioni, anche di carattere giuridico, che comporterebbero un’analisi molto più articolata di quanto i tempi di questa audizione possano consentire.

A solo titolo d’esempio, si cita l’articolo 1, comma 5, in cui la fruizione dell’Offerta di istruzione e formazione viene ricondotta all’art. 4, secondo comma della Costituzione, con una discutibile assimilazione del diritto-dovere allo studio, al diritto (“soggettivo”) dovere (“sociale”) al lavoro.