Insegnamento della Religione Cattolica: il modello di scheda di valutazione deve essere conforme alle leggi. dalla CGIL scuola del 7 febbraio 2005
Riteniamo sia opportuno ritornare, viste le continue sollecitazioni di chiarimenti che ci pervengono, sulla predisposizione delle schede di valutazione nel ciclo di base, soprattutto in relazione ad un aspetto che va affrontato con oculatezza e rigore, se non si vuole dare luogo a discriminazioni, a danno degli alunni, e a contenzioso in cui possono incorrere i Docenti e i Dirigenti Scolastici. Ci riferiamo alla presenza, dentro il modello di scheda valutativa proposto dal MIUR, dell’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC). È noto infatti che la CM 85/04 propone un modello di scheda in cui è inserito anche tale Insegnamento. Ciò pone un problema che non è solo formale. E, in effetti, un modello di scheda valutativa elaborato conformemente alle leggi non può prevedere al proprio interno l’IRC giacché all’articolo 309 del D.L.vo 297/94 (Testo Unico in materia di istruzione) si prevede che la valutazione dell’IRC sia redatta su “una speciale nota” da consegnare “unitamente” alla scheda. Tale norma non è stata abrogata, né può essere abrogata per Circolare o attraverso un modello ministeriale o scolastico. Ciò non è nelle facoltà del Ministro né di nessun altro livello dell’Amministrazione. Ed è di nessuna rilevanza il fatto che nel D.L.vo 59/2004 si preveda l’ora di IRC fra le attività rientranti nelle 27 ore settimanali, perché rimane intatta la facoltà della famiglia di non scegliere l’insegnamento religioso. Le leggi vigenti, a partire dalla Legge 121 del 25 marzo 85, a ratifica ed esecuzione dell’accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede siglato nell’anno precedente, impegnano lo stato italiano ad assicurare l’Insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado nel quadro delle finalità della scuola; garantiscono a ciascuno, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, il diritto di scegliere se avvalersi o meno di detto insegnamento; assicurano che l’esercizio di tale diritto non deve dar luogo ad alcuna forma di discriminazione. L’accordo, che pure ha lasciato irrisolti molti nodi problematici e altri ne ha creati, ha voluto evitare proprio la discriminazione per chi professa altre religioni e per chi non professa nessuna religione. La presenza dell’IRC nel modello comune di scheda, non valutata naturalmente per l’alunno non avvalentesi, costituisce elemento che rivela la non appartenenza alla religione Cattolica di quell’alunno. Esattamente come accadeva con i modelli di scheda precedenti alla Revisione del Concordato. E così si viola la norma citata (art.309 D.L.vo 297/94) attualmente vigente che proprio quella discriminazione vuole evitare. L’adeguamento del modello di scheda alle norme vigenti, superando l’infondato suggerimento ministeriale, eviterà l’esposizione a contestazione e ricorso da parte dei genitori. |