A SETTEMBRE OCCHIO A:

I poteri del Collegio dei Docenti

 

  dal SAM Gilda, luglio 2004

 

Ricordiamoci di stare attentissimi alle delibere del Collegio dei Docenti, in particolare modo a quelle del mese di settembre, quando si decidono le condizioni di lavoro per l’intero anno scolastico.

La convocazione ordinaria richiede almeno 5 gg di preavviso e deve essere recapitata a tutti i membri. La seduta è illegittima e può essere annullata nel caso che anche un solo membro non sia stato avvisato (Cons. di Stato, sez. vi, n.120/72).

Si può deliberare soltanto su ciò che è all’o.d.g.; si possono inserire nuovi punti su cui discutere ma solamente se sono presenti tutti i componenti e decidono affermativamente all’unanimità (Consiglio di Stato sez. V 679/1970). Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti validi espressi (DPR 416/1974 art.28), ciò significa che non si contano gli astenuti (nota Min. P.I. n.771/1980 uff. Decreti Delegati). A verbale si riporta il numero dei voti a favore, dei contrari e degli astenuti.  

Per evitare discussioni, conosciuto l’ordine del giorno, è opportuno preparare in anticipo e per iscritto le proposte (magari sottoscritte da più colleghi), che verranno presentate al Presidente del Collegio nel momento della discussione del punto che interessa; così saranno votate e la mozione prodotta sarà allegata al verbale della riunione, senza travisamenti. Se qualcosa non convince e sembra una decisione illegittima, è bene chiedere che vengano verbalizzati gli eventuali voti contrari o astenuti con la relativa motivazione, sarà in tal modo garantita la possibilità di presentare un ricorso e non si verificherà corresponsabilità di delibere illegittime. «Il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato alla deliberazione sono responsabili in solido per le decisioni assunte a meno che non abbiano fatto constatare a verbale il proprio dissenso» (Art.24 del DPR 10.1.1957 n.3). Il verbale dovrà essere letto ed approvato non più tardi del Collegio successivo. In tale occasione è possibile apportare modifiche e precisazioni. Chi fa parte di un Organo collegiale, ai sensi della legge 241/90 può chiedere di visionare il verbale. La «trasparenza» in questo caso dovrebbe scoraggiare sorprese o manomissioni.

Il Dirigente ha diritto ad un solo voto come ciascun insegnante e, in quell’occasione, è soltanto il presidente della riunione non il superiore gerarchico, perché il collegio è sovrano. Il Consiglio di Stato (sez.II n.11114/1980) ha sancito che le delibere degli OO.CC. scolastici sono atti amministrativi definitivi, non impugnabili per via gerarchica, ma con ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica.

Rientra nei doveri del Capo d’Istituto dare attuazione alle delibere anche se non le condivide e le ritiene illegittime. 

Piano per l’Offerta Formativa (POF) Secondo l’Art. 24 del CCNL 2002-05 («Funzione docente») il Collegio dei Docenti dovrà elaborare, attuare, articolare in base alle esigenze degli alunni e verificare gli aspetti pedagogico-didattici del P.O.F. nel quadro degli obiettivi generali nazionali (programmi ministeriali) e nel rispetto degli indirizzi generali di gestione e d’amministrazione del P.O.F. della singola scuola, i quali (legge sull’Autonomia, Art. 3, Comma 3) sono definiti e adottati dal Consiglio di Circolo o Istituto, tenuto conto delle eventuali proposte e dei pareri degli organismi e delle associazioni dei genitori. In sintesi:

  1. il Consiglio d’Istituto ascolta le eventuali associazioni dei genitori e fissa gl’indirizzi generali per le attività, le scelte generali di gestione e d’amministrazione

  2. il Collegio dei Docenti elabora il  P.O.F.

  3. Il Consiglio d’Istituto adotta e pubblicizza il Piano. Ciò significa che il Consiglio (in cui gli insegnanti sono in minoranza) può anche respingere il Piano predisposto dal Collegio dei Docenti e pretendere modifiche.  

Anche «la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, compresi i libri di testo, dovranno essere coerenti col POF» (Autonomia, art.4, comma 5). Il POF non è un nostro personale o collegiale strumento di lavoro, ma un biglietto da visita della Scuola, che mostra a tutti (legge n°241/’90 sulla trasparenza) il «servizio» offerto agli «utenti». Sarà saggio e prudente inserire obiettivi realistici e non promettere attività che non si è sicuri di poter effettuare. «Il P.O.F. è reso pubblico e consegnato alle famiglie all’atto d’iscrizione» (Autonomia, art.5), pertanto va definito a gennaio; a settembre si delibererà soltanto il piano delle attività, per dare concretezza al POF, ed eventuali modifiche, che andranno però giustificate (presentandole ai genitori).