A SETTEMBRE OCCHIO A:

Orario, obblighi di servizio, sostituzioni

e Piano annuale delle attività

 

  dal SAM Gilda, luglio 2004

 

I nostri obblighi di servizio sono contenuti negli articoli 26 e 27 del CCNL 2002-05.

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento e attività funzionali all’insegnamento (tutto quello che non rientra in queste due categorie costituisce il lavoro aggiuntivo e, come tale, “straordinario” quindi “facoltativo”):Prima dell’inizio delle lezioni il dirigente scolastico predispone, sulla base di eventuali proposte degli organi collegiali, il Piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano è deliberato dal Collegio dei Docenti nel quadro della programmazione educativa e con la stessa procedura è modificato per far fronte a nuove esigenze.» (art 26 comma 4 CCNL 2002-05). Quindi già a settembre ciascun docente deve conoscere tutti gli impegni che lo riguarderanno in corso d’anno scolastico e la loro scansione temporale.

In particolare l’art. 26 al comma 5 definisce gli orari di insegnamento che sono di 25, 22+2 e 18 ore rispettivamente per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, distribuite in non meno di 5 giorni settimanali. Per quanto riguarda la scuola primaria, la quota oraria eventualmente eccedente le attività frontali e di assistenza alla mensa (che rientrano a tutti gli effetti nell’orario di attività didattica), viene destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell’offerta formativa e di recupero. Nel caso il Collegio dei Docenti non abbia optato per la destinazione di tutta o parte della quota oraria (di contemporaneità) a tal fine, quelle ore saranno destinate per supplenze in sostituzione dei docenti assenti fino ad un massimo di 5 giorni nell’ambito del plesso di servizio. Ribadiamo come la scelta del recupero e quella delle sostituzioni siano alternative e non cumulabili in base alle esigenze contingenti del momento. Sconsigliamo vivamente ai colleghi l’improvvisazione: se si è scelto per il recupero, ritenendolo didatticamente opportuno, le ore a tal fine destinate non dovranno essere toccate o deviate ad altri scopi, se al contrario si sceglie di destinare le ore disponibili alle supplenze, nel caso in cui non vi sia nessun collega da sostituire, l’insegnante in orario non frontale rimarrà nel plesso “a disposizione” ma non improvviserà recuperi, perché questo comporterebbe uno svilimento dell’attività e della stessa immagine professionale, declassata al ruolo di giullare tappabuchi delle situazioni di emergenza.

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a  trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (art. 27 CCNL 2002-05 comma 5).

A settembre e a giugno, se le lezioni non sono ancora iniziate, o se sono già terminate, è illegittima l’imposizione ai docenti dell’obbligo di presenza nella scuola, in assenza di attività deliberate dal Collegio dei Docenti (CCNL 2002-05. art. 26 e 27; Consiglio di Stato sezione n.173 dell’8.5.1987).

Infatti, per quel che riguarda le attività funzionali all’insegnamento, gli adempimenti a cui siamo tenuti sono di tipo:

  1. individuale (la cosiddetta funzione docente, non quantificabile ma neppure infinita!)

  2. collegiale (quantificabili)

Tra gli adempimenti individuali dovuti (art. 27 CCNL 2002-05 comma 2) rientrano le attività relative:

1)

alla preparazione delle lezioni ed esercitazioni;

2)

alla correzione degli elaborati;

3)

ai rapporti individuali (e l’aggettivo “individuale” è riferito al docente non al genitore) con le famiglie.

Come si può vedere da quanto sopra, gli impegni individuali, anche se non quantificabili, sono relativi ad alcune funzioni ben precise e non possono essere estesi a qualsiasi attività proposta da dirigenti fantasiosi.

Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

 

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partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica d’inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia, per un totale di 40 ore annue (art. 27 CCNL 2002-05 comma 3, lettera a);

 

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la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi sono programmati secondo criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, tenendo conto degli oneri di servizio degli insegnanti aventi un numero di classi superiori a 6, in modo da prevedere, di massima, un impegno non superiore alle 40 ore annue (art. 27 CCNL 2002-05 comma 3, lettera b);

 

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lo svolgimento degli scrutini e degli esami compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione (art. 27 CCNL 2002-05 comma 3, lettera c)

Quanto sopra, in base al nostro contratto di lavoro, comprende tutti gli obblighi di servizio al di fuori delle attività di insegnamento, ivi compresi gli impegni precedenti l’inizio e seguenti il termine delle lezioni. Per tutte le ore prestate eventualmente in eccedenza a tali obblighi negli ultimi 5 anni (termine di prescrizione ordinaria) può essere richiesto il pagamento.

Evitare di lavorare gratis può rappresentare un primo passo verso una maggiore considerazione del nostro lavoro e un freno alla svalutazione e deriva professionale.