A SETTEMBRE OCCHIO A: Orario, obblighi di servizio, sostituzioni e Piano annuale delle attività
dal SAM Gilda, luglio 2004
I
nostri obblighi di servizio sono contenuti negli articoli 26 e 27 del
CCNL 2002-05. Gli
obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in
attività di insegnamento
e
attività funzionali all’insegnamento (tutto quello che non
rientra in queste due categorie costituisce il lavoro aggiuntivo e, come
tale, “straordinario” quindi “facoltativo”):
“Prima dell’inizio delle lezioni il dirigente scolastico
predispone, sulla base di eventuali proposte degli organi collegiali, il
Piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale
docente che possono prevedere attività aggiuntive.
Il piano è
deliberato dal Collegio dei Docenti nel quadro della programmazione
educativa e con la stessa procedura è modificato per far fronte a nuove
esigenze.» (art
26 comma 4 CCNL 2002-05). Quindi
già a settembre ciascun docente deve conoscere tutti gli impegni che lo
riguarderanno in corso d’anno scolastico e la loro scansione
temporale. In
particolare l’art. 26 al comma 5 definisce gli
orari
di insegnamento che sono di 25, 22+2 e 18 ore rispettivamente per la
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, distribuite in non meno
di 5 giorni settimanali. Per quanto riguarda la scuola primaria, la
quota oraria eventualmente eccedente le attività frontali e di
assistenza alla mensa (che rientrano a tutti gli effetti nell’orario
di attività didattica), viene destinata, previa programmazione, ad
attività di arricchimento dell’offerta formativa e di recupero. Nel
caso il Collegio dei Docenti non abbia optato per la destinazione di
tutta o parte della quota oraria (di contemporaneità) a tal fine,
quelle ore saranno destinate per supplenze in sostituzione dei docenti
assenti fino ad un massimo di 5 giorni nell’ambito del plesso di
servizio. Ribadiamo come la scelta del recupero e quella delle
sostituzioni siano alternative e non cumulabili in base alle esigenze
contingenti del momento. Sconsigliamo vivamente ai colleghi
l’improvvisazione: se si è scelto per il recupero, ritenendolo
didatticamente opportuno, le ore a tal fine destinate non dovranno
essere toccate o deviate ad altri scopi, se al contrario si sceglie di
destinare le ore disponibili alle supplenze, nel caso in cui non vi sia
nessun collega da sostituire, l’insegnante in orario non frontale
rimarrà nel plesso “a disposizione” ma non improvviserà recuperi,
perché questo comporterebbe uno svilimento dell’attività e della
stessa immagine professionale, declassata al ruolo di giullare
tappabuchi delle situazioni di emergenza. Per
assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti
sono tenuti a trovarsi in
classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (art. 27 CCNL 2002-05
comma 5).
A
settembre e a giugno, se
le lezioni non sono ancora iniziate, o se sono già terminate, è
illegittima l’imposizione ai docenti dell’obbligo di presenza nella
scuola, in assenza di attività deliberate dal Collegio dei Docenti
(CCNL 2002-05. art. 26 e 27; Consiglio di Stato sezione n.173
dell’8.5.1987).
Infatti, per quel che riguarda le attività funzionali all’insegnamento, gli adempimenti a cui siamo tenuti sono di tipo:
Come
si può vedere da quanto sopra, gli impegni individuali, anche se non
quantificabili, sono relativi ad alcune funzioni ben precise e non
possono essere estesi a qualsiasi attività proposta da dirigenti
fantasiosi.
Quanto
sopra, in base al nostro contratto di lavoro, comprende tutti gli
obblighi di servizio al di fuori delle attività di insegnamento, ivi
compresi gli impegni precedenti l’inizio e seguenti il termine delle
lezioni. Per tutte le ore prestate eventualmente in eccedenza a tali
obblighi negli ultimi 5 anni (termine di prescrizione ordinaria) può
essere richiesto il pagamento. Evitare
di lavorare gratis può rappresentare un primo passo verso una maggiore
considerazione del nostro lavoro e un freno alla svalutazione e deriva
professionale. |