L’insegnante di sostegno, gli scrutini da insegnanti di sostegno, 7.1.2009
In previsione degli scrutini ricordo a tutti che gli alunni disabili hanno il diritto alla valutazione in tutte le materie, pubblico la normativa di riferimento. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche o sensoriali non si procede normalmente a valutazioni differenziate, mentre, per gli alunni in situazione di handicap psichico, la valutazione, adeguatamente differenziata, tiene conto degli obiettivi prefissati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). Qualora il PEI abbia individuato per l’alunno disabile obiettivi formativi non riconducibili ai programmi ministeriali e ai Piani di studio previsti per i diversi tipi di scuola, il Consiglio di classe valuta comunque i risultati dell’apprendimento con l’attribuzione di giudizi o di voti relativi esclusivamente allo svolgimento del PEI. Tali giudizi o voti hanno valore legale al fine della prosecuzione degli studi e di essi viene fatta menzione in calce alla scheda di valutazione o alla pagella (art. 15 Ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90). Gli alunni valutati in modo differenziato possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d’arte. Per le prove di esame (art. 318 del Testo Unico - d.lvo 297/1994) sono predisposte, per il 1° ciclo, apposite prove, mentre, per il 2° ciclo, sono predisposte prove equipollenti e tempi lunghi per l’effettuazione delle prove scritte….
Art. 15 (O.M. 90/2001) Valutazione degli alunni in situazione di handicap 1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l’uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali. 2. Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l’azione di stimolo che esercita nei confronti dell’allievo, deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C. M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento raggiunti, anche attraverso l’attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato.
3. Ove il Consiglio di classe
riscontri che l’allievo abbia raggiunto un livello di preparazione
conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi
ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide
in conformità dei precedenti artt.12 e 13. 4. Qualora, al fine di
assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di
handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano
educativo individualizzato sia diversificato in funzione di
obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi
ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l’obbligo della
relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262
del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell’apprendimento, con
l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del
citato piano educativo individualizzato e non ai programmi
ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini
della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi
del piano educativo individualizzato. I predetti alunni possono, di
conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell’anno successivo o
dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza del disposto di
cui all’art.316 del D.Lvo 16.4.1994, n.297. 5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.12 e 13. 6. Per gli alunni che seguono un Piano educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I e non ai programmi ministeriali. 7. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni contenute nelle circolari n.163 del 16 giugno 1983 e n.262 del 22 settembre 1988, paragrafi n.6) svolgimento dei programmi, n.7 prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n.8) valutazione. 8. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall’art.318 del D.Lvo 16.4.1994, n.297, i Consigli di classe presentano alle Commissioni d’esame un’apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, danno indicazioni concrete sia per l’assistenza alla persona e alle prove d’esame sia sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell’esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo. Per l’esame di Stato conclusivo dei corsi, tale relazione fa parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, come precisato dall’art.17, comma 1, dell’O.M. n.29/2001. 9. I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma dell’art.318 del D.Lvo n.297/1994, riguardano le ore destinate normalmente alle prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. 10. I docenti di sostegno, a norma dell’art.315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe. 11. Le scuole, per la valutazione degli alunni in situazione di handicap, possono avvalersi della consulenza dei gruppi di lavoro provinciali per l’integrazione scolastica, ai sensi dell’art.317, terzo comma, del D.Lgs. 297/94 |