DOMANDA
Vorrei
notizie sulla valutazione differenziata nella Scuola superiore per gli
alunni con handicap mentale.
RISPOSTA
Gentile utente,
in tutti gli Istituti Superiori, per gli studenti con disabilità
mentale, è possibile una valutazione commisurata allo svolgimento di
un percorso didattico “differenziato” rispetto ai programmi
ministeriali (Sentenza
n. 215/87 C.C. –
CM n. 262/88 –
OM
n. 128/99 –
OM 126/00).
La valutazione è
finalizzata allo svolgimento del
PEI
- Piano Educativo Individualizzato
e ad esercitare il diritto allo studio, ma non consente il rilascio di
un titolo di studio (Parere
Consiglio di Stato n. 348/91).
In base a tali
orientamenti, gli apprendimenti dei contenuti dei piani educativi
“differenziati” devono essere valutati con voti, come per i compagni,
voti riferiti però solo al contenuto del
PEI
e non dei Programmi Ministeriali: ciò deve essere evidente con una
breve nota in calce alla pagella.
In base a ciò gli alunni
che seguono un
PEI
differenziato possono essere promossi o ripetenti: in quest’ultimo
caso, è necessario abbassare il livello degli obiettivi culturali
previsti dal
PEI.
Se invece l’esito è positivo, gli alunni vengono “ammessi alla
frequenza della classe successiva”, formalmente, quindi, non si ha una
promozione.
Se però, negli anni
successivi, l’alunno dimostra di avere raggiunto apprendimenti, che si
possono ricondurre ai Programmi Ministeriali, potrà essere promosso
formalmente senza dover affrontare prove di idoneità per i precedenti
anni, in cui si era svolta la valutazione differenziata.
Al fine di rispettare il
principio di partecipazione alla famiglia all’integrazione scolastica,
l’art.
4 comma 5 Ordinanza Ministeriale n. 128/99
stabilisce
che, nel caso in cui il Consiglio di Classe optasse per l’adozione
della valutazione differenziata, dovrà informare la famiglia,
stabilendo un termine per l’acquisizione del consenso.
Trascorso tale termine,
se non sopraggiunge dissenso, la modalità proposta si intende
accettata.
In caso di diniego,
l’alunno deve essere valutato come se non fosse in situazione di
handicap.
Riferimenti Legislativi
- Ordinanza
Ministeriale 14 maggio 1999, n. 128, prot. n. 6582,
“Norme per lo svolgimento
degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di
istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico
1998/99”
- Ordinanza
Ministeriale 20 aprile 2000, n. 126,
prot.
3937, “Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle
scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e
secondaria superiore - Anno scolastico 1999/2000”
- Circolare
Ministero Pubblica Istruzione 22 settembre 1988, n. 262, prot. n.
16676/693/GL,
“Attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 3
giugno 1987. Iscrizione e frequenza nella scuola secondaria di II
grado degli alunni portatori di handicap”