Le Faq di Superabile

Quali criteri per la valutazione

della disabilità mentale alle superiori.

da Superabile del 26/6/2005

 

DOMANDA

Vorrei notizie sulla valutazione differenziata nella Scuola superiore per gli alunni con handicap mentale.


RISPOSTA

Gentile utente,

in tutti gli Istituti Superiori, per gli studenti con disabilità mentale, è possibile una valutazione commisurata allo svolgimento di un percorso didattico “differenziato” rispetto ai programmi ministeriali (
Sentenza n. 215/87 C.C. CM n. 262/88OM n. 128/99 OM 126/00).

La valutazione è finalizzata allo svolgimento del PEI - Piano Educativo Individualizzato e ad esercitare il diritto allo studio, ma non consente il rilascio di un titolo di studio (Parere Consiglio di Stato n. 348/91).

In base a tali orientamenti, gli apprendimenti dei contenuti dei piani educativi “differenziati” devono essere valutati con voti, come per i compagni, voti riferiti però solo al contenuto del PEI e non dei Programmi Ministeriali: ciò deve essere evidente con una breve nota in calce alla pagella.

In base a ciò gli alunni che seguono un PEI differenziato possono essere promossi o ripetenti: in quest’ultimo caso, è necessario abbassare il livello degli obiettivi culturali previsti dal PEI. Se invece l’esito è positivo, gli alunni vengono “ammessi alla frequenza della classe successiva”, formalmente, quindi, non si ha una promozione.

Se però, negli anni successivi, l’alunno dimostra di avere raggiunto apprendimenti, che si possono ricondurre ai Programmi Ministeriali, potrà essere promosso formalmente senza dover affrontare prove di idoneità per i precedenti anni, in cui si era svolta la valutazione differenziata.

Al fine di rispettare il principio di partecipazione alla famiglia all’integrazione scolastica, l’art. 4 comma 5 Ordinanza Ministeriale n. 128/99 stabilisce che, nel caso in cui il Consiglio di Classe optasse per l’adozione della valutazione differenziata, dovrà informare la famiglia, stabilendo un termine per l’acquisizione del consenso.

Trascorso tale termine, se non sopraggiunge dissenso, la modalità proposta si intende accettata.

In caso di diniego, l’alunno deve essere valutato come se non fosse in situazione di handicap.  

 

Riferimenti Legislativi

-   Ordinanza Ministeriale 14 maggio 1999, n. 128, prot. n. 6582, Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 1998/99”

-    Ordinanza Ministeriale 20 aprile 2000, n. 126, prot. 3937, “Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 1999/2000”

-   Circolare Ministero Pubblica Istruzione 22 settembre 1988, n. 262, prot. n. 16676/693/GL, “Attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987. Iscrizione e frequenza nella scuola secondaria di II grado degli alunni portatori di handicap”