SCUOLA E EDUCAZIONE/7.

Il trasporto scolastico e le gite.

 

Il servizio di trasporto rappresenta un supporto essenziale alla frequenza scolastica dello studente disabile, e quindi per garantire il diritto allo studio.
 

da Superabile dell'11/9/2006

 

Il trasporto scolastico per gli alunni disabili costituisce un supporto essenziale alla frequenza scolastica. Questo servizio è pertanto strumentale alla realizzazione del diritto allo studio.

Compete:

Al momento dell'iscrizione bisogna segnalare alla scuola la necessità del trasporto, affinché questa si attivi tempestivamente per la richiesta.

- al Comune (per le scuole materne, elementari e medie)

- Provincia (scuole superiori)

Per la scuola dell'obbligo il servizio deve essere concesso gratuitamente


Gite scolastiche

Nel caso di partecipazione alle gite scolastiche di uno o più alunni portatori di handicap “si demanda alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno”(Circolare Ministeriale n. 291/92, art. 8 comma 2, “Visite guidate e viaggi d’istruzione o connessi ad attività sportive”)

Ciò significa che l’accompagnatore non deve essere necessariamente l’insegnante dell’attività di sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, familiari).

Qualora, in una classe di Scuola Superiore, vi sia un compagno maggiorenne, che offra la sua disponibilità, accompagnatore può essere egli stesso, facilitando con ciò una più autonoma e normale partecipazione del compagno.

In caso negativo, bisogna insistere col Capo d’Istituto e, se necessario, fare intervenire il docente utilizzato presso il GLH del Provveditorato o l’ispettore coordinatore del GLIP, al fine di evitare una discriminazione espressamente vietata dalla Legge n. 104/92 e dalla Circolare Ministeriale n. 291/92.


La gita è un momento importante di crescita dell’individuo e del gruppo, che studenti e docenti accompagnatori, previa approvazione del Consiglio di Classe nella completezza delle sue componenti (Docenti, Studenti e Genitori), nonché con il coinvolgimento e il consenso di tutti i genitori, scelgono di organizzare autonomamente per soddisfare esigenze formative di varia natura: professionali, culturali, ricreative e sportive.

Si tratta di attività educativa e didattica a tutti gli effetti, anche se vissuta in un contesto ambientale diverso da quello consueto dell’istituzione scolastica. Valgono, pertanto, gli stessi principi di rispetto delle cose e delle persone, di autodisciplina individuale e collettiva, di osservanza delle regole, che sono alla base anche degli altri momenti del processo formativo.

 

Normativa di riferimento

Legge 118/1971 art. 28"Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n.5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili."

D.lgs 112/1998. art. 139

Legge n. 104/92

Circolare Ministeriale n. 291/92
 

Riferimenti Regionali

Legge Regionale - Regione Sardegna 25/06/1984 n. 31
"Nuove norme sul diritto allo studio e sull'esercizio delle competenze delegate".
 

(a cura di Antonello Giovarruscio, e Rosanna Giovèdi)