Ripristinato il tetto massimo Salvatore Nocera, da Educazione & Scuola del 7.2.2008
Consigli ai genitori (N) - Numero alunni per classe La Circolare Ministeriale n. 19 del 1 febbraio 2008 sulla formulazione degli organici del personale docente e la formazione delle classi che trasmette l'apposito Decreto Interministeriale allegato apporta una novità rispetto alla Circolare Ministeriale sempre n. 19 ma del 2007 relativa al numero massimo di alunni nelle prime classi frequentate da alunni con disabilità. (Per prime classi si intendono: prima sezione della scuola dell'infanzia, prima classe della scuola primaria, prima classe della scuola secondaria di primo grado, prima e terza classe delle scuole secondarie di secondo grado come da art. 6 del Decreto Interministeriale) Infatti mentre lo scorso anno si stabiliva che non ci fosse obbligo di sdoppiamento delle prime classi anche se si superava di 2 unità il numero massimo di alunni previsto dal D.M. n° 141 del 1999 (25 alunni per le classi con 1 alunno disabile e 20 alunni per le classi con 2 alunni disabili), quest'anno il divieto di sdoppiamento oltre questi limiti massimi è stato abolito. Infatti la C.M. n. 19/08 a pag. 3 al penultimo capoverso stabilisce che: "si conferma la disposizione, già operante nell'anno scolastico in corso, relativa alla possibilità di non effettuare sdoppiamenti nelle classi in presenza di uno o due alunni in più rispetto ai parametri previsti dal D.M. 331/98" e a pag. 6 secondo capoverso viene ribadito che: i Direttori Scolastici Regionali "valuteranno la possibilità (...) di non attuare lo sdoppiamento delle classi in presenza di un limitato numero di alunni (uno o due) eccedente i parametri previsti dal D.M. 331/98". In entrambi questi due punti alla citazione del D.M. 331/98 non segue, come invece avveniva lo scorso anno, la citazione del D.M. n° 141/99 e quindi oltre il limite massimo di 20 e 25 alunni nelle prime classi con alunni disabili scatta l'obbligo di sdoppiamento a differenza di tutte le altre classi (per le seconde classi purtroppo non è possibile il rispetto del D.M. 141/99 a causa della C.M. dello scorso anno che ne ha autorizzato un innalzamento del numero massimo). Una conferma di ciò si ha nel quarto punto della News del 1 febbraio 2008 sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione (link: www.pubblica.istruzione.it/news /2008/ elementi_essenziali.shtml) nel quale si dice che nella C.M. n° 19/08: "viene tutelato e anzi rafforzato l’organico dei docenti di sostegno agli alunni disabili, attraverso l’incremento di circa 5.000 posti in organico di diritto e non reiterando la disposizione che consentiva di incrementare il numero degli alunni per classe anche in presenza di soggetti disabili". Una conferma di quanto sopra si ha leggendo oltre nella C.M. n° 19/08. Nelle ultime righe di pag. 7 (per la scuola primaria) e di pag. 11 (per la scuola secondaria) si ribadisce il principio che per la formazione delle classi si debbono seguire le disposizioni di cui al D.M. n° 331/98 e anche, esplicitamente, del D.M. n° 141/99.
OSSERVAZIONI Il ripristino del tetto massimo di alunni per le prime classi era stato fortemente richiesto dalle associaizoni della FISH, tra cui l'AIPD.
Il modo tecnico con cui è avvenuto è
estremamente burocratico ed incomprensibile ai non addetti ai lavori.
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