FAQ
Domande e Risposte su Handicap e Scuola.
Supplenza in caso di assenza
dell'insegnante di sostegno.
di Salvatore Nocera, da
Educazione & Scuola del
21/5/2007
C.M.
45/2007. Avvio dell' Anno Scolastico 2006 /2007
11. Conferimento delle supplenze
Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, annuali e fino
al termine delle attività didattiche, si fa riserva di impartire
specifiche istruzioni ed indicazioni. Si rammenta che le supplenze sui
posti di sostegno agli aspiranti forniti del titolo di
specializzazione debbono essere conferite con priorità rispetto a
quelle relative agli altri insegnamenti. (...)
La Circolare è importante poiché, consente, soprattutto in caso di
assenza dell'insegnante per il sostegno, l'immediata nomina di un
supplente con la garanzia della realizzazione del diritto allo studio
degli alunni con disabilità.
Sempre per quanto riguarda le supplenze, la
sentenza della Corte dei conti numero 59 depositata il 29 gennaio 2004,
ha stabilito che anche per un giorno di assenza, se manca un docente
di sostegno a disposizione deve essere nominato il supplente,
altrimenti incorre nel reato di interruzione di un pubblico servizio.
di Salvatore Nocera
La Corte dei conti, con sentenza n. 59 depositata il 29 gennaio 2004,
ha dato una soluzione a un delicato problema relativo al diritto allo
studio e a un aspetto importante dell'integrazione scolastica.
La Corte, infatti, ha dichiarato l'assenza di responsabilità
amministrativo-contabile di un dirigente scolastico, condannato in
primo grado, che nel '94 aveva nominato un supplente per meno di
undici giorni, data massima a quell'epoca entro la quale i dirigenti
erano obbligati dalle ordinanze ministeriali a coprire i posti dei
docenti assenti con colleghi a disposizione. Solo dopo assenze di 11
giorni si poteva nominare un supplente.
La decisione è importantissima e la sua ratio certamente si applica
anche alle situazioni attuali e future, stante la normativa introdotta
dalle recenti finanziarie, secondo le quali, nelle scuole secondarie,
si possono nominare supplenti solo per assenze superiori a 15 giorni.
Gli argomenti sostenuti dalla corte per motivare la propria decisione
sono fondamentalmente due:
- la nomina è possibile solo se non sono
presenti nella scuola docenti a disposizione;
- in tali circostanze le nomine sono
indispensabili per garantire la continuità dell'attività didattica.
Quando il dirigente accerti le due condizioni, nessun rilievo può
essergli mosso circa la sua "colpa grave" che , senza tali condizioni,
è fonte di responsabilità contabile.
E' da tener presente che attualmente la giustificazione per i
dirigenti è ancor più pregnante. Infatti, con la normativa delle
ultime finanziarie, tutte le cattedre dei docenti di scuola secondaria
inferiori a 18 ore (ad es. 14 più 4 a disposizione ) debbono essere
portate a 18 ore di insegnamento effettivo. Ciò comporterà una
maggiore giustificazione per i dirigenti scolastici a procedere a
nomine per un periodo inferiore a 15 giorni.
Alla luce di questa sentenza e, soprattutto, della motivazione
relativa alla necessità di assicurare la continuità didattica, sembra
illegittima la prassi attuale di scindere le classi, in caso di
assenza di un docente curriculare, in due o tre tronconi e mandare
gruppi di alunni in altre classi, con perdita della continuità
didattica per gli stessi e turbativa della normale attività didattica
dei compagni nelle cui classi venivano inviati.
Se si legge la sentenza con riferimento all'integrazione scolastica,
la cosa diviene ancor più importante. Infatti ai genitori che si
lamentavano per la mancata nomina di un supplente al docente per il
sostegno assente per meno di 15 giorni, i dirigenti rispondevano che
non potevano nominare, pena l'esposizione personale alla
responsabilità contabile per il pagamento delle supplenze.