FAQ
Domande e Risposte su Handicap e Scuola.

Supplenza in caso di assenza
dell'insegnante di sostegno.

di Salvatore Nocera, da Educazione & Scuola del 21/5/2007

 

C.M. 45/2007. Avvio dell' Anno Scolastico 2006 /2007
 


11. Conferimento delle supplenze

Per quanto riguarda le assunzioni a tempo determinato, annuali e fino al termine delle attività didattiche, si fa riserva di impartire specifiche istruzioni ed indicazioni. Si rammenta che le supplenze sui posti di sostegno agli aspiranti forniti del titolo di specializzazione debbono essere conferite con priorità rispetto a quelle relative agli altri insegnamenti. (...)

La Circolare è importante poiché, consente, soprattutto in caso di assenza dell'insegnante per il sostegno, l'immediata nomina di un supplente con la garanzia della realizzazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità.

Sempre per quanto riguarda le supplenze, la sentenza della Corte dei conti numero 59 depositata il 29 gennaio 2004, ha stabilito che anche per un giorno di assenza, se manca un docente di sostegno a disposizione deve essere nominato il supplente, altrimenti incorre nel reato di interruzione di un pubblico servizio.

di Salvatore Nocera

 


La Corte dei conti, con sentenza n. 59 depositata il 29 gennaio 2004, ha dato una soluzione a un delicato problema relativo al diritto allo studio e a un aspetto importante dell'integrazione scolastica.

La Corte, infatti, ha dichiarato l'assenza di responsabilità amministrativo-contabile di un dirigente scolastico, condannato in primo grado, che nel '94 aveva nominato un supplente per meno di undici giorni, data massima a quell'epoca entro la quale i dirigenti erano obbligati dalle ordinanze ministeriali a coprire i posti dei docenti assenti con colleghi a disposizione. Solo dopo assenze di 11 giorni si poteva nominare un supplente.

La decisione è importantissima e la sua ratio certamente si applica anche alle situazioni attuali e future, stante la normativa introdotta dalle recenti finanziarie, secondo le quali, nelle scuole secondarie, si possono nominare supplenti solo per assenze superiori a 15 giorni.

Gli argomenti sostenuti dalla corte per motivare la propria decisione sono fondamentalmente due:

- la nomina è possibile solo se non sono presenti nella scuola docenti a disposizione;

- in tali circostanze le nomine sono indispensabili per garantire la continuità dell'attività didattica.


Quando il dirigente accerti le due condizioni, nessun rilievo può essergli mosso circa la sua "colpa grave" che , senza tali condizioni, è fonte di responsabilità contabile.

E' da tener presente che attualmente la giustificazione per i dirigenti è ancor più pregnante. Infatti, con la normativa delle ultime finanziarie, tutte le cattedre dei docenti di scuola secondaria inferiori a 18 ore (ad es. 14 più 4 a disposizione ) debbono essere portate a 18 ore di insegnamento effettivo. Ciò comporterà una maggiore giustificazione per i dirigenti scolastici a procedere a nomine per un periodo inferiore a 15 giorni.

Alla luce di questa sentenza e, soprattutto, della motivazione relativa alla necessità di assicurare la continuità didattica, sembra illegittima la prassi attuale di scindere le classi, in caso di assenza di un docente curriculare, in due o tre tronconi e mandare gruppi di alunni in altre classi, con perdita della continuità didattica per gli stessi e turbativa della normale attività didattica dei compagni nelle cui classi venivano inviati.

Se si legge la sentenza con riferimento all'integrazione scolastica, la cosa diviene ancor più importante. Infatti ai genitori che si lamentavano per la mancata nomina di un supplente al docente per il sostegno assente per meno di 15 giorni, i dirigenti rispondevano che non potevano nominare, pena l'esposizione personale alla responsabilità contabile per il pagamento delle supplenze.