Sul diritto degli studenti maggiorenni
al sostegno scolastico

T.A.R. Sicilia – Catania ordinanza n. 65 del 14.1.2010
e C.G.A.R. Siciliana ordinanza n. 379/2010 del 12.4.2010.

di Leonardo Sagnibene e Cinzia Olivieri Educazione & Scuola 2.6.2013

Le due ordinanze del 2010 affrontano un tema delicato e decisamente importante a seguito dell’adozione da parte del dirigente di un Istituto Superiore Professionale di Barcellona P.G. (Me) di due successivi provvedimenti con cui l’Istituto comunicava alla madre dell’alunno che lo stesso poteva non beneficiare dell’assegnazione dell’insegnante di sostegno atteso il compimento della maggiore età.

La madre dello studente disabile – sua amministratrice di sostegno – ricorreva pertanto innanzi al T.A.R. Sicilia – Catania chiedendo l’annullamento dei predetti provvedimenti e l’accertamento del diritto del figlio ad avvalersi dell’insegnante di sostegno.

Inaspettatamente, invece, il T.A.R. Sicilia – Catania con l’Ordinanza n. 65 del 14.1.2010 nel pronunciarsi sul ricorso lo respingeva, “alla luce delle difese spiegate dall’amministrazione e, in particolare, della nota del 4.1.2010 del dirigente scolastico, depositata in data 12.1.2010, ove si mette in rilievo il raggiungimento della maggiore età”.

L’ordinanza veniva ritualmente impugnata innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che, con Ordinanza n. 379 del 12.4.2010, accoglieva l’appello sancendo il diritto incondizionato al docente di sostegno per l’alunno benché maggiorenne, richiamando la sentenza n. 80 del 26.02.2010, con la quale la Corte Costituzionale aveva pronunciato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 comma 414 della L 244/2007nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza di classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente”.

Sul punto occorre chiarire che le “Linee guide per l’integrazione degli alunni disabili” del 2009, invitano gli Uffici Scolastici Regionali a valutare attentamente per gli alunni maggiorenni “se il principio tutelato costituzionalmente del diritto allo studio e interpretato dalla Legge 59/97 come diritto al successo formativo per tutti gli alunni, possa realizzarsi, fermo restando le deroghe previste dalla normativa vigente, attraverso la permanenza nel sistema di istruzione e formazione fino all’età adulta (21 anni)”.

Quindi la normativa scolastica consente la permanenza degli studenti diversamente abili nel sistema di istruzione italiano fino al compimento del 21° anno di età, garantendo agli stessi tutti i relativi diritti, anche quello al sostegno, rendendosi poi necessario l’avvio al lavoro attraverso la piena attuazione di norme che ne garantiscono il diritto per le persone con disabilità, ex lege 12.3.1999 n. 68 etc., ovvero se l’avvio non è possibile, “il passaggio della presa in carico ad altri soggetti pubblici”, come previsto dalle Linee.

Pertanto, alla luce della citata giurisprudenza, anche per gli studenti maggiorenni diversamente abili, iscritti negli istituti superiori, l’ordinamento giuridico italiano è chiamato a garantire il diritto all’istruzione, all’inserimento scolastico ed allo sviluppo della persona riconosciuto dalla Costituzione e dalla L. 104/92, in presenza del quale l’Amministrazione non può esercitare scelte discrezionali, né comprimere tale diritto, ma deve limitarsi a garantire la piena realizzazione dello stesso.

L’Amministrazione, pertanto, non può esercitare scelte discrezionali né comprimere il diritto del soggetto diversamente abile maggiorenne ma deve provvedere all’assegnazione di un numero di ore di sostegno adeguato alle esigenze educative e di istruzione dello stesso, fino alla sua permanenza nel sistema di istruzione italiano garantita, come detto, fino al compimento del 21° anno di età.