Somministrazione di farmaci in orario scolastico, dai ministeri arrivano le linee guida. Dopo anni di discussioni e di richieste, il 25 novembre 2005 i ministeri della Salute e dell’Istruzione hanno reso pubblico un documento che contiene indicazioni sulle prassi da adottare nel caso in cui un alunno, disabile o no, abbia bisogno di assumere medicinali a scuola. Un passo avanti importante per la salute dei ragazzi. di Salvatore Nocera da Superabile del 13/12/2005
Da circa 14 anni e cioè da quando venne in discussione quella che è divenuta la legge-quadro sui diritti delle persone disabili n. 104/92, le associazioni hanno sempre più frequentemente chiesto che venisse regolamentata la somministrazione di farmaci a scuola ad alunni che ne avessero bisogno per la sicurezza della loro salute. In alcune realtà si sono posti in essere accordi fra amministrazione scolastica e sanitaria locale per dare delle indicazioni operative che permettessero agli alunni di continuare a frequentare le lezioni, senza la necessità di doversi assentare per l’assunzione di farmaci da loro normalmente assunti in determinati orari. Tali accordi che hanno riguardato ad es. Bologna, Bergamo, Milano ed altre città, hanno previsto anche la somministrazione di farmaci al bisogno. Fra le organizzazioni che più si sono impegnate in tale meritoria opera si è distinta l’Aice. (Associazione italiana contro l’epilessia), il cui presidente Giovanni Battista Pesce, trovandosi anche ad essere presidente della Fish-Emilia-Romagna, ha intensificato, nell’ultimo anno, i suoi sforzi di sensibilizzazione sui ministeri dell’Istruzione e della Salute, ottenendo la pubblicazione il 25 novembre 2005 delle ‘‘Linee-Guida per la somministrazione di farmaci in orario scolastico’’ predisposte congiuntamente dai due ministeri citati, trasmesse con nota 2312 del 25/11/05 del ministero dell’Istruzione. Si tratta di un documento che, pur non avendo alcuna forza cogente, pone però i dirigenti delle singole istituzioni scolastiche statali e paritarie in condizione di adottare delle prassi uniformi, trattandosi, come specifica nel suo preambolo il documento interministeriale, di orientamenti volti a garantire “i principi generali dell’istruzione ed i livelli essenziali delle prestazioni scolastiche”, nonché a garantire la sicurezza della salute nelle strutture scolastiche. Dal momento che la nota di trasmissione invita a dare del documento la massima diffusione, se ne effettua qui di seguito la pubblicazione, seguita dalla pubblicazione della nota con la quale tempo fa l’Aice e la Fish-Emilia-Romagna avevano formulato alcune richieste operative che sono state sostanzialmente accolte dalle Linee-guida interministeriali. In base all’articolo 4, il dirigente scolastico può individuare, secondo una sequenza procedurale, personale docente o non docente, che sia spontaneamente disponibile e abbia effettuato i corsi di formazione presso le AASSLL per la sicurezza della salute nelle scuole, solo dopo aver ricevuto formale richiesta scritta dalla famiglia e la certificazione e la prescrizione dell’ASL. In mancanza di disponibilità del personale scolastico e se non spontaneamente richiesta dai famigliari loro somministrazione, egli dovrà rivolgersi alle istituzioni pubbliche locali (Asl, Comune) o a enti ed associazioni non lucrative del privato sociale sulla base di accordi. In mancanza rappresenta il problema al comune.
Ad avviso di chi scrive
il Comune, ove non abbia personale preparato, deve rivolgersi all’Asl,
che è tenuta a garantire, in questi casi, l’assistenza sanitaria a
scuola, come hanno ormai affermato alcune sentenze dei tribunali. Linee-Guida per la somministrazione di farmaci in orario scolastico’ |