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Scuola, integrazione degli alunni con handicap
in situazioni gravi:
le richieste Fish al governo.

Il 18 luglio una delegazione della Fish viene ricevuta dal capo dipartimento del ministero dell’Istruzione per discutere dei tagli al personale di sostegno e dell’aumento del numero degli studenti nelle classi frequentate dagli alunni con disabilità.. Ecco il testo integrale del documento “Richieste delle linee d’azione per l’integrazione scolastica degli alunni con handicap in situazioni di particolare gravità” presentato dalla Federazione italiana per il superamento dell’handicap.

di Pietro Vittorio Barbieri e Salvatore Nocera da Superabile, 18.7.2008

ROMA - Un incontro al Ministero dell'Istruzione per discutere dei tagli al personale di sostegno e dell'aumento del numero degli studenti nelle classi frequentate dagli alunni con disabilità. E' quello che vede protagonista la Federazione italiana per il superamento dell'handicap, che presenta all'esecutivo proposte e priorità per agire al meglio. Ecco il testo integrale del documento firmato dal presidente nazionale Pietro Barbieri e dal vicepresidente nazionale Salvatore Nocera. (ef)

Il documento riguarda quegli alunni che a causa di situazioni complesse necessitano di un supporto più intensivo all'apprendimento in termini qualitativi e quantitativi e quindi svolgono piani educativi personalizzati. Questi piani educativi possono essere "semplificati" o "differenziati" rispetto a quelli dei compagni, pur rimanendo agganciati ai programmi della classe.

Si ritiene che le soluzioni proposte, se riescono a garantire il diritto allo studio degli alunni con handicap in situazione di particolare gravità ed il buon andamento dell'amministrazione scolastica per la realizzazione dei diritti di tutti i compagni, possano anche giovare, con gli opportuni adattamenti (che richiedono minori risorse) a migliorare la qualità dell'integrazione di tutti gli alunni con disabilità. L'integrazione generalizzata, la cui normativa in Italia è motivo di vanto presso tutti gli altri Paesi del mondo, negli ultimi anni ha subito un forte calo di attenzione. In particolare durante le ultime due legislature non ci sono stati arretramenti normativi ma i tagli alla spesa, uniti al disinteresse governativo per il mancato rispetto della normativa, hanno determinato forti arretramenti nella qualità dell'integrazione realizzata precedentemente.

Si chiede pertanto che il ministero voglia adottare nel più breve tempo possibile le richieste contenute nelle "Linee-guida per l'integrazione scolastica", integrative di quelle adottate con l'Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008, utilizzando le indicazioni di seguito riportate, elaborate anche alla luce della proposta di legge Fish n. 2003/07 e della Convenzione mondiale dei diritti umani delle persone con disabilità approvata dall'Onu il 13 dicembre del 2006. Attendiamo questo dal Miur come segno concreto di rinnovato interesse politico:

 

Nuovi problemi urgenti:

1 - Articolo 64 del decreto legge n. 112/08

a) L'articolo dispone la riduzione di decine di migliaia di docenti e non docenti, nonché l'aumento del numero di alunni per ogni classe.

b) Tale disposizione non esclude dal taglio gli insegnanti per le attività di sostegno né le classi frequentate da alunni con disabilità.

c) Si chiede l'approvazione di un emendamento alla legge di conversione del decreto che espressamente escluda da tale disposizione sia le classi frequentate da alunni con disabilità, sia i docenti per il sostegno in organico di diritto e di fatto.
 

2 - Ricostituzione e riconvocazione dell'Osservatorio ministeriale sull'integrazione scolastica

a) La circolare ministeriale n. 262/88, a seguito della famosa sentenza della Corte costituzionale n. 215/87 sul diritto pieno ed incondizionato degli alunni con disabilità a frequentare le scuole di ogni ordine e grado, ha istituito un Osservatorio ministeriale composto da associazioni, dirigenti, funzionari ministeriali ed esperti di altre amministrazioni, quale organo di consulenza e proposta al ministro dell'Istruzione, università e ricerca e delle altre amministrazioni che, per legge, hanno competenze sul processo d'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

b) Il precedente Governo, pur avendo istituito due organi interni all'Osservatorio (l'Assemblea delle associazioni ed il Comitato tecnico-scientifico) non ha previsto la presenza di funzionari ministeriali, del Miur e di altre amministrazioni; né ha ripristinato l'organismo di raccordo fra i due organi. La conseguenza è stata una quasi inesistente attività dell'Osservatorio.

c) Si chiede la ricostituzione dell'Osservatorio e la sua immediata convocazione prima dell'inizio delle lezioni di settembre prossimo, per conoscere gli orientamenti del ministro Maria Stella Gelmini sull'integrazione nel quadro del miglioramento della cuola, anche alla luce del presente documento.
 

3 - Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008

a) La Conferenza Stato-Regioni ha approvato l'Intesa sui criteri di accoglienza e di presa in carico degli alunni con disabilità, col consenso di tutte le Regioni, sia quelle governate dal centro-destra che quelle governate dal centro-sinistra.

b) Essa apporta notevoli miglioramenti alla normativa vigente specie per quanto riguarda i rapporti interistituzionali; tuttavia non se ne è avviata l'attuazione in vista del prossimo anno scolastico e di quello successivo che, amministrativamente, si apre con le iscrizioni del gennaio 2009.

c) Si chiede che vengano rilanciati i contenuti dell'Intesa e la stipula degli accordi di programma regionali e sub-regionali che, soli, possono garantire le scuole come servizi territoriali decentrati ed autonomi, inseriti nella rete dei servizi locali e coordinati per una migliore qualità dell'integrazione.
 

4 - Formazione iniziale e permanente dei docenti

a) Il decreto delegato n. 227/2006 prevede una formazione iniziale sull'integrazione scolastica rivolta a tutti gli studenti aspiranti a docenza, oltre che una formazione permanente in servizio e la specializzazione dei docenti per il sostegno.

b) Nella prassi, sino ad oggi solo alcuni corsi universitari hanno previste semestralità significative su questo aspetto fondamentale del sistema di istruzione. Ciò ha favorito, per un verso, la delega ai soli docenti per il sostegno da parte dei docenti curricolari, per l'altro, un sempre più frequente ricorso dei genitori alla magistratura la quale ha concesso, negli ultimi tre anni, oltre 1000 casi di aumento di ore di sostegno.

c) Nell'ambito dell'approvazione del disegno di legge Aprea A.C. n. 953, in cui si prevede la formazione iniziale di tutti gli aspiranti all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, si propone l'inserimento di un adeguato numero di semestralità per la formazione iniziale di tutti gli aspiranti docenti con materie come la pedagogia, la psicologia e la didattica dell'integrazione scolastica. Si propone un arricchimento dei programmi di specializzazione per il sostegno concernente anche le problematiche degli alunni in situazione di gravità e si chiede sia resa obbligatoria per tutti i docenti, tramite accordi con i sindacati, la formazione in servizio sull'integrazione scolastica per la specifica disabilità seguita, con particolare attenzione agli alunni con handicap in situazione di gravità. Si propone inoltre una specifica formazione iniziale ed in servizio sull'integrazione scolastica per i dirigenti scolastici.
 

5 - Continuità didattica

a) La legge 662/96 ribadisce il principio della continuità didattica degli insegnanti per il sostegno.

b) Nella prassi tale continuità rimane inapplicata: infatti gli insegnanti per il sostegno con nomina a tempo indeterminato possono passare su cattedra comune dopo 5 anni di attività. Gli insegnanti a tempo determinato hanno una nomina annuale e talora più persone si succedono nello stesso anno.

c) In alternativa alla istituzione di un'apposita classe di concorso per gli insegnanti di sostegno, accettabile solo con la permanenza in essa dei docenti per tutti gli anni di insegnamento, si propone un aumento degli anni di permanenza su posti di sostegno, incentivata in forma non monetaria. Si propone inoltre l'estensione anche ai docenti precari del disposto legislativo secondo cui, dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni, un docente non può essere spostato di sede. Ai docenti precari che, a seguito di ricorsi o altre circostanze, avrebbero diritto alla nomina dopo il ventesimo giorno, dovranno essere garantiti punteggio e stipendio. Occorre, infine, prevedere che i contratti a tempo determinato abbiano validità per un biennio o un triennio a seconda del ciclo di studi (primo triennio della scuola primaria, triennio della scuola secondaria di primo grado, triennio della scuola secondaria di secondo grado). La continuità dovrà riguardare la permanenza del docente nella classe frequentata dall'alunno. A tal fine, qualora il docente venga nominato per più alunni, si dovrebbe riuscire a dare nomine parallele relative allo stesso anno di corso. Ciò sarebbe facilitato dalla previsione della proposta di legge Aprea, A.C. n. 953, che attribuisce alle singole scuole la formulazione delle graduatorie per la nomina dei docenti.
 

6 - Sospensione dei corsi di specializzazione on line dell'Università di Venezia

a) La legge 104/92 stabilisce che la specializzazione per le attività didattiche di sostegno all'integrazione scolastica è svolta solo dalle Università. La normativa nazionale prevede un numero chiuso di aspiranti, indicato sulla base di un parere del direttore scolastico regionale per ogni Università, e corsi con obbligo di frequenza.

b) Nel 2007 il precedente ministro dell'Università Fabio Mussi, malgrado il parere contrario delle associazioni aderenti alla Fish, dell'Associazione italiana di pedagogia speciale e del Coordinamento italiano degli insegnanti di sostegno, ha autorizzato la Scuola di specializzazione dell'Università di Venezia a gestire un corso per 1350 aspiranti anche al di fuori del Veneto e da svolgersi anche in altre sedi, con almeno la metà delle ore di insegnamento da effettuarsi on line ovvero senza obbligo di frequenza.

c) Si chiede la sospensione di tale corso ed il divieto di iniziative simili ovunque, poiché l'eccessivo numero di studenti e la scarsa frequenza alle lezioni contrastano con la logica di formare il personale che dovrà svolgere il delicatissimo compito di accompagnamento didattico di alunni con specifici bisogni educativi.
 

Problemi denunciati da tempo la cui soluzione non può essere ulteriormente rinviata:
 

1. Finalità dell'integrazione

a) La legge 104/92 indica come obiettivi dell'integrazione scolastica la crescita nell'apprendimento, nella comunicazione, nella socializzazione e negli scambi relazionali.

b) Nella prassi spesso questi alunni vengono isolati dai compagni impedendo la realizzazione degli obiettivi indicati, gli interventi personalizzati vengono spesso "scambiati" per interventi individuali contro la logica dell'integrazione.

c) Occorre un programma di formazione, anche specialistica per tipologie di disabilità, che consenta agli operatori scolastici ed extra scolasti di realizzare gli obiettivi attraverso una programmazione maggiormente integrata.
 

2. Diagnosi funzionale e continuità degli operatori sanitari

a) La legge 104/92 stabilisce che gli operatori delle Asl che formulano la Diagnosi funzionale debbano partecipare alla formulazione del Profilo dinamico funzionale e del Piano educativo individualizzato per garantire la continuità di presa in carico del progetto di integrazione assieme agli operatori scolastici e alla famiglia.

b) Nella prassi il personale sanitario è numericamente scarso, insufficientemente formato e aggiornato, oberato di lavoro e spesso precario, causando discontinuità ed assenze dagli incontri.

c) Occorre che le Regioni, con atto deliberativo, garantiscano Unità multidisciplinari stabili con la presenza di figure professionali competenti, anche nel campo degli alunni con handicap in situazioni di particolare gravità. All'individuazione degli obiettivi deve inoltre contribuire la famiglia, anche attraverso esperti di sua fiducia, sulla base del proprio diritto-dovere di scegliere le mete educative e gli strumenti relativi fra quelli validati a livello di buone prassi. Le Unità multidisciplinari devono costituire una continuità con le Unità valutative dell'handicap che dovrebbero intervenire prima dell'ingresso nella scuola e con quelle successive alla scuola. Le stesse Unità multidisciplinari devono assumere il ruolo fin qui svolto dalle commissioni medico-legali, affinché i servizi e i trasferimenti monetari siano attribuiti da un solo decisore. Si chiede al ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, per il tramite del Miur, un aumento di interventi riabilitativi secondo le necessità dei bambini con disabilità, con particolare attenzione agli alunni con sordità grave e profonda, ritardi intellettivi e relazionali. Si chiede il conseguente aumento del numero dei riabilitatori, avendo particolare riguardo ai logopedisti. A tal proposito si precisa che le attività riabilitative debbono svolgersi in orario pomeridiano, per non sottrarre gli alunni con disabilità all'esercizio del diritto allo studio. Infine si chiede che il servizio di neuropsichiatria infantile e gli altri servizi per l'età evolutiva mantengano la presa in carico degli alunni con disabilità per tutto il periodo di frequenza scolastica, anche oltre il raggiungimento della maggiore età.
Le strutture sociali e sanitarie dovrebbero essere in grado di fornire informazioni sulle scuole o gli istituti presenti nel territorio, onde evitare un?affannosa ricerca da parte dei genitori. Questo implica una collaborazione attiva tra i servizi, le scuole e gli istituti presenti nel territorio.
 

3. Necessità di rafforzare il ruolo delle famiglie e dei docenti curricolari

a) La legge 104/92 e il decreto applicativo del 24 febbraio 1994 stabiliscono che alla formulazione del Profilo dinamico funzionale e del Piano educativo individualizzato debbano partecipare le famiglie e tutti i docenti della classe. Alla formulazione della Diagnosi funzionale devono partecipare anche gli operatori scolastici e la famiglia.

b) Nella prassi accade spesso che le famiglie vengano invitate a sottoscrivere documenti già preparati dalla scuola o dalle Asl o addirittura non vengano neppure informate di quanto progettato. Accade, inoltre, che molti gruppi di lavoro si svolgano di mattina impedendo ai docenti curriculari ed ai familiari di partecipare e favorendo la logica perversa della delega al solo insegnante per le attività di sostegno.

c) Occorre una direttiva del Miur che imponga a tutti i dirigenti scolastici di coinvolgere attivamente le famiglie e i docenti culla prassi accade spesso che le famirriculari nel progetto e nella realizzazione dell'integrazione scolastica. Tutta la documentazione deve essere disponibile in ogni momento per le famiglie.
 

4. Piano educativo individualizzato per gli alunni in situazioni di gravità

a) La sentenza n. 215/87 della Corte Costituzionale ha sancito il diritto pieno ed incondizionato di tutti gli alunni con disabilità, ivi compresi quelli in situazioni di gravità, a frequentare le scuole di ogni ordine e grado tenendo conto delle loro peculiarità e con il coinvolgimento di tutti i servizi necessari.

b) Nella prassi non vengono programmati per tempo i servizi necessari allo svolgimento di Piani Educativi Individualizzati molto articolati. Questi Piani possono prevedere anche tempi, modi e luoghi di integrazione diversi da quelli dei compagni, a seconda del tipo di disabilità: ad esempio per gli alunni con autismo l'integrazione è il fine e non il mezzo.

c) Occorre programmare a partire dal momento delle iscrizioni (gennaio dell'anno precedente la frequenza scolastica) Piani Educativi Individualizzati che possano prevedere, a seconda dei casi, un percorso di avvicinamento alla classe di appartenenza, periodi di presenza in classe e di attività para ed extrascolastiche con la presenzalla prassi accade spesso che le fami di operatori appartenenti alla scuola, agli enti locali, alle Asl e soggetti del terzo settore.
 

5. Istruzione domiciliare

a) La legge 104/92 stabilisce: ai minori con disabilità soggetti all'obbligo scolastico, in tutte le scuole di ogni ordine e grado temporaneamente impediti per gravi motivi di salute a frequentare con continuità la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica.

b) Gli alunni impossibilitati alla frequenza scolastica per lunghi periodi vengono privati del diritto all'istruzione se non vi è stato un precedente ricovero ospedaliero di almeno 30 giorni, che può anche significare l'abbandono scolastico.

c) Occorre prevedere la possibilità di attuare progetti di istruzione domiciliare, laddove necessario, anche se non è stata preceduta da ricovero ospedaliero, purché vi sia una prognosi di assenza dalla scuola di almeno 30 giorni. Occorre modificare in tal senso il Protocollo d'Intesa del 2003 in tema di istruzione domiciliare che pretende una previa degenza ospedaliera di oltre trenta giorni.
 

6. Scuole come "polo" per l'integrazione

a) Il decreto n. 275/99 sull'autonomia scolastica prevede la possibilità clla prassi accade spesso che le famihe più scuole si organizzino in rete per affrontare un problema comune: su questa base sono nate scuole "polo" e centri territoriali per l'integrazione scolastica come centri di spesa in cui concentrare risorse, consulenze, formazione e documentazione didattica riguardanti singoli aspetti quali, ad esempio, l'autismo, la cecità etc. Tali risorse materiali ed umane, una volta specificamente formate, vengono inviate alle scuole della rete nelle quali di volta in volta si iscrivono alunni con quelle specifiche gravi difficoltà di apprendimento. L'ordinanza ministeriale 782/97 ha finanziato corsi di formazione in tal senso. Di recente l'Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008 ribadisce questa ipotesi di organizzazione.

b) Nella prassi taluni hanno inteso le scuole "polo" come scuole nelle quali concentrare, invece, anche gli alunni in situazioni di particolare gravità.

c) Occorre dare immediatamente attuazione all'Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008 affinché vengano affrontati i problemi organizzativi della presa in carico da parte dei Comuni capofila dei Piani di zona e stilati i progetti individuali di integrazione scolastica ed extrascolastica, con particolare attenzione agli alunni in situazione di gravità. Le scuole "polo" verranno costituite anche sulla base di accordi lla prassi accade spesso che le famicon gli enti locali e con le associazioni di persone con disabilità presenti sul territorio.
 

7. Integrazione scuola, formazione professionale, lavoro

a) Per le scuole superiori, la legge 144/99 ed il decreto delegato n. 77/2005 riguardano percorsi misti di istruzione e formazione professionale e di alternanza scuola/lavoro con borse lavoro e stages.

b) Nella prassi gli alunni con handicap in situazioni di gravità, tranne rare eccezioni, non fruiscono di queste ipotesi organizzative che, invece, più si attagliano alle loro situazioni.

c) Occorre rilanciare gli accordi di programma fra scuola, enti locali ed Asl finalizzati anche alla programmazione coordinata dei servizi per l'integrazione di questi alunni, prevedendo inoltre l'individuazione di "indicatori" strutturali di processo e di risultato dell'integrazione scolastica, anche degli alunni con handicap in situazione di particolare gravità. E' da chiedere alla Conferenza Stato-Regioni ed al ministro del Lavoro, per il tramite del Miur, che gli alunni con disabilità accedano ai corsi di formazione professionale anche se privi del diploma di terza media, come già avviene per l'accesso alla scuola superiore col semplice attestato comprovante i crediti formativlla prassi accade spesso che le famii maturati. E' necessario altresì che tali alunni possano frequentare i corsi di formazione professionale anche dopo il diciottesimo anno di età, specie se in prosecuzione del percorso scolastico, cosa attualmente vietata da molte Regioni.
In considerazione dei diversi ritmi di maturazione, in particolare per i ragazzi con ritardi intellettivi, oltre a poter frequentare oltre il diciottesimo anno di età, il tempo di permanenza nel corso professionale dovrà essere stabilito dalla commissione esaminatrice del Centro di Formazione Professionale (anche in collaborazione con la Asl) e rapportato alle esigenze e situazioni del ragazzo.
Gli Uffici per l'Impiego dovranno tener conto dei tirocini svolti con valutazione positiva, dando un punteggio che sarà rilevante all'interno dei "Criteri e modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie degli iscritti agli elenchi provinciali dei disabili".
 

8. Aree disciplinari nella scuola superiore

a) Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, la legge 104/92 prevede l'assegnazione di docenti per il sostegno nelle aree disciplinari di prevalente interesse per gli alunni con disabilità, individuate nel Piano educativo individuale.

b) Nella prassi accade spesso che le famiella prassi, mentre nella scuola media questa norma non è stata applicata (ottenendo buoni risultati), nelle scuole superiori la sua applicazione è stata lasciata alla massima discrezionalità. Ne è conseguita talora la nomina di più insegnanti per il sostegno allo stesso alunno, talora l'individuazione arbitraria delle aree, con palese violazione sia del diritto allo studio degli alunni che del rispetto dei punteggi contenuti negli elenchi dei docenti specializzati aspiranti a supplenze per gli alunni con disabilità.

c) Si propone la disapplicazione dell'articolo di legge relativo a questa norma anche per quanto riguarda la scuola superiore. Si chiede il ripristino degli elenchi degli insegnanti specializzati cui attingere per ordine di punteggio. Si sottolinea inoltre che in ciascuna area sono assemblate discipline assai diverse tra loro: questo non dà alcuna garanzia di interventi specifici a favore dell'integrazione scolastica.
 

9. Figure professionali

a) La legge 289/2002 stabilisce che verranno concesse deroghe sulle ore di sostegno agli alunni certificati in situazioni di particolare gravità.

b) La prassi ha mostrato come per alcuni di questi alunni, più che molte ore di sostegno didattico, possono risultare utili molte ore di assistenza ai fini di realizzare prevalentemente gli obiettivi della comunicazione, della socializzazione degli scambi relazionali mentre per altri alunni, non certificati in situazione di gravità, occorrono più ore di sostegno.

c) Si propone un'applicazione flessibile della norma e del conseguente decreto 185/06: su entrambi gravano dubbi di costituzionalità nella parte in cui limitano l'assegnazione di ore aggiuntive di sostegno ai soli casi di gravità certificata.
 

10. Docenti per il sostegno non specializzati

a) La legge 104/92 stabilisce che la scuola deve garantire insegnanti specializzati nelle attività di sostegno.

b) Nella prassi, a causa della mancata programmazione dei bisogni relativi al numero di docenti specializzati, quasi il 50% delle nomine riguardano docenti non specializzati.

c) Si chiede una revisione della programmazione dei corsi di specializzazione gestiti dalle Università, che tenga effettivamente conto dei bisogni di docenti specializzati sui singoli territori regionali. Si propone che la frequenza di un breve corso di formazione prima dell'inizio dell'anno scolastico sia resa obbligatoria per i docenti nominati per il sostegno senza un titolo di specializzazione e sia facoltativa per gli altri insegnanti già specializzati. Se i docenti non specializzati si rifiutano, perdono il diritto alla nomina su posto di sostegno.
 

11. Mancata assistenza igienica dei collaboratori scolastici

a) Il contratto collettivo di lavoro del 29 novembre 2007 stabilisce che l'assistenza igienica agli alunni con grave disabilità debba essere fornita dalle collaboratrici e dai collaboratori scolastici, previa la frequenza di un breve corso di formazione e col diritto ad un aumento stipendiale. L'accordo sottoscritto il 10 maggio 2006 ha inserito stabilmente nello stipendio di questo personale un aumento economico per lo svolgimento di tali mansioni.

b) Nella prassi, essendo facoltativa la frequenza del corso di aggiornamento, molti di questi lavoratori si rifiutano di svolgere tali mansioni, creando gravissimi disservizi nelle scuole. Purtroppo il nuovo aumento stipendiale potrà di fatto riguardare al massimo il 15% del personale di ruolo. Si paventa il rischio che quanti non potranno fruire di tale aumento si rifiutino di svolgere tali mansioni, creando il caos nelle scuole.

c) Si propone l'obbligatorietà dei corsi di formazione nonché della prestazione di tali mansioni rispettando il genere degli alunni (maschio o femmina) e l'aumento del fabbisogno finanziario, pena la mancata assistenza igienica degli alunni con handicap in situazione di maggiore gravità, che configura il reato di interruzione di pubblico servizio.
 

12. Mancata assistenza educativa

a) La legge 104/92 stabilisce che gli enti locali debbano assicurare la presenza nelle scuole di assistenti per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità. Il decreto legislativo n. 112/98 ha chiarito che tali competenze sono a carico dei Comuni per la scuola materna, elementare e media e delle Province per quella superiore, salvo diversa statuizione delle leggi regionali.

b) Nella prassi molte Province si rifiutano di rispettare tali norme con la conseguenza di denegata assistenza educativa.

c) Si propone che, con un atto della Conferenza Stato-Regioni-Città, venga definitivamente chiarita la competenza delle Province. Le Province non debbono limitarsi all'assistenza ai soli alunni ciechi e sordi, ma debbono prestare assistenza a tutti gli alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori. L'assistenza va progettata con le famiglie e può riguardare anche interventi educativi domiciliari. A proposito del rifiuto di assistenza scolastica agli alunni con deficit intellettivi va precisato che la legge n. 328/00 non distingue più fra le diverse tipologie di minorazioni per la presa in carico del progetto globale di vita, anche in età scolare. Ed a proposito dell'assistenza educativa, occorre precisare che gli educatori debbono ricevere una formazione iniziale ed in servizio. Il loro profilo professionale deve essere regolato da una normativa nazionale, individuando titolo di accesso, curriculum, titolo conseguito, mansionario.
 

13. Barriere architettoniche e senso-percettive

a) La legge 104/92 prevede l'eliminazione delle barriere architettoniche e senso-percettive. Il decreto 503/96 è il Regolamento esecutivo della norma.

b) Nella prassi tali norme vengono scarsamente rispettate per le scuole e moltissimi Comuni non hanno adottato i piani finanziari per la loro applicazione.

c) Negli accordi di programma occorre prevedere la formulazione di piani finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche e senso-percettive nelle scuole, in tempi determinati, secondo un programma prestabilito, con lo stanziamento di precise risorse economiche rispettivamente ai Comuni per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo e alle Province per la scuola secondaria di secondo grado.

 

14. Uso improprio dei docenti per il sostegno

a) La legge 289/02 stabilisce che i docenti specializzati per l'integrazione scolastica siano nominati solo in presenza di alunni certificati con disabilità.

b) Nella prassi, molti Dirigenti scolastici, a causa dei tagli alla spesa pubblica, impiegano tali docenti per supplenze in altre classi, facendo abbandonare gli alunni con disabilità.

c) Occorre stigmatizzare, con apposita circolare ministeriale, l'uso improprio dei docenti per il sostegno. Inoltre occorre sollecitare i Dirigenti scolastici a nominare supplenti quando non abbiano docenti a disposizione.
 

15. Valutazione della qualità dell'integrazione scolastica

a) La legge 104/92 prevede verifiche sui risultati dell'integrazione scolastica a livello di singole scuole ed il Decreto istitutivo dell'Invalsi prevede la valutazione della qualità del sistema di istruzione.

b) L'Invalsi ha pubblicato nel 2007 una ricerca sugli indicatori strutturali, di processo e di esito della qualità dell'integrazione scolastica per facilitare l'autovalutazione delle singole scuole.

c) Si propone che la ricerca dell'Invalsi venga utilizzata per rendere l'autovalutazione obbligatoria in tutte le scuole, e che gli indicatori di qualità individuati entrino a far parte degli indicatori per valutare la qualità dell'intero sistema di istruzione. Ciò faciliterà una concorrenza positiva tra le istituzioni scolastiche.
 

16. Diritto all'inclusione nelle Università

a) La legge 17/99 garantisce il diritto degli alunni con disabilità in possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado ad accedere alla frequenza dei corsi universitari.

b) Nella prassi i fondi per le forme di assistenza a tali studenti vanno di anno in anno riducendosi, mentre il loro numero va crescendo essendo pervenuto a circa 10.000 unità. Inoltre non tutte le Regioni hanno concordato con le Università le modalità di trasporto gratuito di tali studenti.

c) Occorre adeguare i fondi assegnati per i tutors ed altre provvidenze al crescente numero di tali alunni e normare in modo chiaro e ovunque le modalità di esercizio del diritto al trasporto gratuito alla sede Universitaria prescelta.
 

17. Mancanza di risorse per i casi non certificati

a) La normativa citata prevede l'assegnazione di docenti per il sostegno esclusivamente agli alunni certificati con disabilità.

b) Nella prassi, nelle scuole è presente circa il 20% di alunni con difficoltà di apprendimento non riconducibili alla disabilità e quindi non certificabili, che comunque necessitano di risorse umane supplementari.

c) Talora si sopperisce a tale mancanza con fittizie certificazioni di handicap; talora si utilizzano le risorse assegnate agli alunni con disabilità per risolvere anche questi problemi, svantaggiando ingiustamente gli alunni certificati. Si impone la necessità di trovare risorse finanziarie ed umane anche per questi problemi, pena il collasso della qualità dell'integrazione e di tutto il sistema dell'istruzione.

 

Roma 12/07/08


Pietro Vittorio Barbieri Presidente nazionale Fish
Salvatore Nocera Vicepresidente nazionale Fish