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Scuola, integrazione degli alunni con handicap Il 18 luglio una delegazione della Fish viene ricevuta dal capo dipartimento del ministero dell’Istruzione per discutere dei tagli al personale di sostegno e dell’aumento del numero degli studenti nelle classi frequentate dagli alunni con disabilità.. Ecco il testo integrale del documento “Richieste delle linee d’azione per l’integrazione scolastica degli alunni con handicap in situazioni di particolare gravità” presentato dalla Federazione italiana per il superamento dell’handicap. di Pietro Vittorio Barbieri e Salvatore Nocera da Superabile, 18.7.2008
ROMA - Un incontro al Ministero dell'Istruzione
per discutere dei tagli al personale di sostegno e dell'aumento del
numero degli studenti nelle classi frequentate dagli alunni con
disabilità. E' quello che vede protagonista la Federazione italiana
per il superamento dell'handicap, che presenta all'esecutivo
proposte e priorità per agire al meglio. Ecco il testo integrale del
documento firmato dal presidente nazionale Pietro Barbieri e dal
vicepresidente nazionale Salvatore Nocera. (ef)
Nuovi
problemi urgenti:
a) L'articolo dispone la riduzione di decine di migliaia di docenti e non docenti, nonché l'aumento del numero di alunni per ogni classe. b) Tale disposizione non esclude dal taglio gli insegnanti per le attività di sostegno né le classi frequentate da alunni con disabilità.
c) Si chiede l'approvazione di un emendamento
alla legge di conversione del decreto che espressamente escluda da
tale disposizione sia le classi frequentate da alunni con disabilità,
sia i docenti per il sostegno in organico di diritto e di fatto. 2 - Ricostituzione e riconvocazione dell'Osservatorio ministeriale sull'integrazione scolastica a) La circolare ministeriale n. 262/88, a seguito della famosa sentenza della Corte costituzionale n. 215/87 sul diritto pieno ed incondizionato degli alunni con disabilità a frequentare le scuole di ogni ordine e grado, ha istituito un Osservatorio ministeriale composto da associazioni, dirigenti, funzionari ministeriali ed esperti di altre amministrazioni, quale organo di consulenza e proposta al ministro dell'Istruzione, università e ricerca e delle altre amministrazioni che, per legge, hanno competenze sul processo d'integrazione scolastica degli alunni con disabilità. b) Il precedente Governo, pur avendo istituito due organi interni all'Osservatorio (l'Assemblea delle associazioni ed il Comitato tecnico-scientifico) non ha previsto la presenza di funzionari ministeriali, del Miur e di altre amministrazioni; né ha ripristinato l'organismo di raccordo fra i due organi. La conseguenza è stata una quasi inesistente attività dell'Osservatorio.
c) Si chiede la ricostituzione dell'Osservatorio
e la sua immediata convocazione prima dell'inizio delle lezioni di
settembre prossimo, per conoscere gli orientamenti del ministro
Maria Stella Gelmini sull'integrazione nel quadro del miglioramento
della cuola, anche alla luce del presente documento. 3 - Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008 a) La Conferenza Stato-Regioni ha approvato l'Intesa sui criteri di accoglienza e di presa in carico degli alunni con disabilità, col consenso di tutte le Regioni, sia quelle governate dal centro-destra che quelle governate dal centro-sinistra. b) Essa apporta notevoli miglioramenti alla normativa vigente specie per quanto riguarda i rapporti interistituzionali; tuttavia non se ne è avviata l'attuazione in vista del prossimo anno scolastico e di quello successivo che, amministrativamente, si apre con le iscrizioni del gennaio 2009.
c) Si chiede che vengano rilanciati i contenuti
dell'Intesa e la stipula degli accordi di programma regionali e
sub-regionali che, soli, possono garantire le scuole come servizi
territoriali decentrati ed autonomi, inseriti nella rete dei servizi
locali e coordinati per una migliore qualità dell'integrazione. 4 - Formazione iniziale e permanente dei docenti a) Il decreto delegato n. 227/2006 prevede una formazione iniziale sull'integrazione scolastica rivolta a tutti gli studenti aspiranti a docenza, oltre che una formazione permanente in servizio e la specializzazione dei docenti per il sostegno. b) Nella prassi, sino ad oggi solo alcuni corsi universitari hanno previste semestralità significative su questo aspetto fondamentale del sistema di istruzione. Ciò ha favorito, per un verso, la delega ai soli docenti per il sostegno da parte dei docenti curricolari, per l'altro, un sempre più frequente ricorso dei genitori alla magistratura la quale ha concesso, negli ultimi tre anni, oltre 1000 casi di aumento di ore di sostegno.
c) Nell'ambito dell'approvazione del disegno di
legge Aprea A.C. n. 953, in cui si prevede la formazione iniziale di
tutti gli aspiranti all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e
grado, si propone l'inserimento di un adeguato numero di
semestralità per la formazione iniziale di tutti gli aspiranti
docenti con materie come la pedagogia, la psicologia e la didattica
dell'integrazione scolastica. Si propone un arricchimento dei
programmi di specializzazione per il sostegno concernente anche le
problematiche degli alunni in situazione di gravità e si chiede sia
resa obbligatoria per tutti i docenti, tramite accordi con i
sindacati, la formazione in servizio sull'integrazione scolastica
per la specifica disabilità seguita, con particolare attenzione agli
alunni con handicap in situazione di gravità. Si propone inoltre una
specifica formazione iniziale ed in servizio sull'integrazione
scolastica per i dirigenti scolastici. 5 - Continuità didattica a) La legge 662/96 ribadisce il principio della continuità didattica degli insegnanti per il sostegno. b) Nella prassi tale continuità rimane inapplicata: infatti gli insegnanti per il sostegno con nomina a tempo indeterminato possono passare su cattedra comune dopo 5 anni di attività. Gli insegnanti a tempo determinato hanno una nomina annuale e talora più persone si succedono nello stesso anno.
c) In alternativa alla istituzione di
un'apposita classe di concorso per gli insegnanti di sostegno,
accettabile solo con la permanenza in essa dei docenti per tutti gli
anni di insegnamento, si propone un aumento degli anni di permanenza
su posti di sostegno, incentivata in forma non monetaria. Si propone
inoltre l'estensione anche ai docenti precari del disposto
legislativo secondo cui, dopo il ventesimo giorno dall'inizio delle
lezioni, un docente non può essere spostato di sede. Ai docenti
precari che, a seguito di ricorsi o altre circostanze, avrebbero
diritto alla nomina dopo il ventesimo giorno, dovranno essere
garantiti punteggio e stipendio. Occorre, infine, prevedere che i
contratti a tempo determinato abbiano validità per un biennio o un
triennio a seconda del ciclo di studi (primo triennio della scuola
primaria, triennio della scuola secondaria di primo grado, triennio
della scuola secondaria di secondo grado). La continuità dovrà
riguardare la permanenza del docente nella classe frequentata
dall'alunno. A tal fine, qualora il docente venga nominato per più
alunni, si dovrebbe riuscire a dare nomine parallele relative allo
stesso anno di corso. Ciò sarebbe facilitato dalla previsione della
proposta di legge Aprea, A.C. n. 953, che attribuisce alle singole
scuole la formulazione delle graduatorie per la nomina dei docenti.
6 - Sospensione dei corsi di specializzazione on line dell'Università di Venezia a) La legge 104/92 stabilisce che la specializzazione per le attività didattiche di sostegno all'integrazione scolastica è svolta solo dalle Università. La normativa nazionale prevede un numero chiuso di aspiranti, indicato sulla base di un parere del direttore scolastico regionale per ogni Università, e corsi con obbligo di frequenza. b) Nel 2007 il precedente ministro dell'Università Fabio Mussi, malgrado il parere contrario delle associazioni aderenti alla Fish, dell'Associazione italiana di pedagogia speciale e del Coordinamento italiano degli insegnanti di sostegno, ha autorizzato la Scuola di specializzazione dell'Università di Venezia a gestire un corso per 1350 aspiranti anche al di fuori del Veneto e da svolgersi anche in altre sedi, con almeno la metà delle ore di insegnamento da effettuarsi on line ovvero senza obbligo di frequenza.
c) Si chiede la sospensione di tale corso ed il
divieto di iniziative simili ovunque, poiché l'eccessivo numero di
studenti e la scarsa frequenza alle lezioni contrastano con la
logica di formare il personale che dovrà svolgere il delicatissimo
compito di accompagnamento didattico di alunni con specifici bisogni
educativi.
Problemi denunciati da tempo la cui soluzione non può essere
ulteriormente rinviata: 1. Finalità dell'integrazione a) La legge 104/92 indica come obiettivi dell'integrazione scolastica la crescita nell'apprendimento, nella comunicazione, nella socializzazione e negli scambi relazionali. b) Nella prassi spesso questi alunni vengono isolati dai compagni impedendo la realizzazione degli obiettivi indicati, gli interventi personalizzati vengono spesso "scambiati" per interventi individuali contro la logica dell'integrazione.
c) Occorre un programma di formazione, anche
specialistica per tipologie di disabilità, che consenta agli
operatori scolastici ed extra scolasti di realizzare gli obiettivi
attraverso una programmazione maggiormente integrata. 2. Diagnosi funzionale e continuità degli operatori sanitari a) La legge 104/92 stabilisce che gli operatori delle Asl che formulano la Diagnosi funzionale debbano partecipare alla formulazione del Profilo dinamico funzionale e del Piano educativo individualizzato per garantire la continuità di presa in carico del progetto di integrazione assieme agli operatori scolastici e alla famiglia. b) Nella prassi il personale sanitario è numericamente scarso, insufficientemente formato e aggiornato, oberato di lavoro e spesso precario, causando discontinuità ed assenze dagli incontri.
c) Occorre che le Regioni, con atto
deliberativo, garantiscano Unità multidisciplinari stabili con la
presenza di figure professionali competenti, anche nel campo degli
alunni con handicap in situazioni di particolare gravità.
All'individuazione degli obiettivi deve inoltre contribuire la
famiglia, anche attraverso esperti di sua fiducia, sulla base del
proprio diritto-dovere di scegliere le mete educative e gli
strumenti relativi fra quelli validati a livello di buone prassi. Le
Unità multidisciplinari devono costituire una continuità con le
Unità valutative dell'handicap che dovrebbero intervenire prima
dell'ingresso nella scuola e con quelle successive alla scuola. Le
stesse Unità multidisciplinari devono assumere il ruolo fin qui
svolto dalle commissioni medico-legali, affinché i servizi e i
trasferimenti monetari siano attribuiti da un solo decisore. Si
chiede al ministero del Lavoro, della salute e delle politiche
sociali, per il tramite del Miur, un aumento di interventi
riabilitativi secondo le necessità dei bambini con disabilità, con
particolare attenzione agli alunni con sordità grave e profonda,
ritardi intellettivi e relazionali. Si chiede il conseguente aumento
del numero dei riabilitatori, avendo particolare riguardo ai
logopedisti. A tal proposito si precisa che le attività
riabilitative debbono svolgersi in orario pomeridiano, per non
sottrarre gli alunni con disabilità all'esercizio del diritto allo
studio. Infine si chiede che il servizio di neuropsichiatria
infantile e gli altri servizi per l'età evolutiva mantengano la
presa in carico degli alunni con disabilità per tutto il periodo di
frequenza scolastica, anche oltre il raggiungimento della maggiore
età. 3. Necessità di rafforzare il ruolo delle famiglie e dei docenti curricolari a) La legge 104/92 e il decreto applicativo del 24 febbraio 1994 stabiliscono che alla formulazione del Profilo dinamico funzionale e del Piano educativo individualizzato debbano partecipare le famiglie e tutti i docenti della classe. Alla formulazione della Diagnosi funzionale devono partecipare anche gli operatori scolastici e la famiglia. b) Nella prassi accade spesso che le famiglie vengano invitate a sottoscrivere documenti già preparati dalla scuola o dalle Asl o addirittura non vengano neppure informate di quanto progettato. Accade, inoltre, che molti gruppi di lavoro si svolgano di mattina impedendo ai docenti curriculari ed ai familiari di partecipare e favorendo la logica perversa della delega al solo insegnante per le attività di sostegno.
c) Occorre una direttiva del Miur che imponga a
tutti i dirigenti scolastici di coinvolgere attivamente le famiglie
e i docenti culla prassi accade spesso che le famirriculari nel
progetto e nella realizzazione dell'integrazione scolastica. Tutta
la documentazione deve essere disponibile in ogni momento per le
famiglie. 4. Piano educativo individualizzato per gli alunni in situazioni di gravità a) La sentenza n. 215/87 della Corte Costituzionale ha sancito il diritto pieno ed incondizionato di tutti gli alunni con disabilità, ivi compresi quelli in situazioni di gravità, a frequentare le scuole di ogni ordine e grado tenendo conto delle loro peculiarità e con il coinvolgimento di tutti i servizi necessari. b) Nella prassi non vengono programmati per tempo i servizi necessari allo svolgimento di Piani Educativi Individualizzati molto articolati. Questi Piani possono prevedere anche tempi, modi e luoghi di integrazione diversi da quelli dei compagni, a seconda del tipo di disabilità: ad esempio per gli alunni con autismo l'integrazione è il fine e non il mezzo.
c) Occorre programmare a partire dal momento
delle iscrizioni (gennaio dell'anno precedente la frequenza
scolastica) Piani Educativi Individualizzati che possano prevedere,
a seconda dei casi, un percorso di avvicinamento alla classe di
appartenenza, periodi di presenza in classe e di attività para ed
extrascolastiche con la presenzalla prassi accade spesso che le fami
di operatori appartenenti alla scuola, agli enti locali, alle Asl e
soggetti del terzo settore. 5. Istruzione domiciliare a) La legge 104/92 stabilisce: ai minori con disabilità soggetti all'obbligo scolastico, in tutte le scuole di ogni ordine e grado temporaneamente impediti per gravi motivi di salute a frequentare con continuità la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica. b) Gli alunni impossibilitati alla frequenza scolastica per lunghi periodi vengono privati del diritto all'istruzione se non vi è stato un precedente ricovero ospedaliero di almeno 30 giorni, che può anche significare l'abbandono scolastico.
c) Occorre prevedere la possibilità di attuare
progetti di istruzione domiciliare, laddove necessario, anche se non
è stata preceduta da ricovero ospedaliero, purché vi sia una
prognosi di assenza dalla scuola di almeno 30 giorni. Occorre
modificare in tal senso il Protocollo d'Intesa del 2003 in tema di
istruzione domiciliare che pretende una previa degenza ospedaliera
di oltre trenta giorni. 6. Scuole come "polo" per l'integrazione a) Il decreto n. 275/99 sull'autonomia scolastica prevede la possibilità clla prassi accade spesso che le famihe più scuole si organizzino in rete per affrontare un problema comune: su questa base sono nate scuole "polo" e centri territoriali per l'integrazione scolastica come centri di spesa in cui concentrare risorse, consulenze, formazione e documentazione didattica riguardanti singoli aspetti quali, ad esempio, l'autismo, la cecità etc. Tali risorse materiali ed umane, una volta specificamente formate, vengono inviate alle scuole della rete nelle quali di volta in volta si iscrivono alunni con quelle specifiche gravi difficoltà di apprendimento. L'ordinanza ministeriale 782/97 ha finanziato corsi di formazione in tal senso. Di recente l'Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008 ribadisce questa ipotesi di organizzazione. b) Nella prassi taluni hanno inteso le scuole "polo" come scuole nelle quali concentrare, invece, anche gli alunni in situazioni di particolare gravità.
c) Occorre dare immediatamente attuazione
all'Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008 affinché vengano
affrontati i problemi organizzativi della presa in carico da parte
dei Comuni capofila dei Piani di zona e stilati i progetti
individuali di integrazione scolastica ed extrascolastica, con
particolare attenzione agli alunni in situazione di gravità. Le
scuole "polo" verranno costituite anche sulla base di accordi lla
prassi accade spesso che le famicon gli enti locali e con le
associazioni di persone con disabilità presenti sul territorio. 7. Integrazione scuola, formazione professionale, lavoro a) Per le scuole superiori, la legge 144/99 ed il decreto delegato n. 77/2005 riguardano percorsi misti di istruzione e formazione professionale e di alternanza scuola/lavoro con borse lavoro e stages. b) Nella prassi gli alunni con handicap in situazioni di gravità, tranne rare eccezioni, non fruiscono di queste ipotesi organizzative che, invece, più si attagliano alle loro situazioni.
c) Occorre rilanciare gli accordi di programma
fra scuola, enti locali ed Asl finalizzati anche alla programmazione
coordinata dei servizi per l'integrazione di questi alunni,
prevedendo inoltre l'individuazione di "indicatori" strutturali di
processo e di risultato dell'integrazione scolastica, anche degli
alunni con handicap in situazione di particolare gravità. E' da
chiedere alla Conferenza Stato-Regioni ed al ministro del Lavoro,
per il tramite del Miur, che gli alunni con disabilità accedano ai
corsi di formazione professionale anche se privi del diploma di
terza media, come già avviene per l'accesso alla scuola superiore
col semplice attestato comprovante i crediti formativlla prassi
accade spesso che le famii maturati. E' necessario altresì che tali
alunni possano frequentare i corsi di formazione professionale anche
dopo il diciottesimo anno di età, specie se in prosecuzione del
percorso scolastico, cosa attualmente vietata da molte Regioni. 8. Aree disciplinari nella scuola superiore a) Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, la legge 104/92 prevede l'assegnazione di docenti per il sostegno nelle aree disciplinari di prevalente interesse per gli alunni con disabilità, individuate nel Piano educativo individuale. b) Nella prassi accade spesso che le famiella prassi, mentre nella scuola media questa norma non è stata applicata (ottenendo buoni risultati), nelle scuole superiori la sua applicazione è stata lasciata alla massima discrezionalità. Ne è conseguita talora la nomina di più insegnanti per il sostegno allo stesso alunno, talora l'individuazione arbitraria delle aree, con palese violazione sia del diritto allo studio degli alunni che del rispetto dei punteggi contenuti negli elenchi dei docenti specializzati aspiranti a supplenze per gli alunni con disabilità.
c) Si propone la disapplicazione dell'articolo
di legge relativo a questa norma anche per quanto riguarda la scuola
superiore. Si chiede il ripristino degli elenchi degli insegnanti
specializzati cui attingere per ordine di punteggio. Si sottolinea
inoltre che in ciascuna area sono assemblate discipline assai
diverse tra loro: questo non dà alcuna garanzia di interventi
specifici a favore dell'integrazione scolastica. 9. Figure professionali a) La legge 289/2002 stabilisce che verranno concesse deroghe sulle ore di sostegno agli alunni certificati in situazioni di particolare gravità. b) La prassi ha mostrato come per alcuni di questi alunni, più che molte ore di sostegno didattico, possono risultare utili molte ore di assistenza ai fini di realizzare prevalentemente gli obiettivi della comunicazione, della socializzazione degli scambi relazionali mentre per altri alunni, non certificati in situazione di gravità, occorrono più ore di sostegno.
c) Si propone un'applicazione flessibile della
norma e del conseguente decreto 185/06: su entrambi gravano dubbi di
costituzionalità nella parte in cui limitano l'assegnazione di ore
aggiuntive di sostegno ai soli casi di gravità certificata. 10. Docenti per il sostegno non specializzati a) La legge 104/92 stabilisce che la scuola deve garantire insegnanti specializzati nelle attività di sostegno. b) Nella prassi, a causa della mancata programmazione dei bisogni relativi al numero di docenti specializzati, quasi il 50% delle nomine riguardano docenti non specializzati.
c) Si chiede una revisione della programmazione
dei corsi di specializzazione gestiti dalle Università, che tenga
effettivamente conto dei bisogni di docenti specializzati sui
singoli territori regionali. Si propone che la frequenza di un breve
corso di formazione prima dell'inizio dell'anno scolastico sia resa
obbligatoria per i docenti nominati per il sostegno senza un titolo
di specializzazione e sia facoltativa per gli altri insegnanti già
specializzati. Se i docenti non specializzati si rifiutano, perdono
il diritto alla nomina su posto di sostegno. 11. Mancata assistenza igienica dei collaboratori scolastici a) Il contratto collettivo di lavoro del 29 novembre 2007 stabilisce che l'assistenza igienica agli alunni con grave disabilità debba essere fornita dalle collaboratrici e dai collaboratori scolastici, previa la frequenza di un breve corso di formazione e col diritto ad un aumento stipendiale. L'accordo sottoscritto il 10 maggio 2006 ha inserito stabilmente nello stipendio di questo personale un aumento economico per lo svolgimento di tali mansioni. b) Nella prassi, essendo facoltativa la frequenza del corso di aggiornamento, molti di questi lavoratori si rifiutano di svolgere tali mansioni, creando gravissimi disservizi nelle scuole. Purtroppo il nuovo aumento stipendiale potrà di fatto riguardare al massimo il 15% del personale di ruolo. Si paventa il rischio che quanti non potranno fruire di tale aumento si rifiutino di svolgere tali mansioni, creando il caos nelle scuole.
c) Si propone l'obbligatorietà dei corsi di
formazione nonché della prestazione di tali mansioni rispettando il
genere degli alunni (maschio o femmina) e l'aumento del fabbisogno
finanziario, pena la mancata assistenza igienica degli alunni con
handicap in situazione di maggiore gravità, che configura il reato
di interruzione di pubblico servizio. 12. Mancata assistenza educativa a) La legge 104/92 stabilisce che gli enti locali debbano assicurare la presenza nelle scuole di assistenti per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità. Il decreto legislativo n. 112/98 ha chiarito che tali competenze sono a carico dei Comuni per la scuola materna, elementare e media e delle Province per quella superiore, salvo diversa statuizione delle leggi regionali. b) Nella prassi molte Province si rifiutano di rispettare tali norme con la conseguenza di denegata assistenza educativa.
c) Si propone che, con un atto della Conferenza
Stato-Regioni-Città, venga definitivamente chiarita la competenza
delle Province. Le Province non debbono limitarsi all'assistenza ai
soli alunni ciechi e sordi, ma debbono prestare assistenza a tutti
gli alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori.
L'assistenza va progettata con le famiglie e può riguardare anche
interventi educativi domiciliari. A proposito del rifiuto di
assistenza scolastica agli alunni con deficit intellettivi va
precisato che la legge n. 328/00 non distingue più fra le diverse
tipologie di minorazioni per la presa in carico del progetto globale
di vita, anche in età scolare. Ed a proposito dell'assistenza
educativa, occorre precisare che gli educatori debbono ricevere una
formazione iniziale ed in servizio. Il loro profilo professionale
deve essere regolato da una normativa nazionale, individuando titolo
di accesso, curriculum, titolo conseguito, mansionario. 13. Barriere architettoniche e senso-percettive a) La legge 104/92 prevede l'eliminazione delle barriere architettoniche e senso-percettive. Il decreto 503/96 è il Regolamento esecutivo della norma. b) Nella prassi tali norme vengono scarsamente rispettate per le scuole e moltissimi Comuni non hanno adottato i piani finanziari per la loro applicazione.
c) Negli accordi di programma occorre prevedere
la formulazione di piani finanziari per l'eliminazione delle
barriere architettoniche e senso-percettive nelle scuole, in tempi
determinati, secondo un programma prestabilito, con lo stanziamento
di precise risorse economiche rispettivamente ai Comuni per la
scuola dell'infanzia e del primo ciclo e alle Province per la scuola
secondaria di secondo grado. 14. Uso improprio dei docenti per il sostegno a) La legge 289/02 stabilisce che i docenti specializzati per l'integrazione scolastica siano nominati solo in presenza di alunni certificati con disabilità. b) Nella prassi, molti Dirigenti scolastici, a causa dei tagli alla spesa pubblica, impiegano tali docenti per supplenze in altre classi, facendo abbandonare gli alunni con disabilità.
c) Occorre stigmatizzare, con apposita circolare
ministeriale, l'uso improprio dei docenti per il sostegno. Inoltre
occorre sollecitare i Dirigenti scolastici a nominare supplenti
quando non abbiano docenti a disposizione. 15. Valutazione della qualità dell'integrazione scolastica a) La legge 104/92 prevede verifiche sui risultati dell'integrazione scolastica a livello di singole scuole ed il Decreto istitutivo dell'Invalsi prevede la valutazione della qualità del sistema di istruzione. b) L'Invalsi ha pubblicato nel 2007 una ricerca sugli indicatori strutturali, di processo e di esito della qualità dell'integrazione scolastica per facilitare l'autovalutazione delle singole scuole.
c) Si propone che la ricerca dell'Invalsi venga
utilizzata per rendere l'autovalutazione obbligatoria in tutte le
scuole, e che gli indicatori di qualità individuati entrino a far
parte degli indicatori per valutare la qualità dell'intero sistema
di istruzione. Ciò faciliterà una concorrenza positiva tra le
istituzioni scolastiche. 16. Diritto all'inclusione nelle Università a) La legge 17/99 garantisce il diritto degli alunni con disabilità in possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado ad accedere alla frequenza dei corsi universitari. b) Nella prassi i fondi per le forme di assistenza a tali studenti vanno di anno in anno riducendosi, mentre il loro numero va crescendo essendo pervenuto a circa 10.000 unità. Inoltre non tutte le Regioni hanno concordato con le Università le modalità di trasporto gratuito di tali studenti.
c) Occorre adeguare i fondi assegnati per i
tutors ed altre provvidenze al crescente numero di tali alunni e
normare in modo chiaro e ovunque le modalità di esercizio del
diritto al trasporto gratuito alla sede Universitaria prescelta. 17. Mancanza di risorse per i casi non certificati a) La normativa citata prevede l'assegnazione di docenti per il sostegno esclusivamente agli alunni certificati con disabilità. b) Nella prassi, nelle scuole è presente circa il 20% di alunni con difficoltà di apprendimento non riconducibili alla disabilità e quindi non certificabili, che comunque necessitano di risorse umane supplementari.
c) Talora si sopperisce a tale mancanza con
fittizie certificazioni di handicap; talora si utilizzano le risorse
assegnate agli alunni con disabilità per risolvere anche questi
problemi, svantaggiando ingiustamente gli alunni certificati. Si
impone la necessità di trovare risorse finanziarie ed umane anche
per questi problemi, pena il collasso della qualità
dell'integrazione e di tutto il sistema dell'istruzione.
Roma 12/07/08
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