Formazioni delle classi,

ci sono regole da rispettare.

Si sono chiuse le iscrizioni scolastiche e prendono il via le procedure per determinare gli organici e per comporre le classi. E' necessario che i genitori verifichino che i dirigenti scolastici tengano conto delle regole stabilite dal ministero.

di Salvatore Nocera, da Superabile del 24/2/2005

 

Si sono chiuse le iscrizioni alle scuole e iniziano le procedure per la composizione delle classi ai fini della determinazione degli organici prima di diritto e poi , con le deroghe, di fatto.

A questo punto è molto importante ricordare ai genitori, specie di alunni con disabilità, che esiste una norma, il decreto ministeriale n. 141/99, che stabilisce in modo tassativo e senza possibilità di deroghe, che le classi cui sono iscritti due alunni certificati con disabilità, non possono avere più di 20 alunni e quelle frequentate da un solo alunno non possono avere più di 25 alunni.

Ciò è previsto non solo per le prime classi, ma anche per il caso di fusione delle classi successive, cosa che avviene assai spesso, specie nelle scuole superiori.

Inoltre nelle classi con più di un alunno con disabilità, bisogna tener conto del fatto che non deve trattarsi di alunni con disabilità in situazione di gravità.

I genitori quindi faranno bene a chiedere, con garbo, ai dirigenti scolastici se, nel segnalare i dati ai Csa, hanno tenuto conto di quanto detto, al fine di chiedere lo sdoppiamento delle prime classi ed il non accorpamento delle classi intermedie, dove i limiti sopraindicati, fossero stati superati a causa delle iscrizioni.

 

Per corretta documentazione si allega il testo del decreto.

Avv. Salvatore Nocera
Responsabile giuridico Osservatorio Scolastico Aipd
Roma 11/2/05

 

Decreto Ministeriale 3 giugno 1999, n. 141

Formazione Classi con alunni in situazione di handicap

 

Il Ministro della Pubblica Istruzione

VISTA la L. 23.12.98, n. 448, concernente le misure di finanza pubblica per la stabilizzazione lo sviluppo ed in particolare l'art. 26, comma 12, con il quale è stata prevista la ridefinizione dei criteri e delle modalità di costituzione delle classi che accolgono alunni in situazione di handicap;

VISTO il proprio decreto 24.7.98, n. 331 e, in particolare, i titoli II e IV riguardanti, rispettivamente, la formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e la ripartizione e assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap;

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con il D.L.vo 16.4.94, n. 297;

VISTA la L. 27.12.97, n. 449, e, in particolare, l'art. 40, commi 1 e 3, concernenti le modalità di individuazione e di costituzione delle risorse disponibili per l'integrazione degli alunni portatori di handicap;

VISTA la L. 5.2.92, n. 104, recante norme per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTA la L. 15 3.97, n. 59, e, in particolare, l'art. 21, commi 8 e 9 relativi alla possibilità di costituzione dei "gruppi classe" secondo criteri di flessibilità organizzativa e funzionale;

VISTA la risoluzione approvata in data 20.12.98 con la quale la Camera dei deputati ha impegnato il Governo a disciplinare la costituzione delle classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado "…salvaguardando il limite di massima di 20 alunni" nelle classi ove siano ospitati alunni in situazione di handicap;

DECRETA

1. l'art. 10 del D.M. 24.7.98, n. 331 è sostituito dal seguente:

10. Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola materna, che accolgono alunni in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 alunni purché sia esplicitata e motivata la necessità di una riduzione numerica di ciascuna classe, in rapporto alle esigenze formative dell’alunno, e il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno nonché da altro personale della stessa scuola.

10.2 La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere prevista in ipotesi residuale ed in presenza di handicap lievi. Le classi iniziali che ospitano più di un alunno in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 iscritti; per le classi intermedie il rispetto di tale limite deve essere rapportato all’esigenza di garantire la continuità didattica nelle stesse classi.

10.3 In relazione al disposto del comma 4, le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni in situazione di handicap non possono essere costituite con più di 20 alunni senza superare, però il limite massimo di 25 alunni, (tenendo conto, peraltro,) previa valutazione della gravità dell’handicap e delle situazioni oggettive degli alunni interessati, (nonchè delle) unitamente alle condizioni organizzative e delle risorse professionali disponibili in ciascuna scuola.

10.4 Ai fini previsti dall’art. 40, comma 1, della legge n. 449/98, la formazione delle classi secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi precedenti deve comunque essere effettuata nel limite delle dotazioni organiche provinciali complessive dei personale docente ai sensi dell'art. 26, comma 12, della L. 23.12.98, n. 448.

10.5 Per la formulazione del piano provinciale e per l'attuazione delle norme concernenti la costituzione delle classi con alunni in situazione di handicap e l'assegnazione dei docenti per il sostegno il Provveditore agli Studi, anche sulla base di quanto previsto dai successivi artt. 41 e 43, si avvale dei seguenti organismi:

a) il GLIP (gruppo di lavoro interistituzionale provinciale) che individua e fissa i criteri generali di attuazione dei piano provinciale; alle riunioni del gruppo di lavoro possono partecipare rappresentanti delle istituzioni scolastiche di volta in volta interessate.

b) il GLH (gruppo di lavoro integrazione scolastica) che, sulla base dei criteri stabiliti dal GLIP, formula un parere motivato e un piano di priorità al Provveditore agli Studi, per i provvedimenti di competenza.