L'obbligo di istruzione è ancora in vigore.
L’obbligo di impartire l’istruzione elementare
non è attuabile solo in casi eccezionali
(Cassazione
n. 37400/07).
Salvatore Nocera, da
Educazione & Scuola del
4.2.2008
I genitori devono assicurarsi che i figli frequentino regolarmente la
scuola, senza poter invocare a loro discolpa il fatto di non essere
stati informati delle assenze. Lo ha stabilito la Terza Sezione Penale
della Corte di Cassazione accogliendo il ricorso della Procura della
Repubblica contro la decisione del Giudice di Pace di Staiti
Brancaleone che aveva assolto dall’accusa di inosservanza dell’obbligo
di istruzione elementare un padre che non si era accorto delle assenze
da scuola delle figlie minori. Il genitore si era difeso sostenendo
che l’istituto non lo aveva mai avvisato delle numerose assenze delle
figlie, e il giudice gli aveva dato ragione assolvendolo perché il
fatto non costituisce reato. Il Procuratore della Repubblica aveva
quindi proposto ricorso in Cassazione facendo presente che “le assenze
non potevano sfuggire ad un genitore attento ai suoi doveri di
esercente la potestà sulle figlie”.
La Suprema Corte ha condiviso la tesi della pubblica accusa,
annullando con rinvio l’assoluzione ed ha affermato che solo in alcuni
casi l’obbligo di istruzione è inattuabile, e cioè: quando vi sia
mancanza assoluta di scuole o di insegnanti; quando non lo consenta lo
stato di salute dell’alunno; quando vi sia notevole distanza tra
scuola ed abitazione, manchino mezzi di trasporto e le condizioni
economiche dei genitori non consentano l’utilizzo dei mezzi privati;
quando vi sia il rifiuto volontario ed assoluto del minore non
superabile con l’intervento dei genitori e dei servizi sociali. In
tutti gli altri casi i genitori hanno l’obbligo, sancito penalmente,
di vigilare sui figli minori e di impartirgli l’istruzione
elementare.(28 gennaio 2008)
Osservazioni
La sentenza, pronunciata per un caso tecnicamente qualificabile di
“dispersione scolastica”, specie in Comuni piccolissimi di montagna, è
assai interessante per l’attuazione della normativa sull’integrazione
scolastica degli alunni con disabilità.
Infatti, nei decenni passati, era frequente la pessima prassi di
alcune ASL che dichiaravano “ non scolarizzabile l’alunno con grave
disabilità.
Questa decisione serve ad impedire che qualche ASL ritardataria
rinnovi quella prassi o la reintroduca.Infatti in soli 4 casi la
sentenza considera inapplicabile la normativa sull’obbligo scolastico,
la cui violazione è sanzionabile con una contravvenzione a carico
della famiglia:
1 - quando vi sia mancanza assoluta di scuole o
di insegnanti;
Per gli alunni con disabilità, questo problema non si pone, poiché
l’art 12 comma 4 L.n. 104/92 pone l’obbligo per tutte le scuole di
accogliere iscrizioni di alunni con disabilità. Qualora in un piccolo
comune non vi siano scuole statali, tale obbligo è ribadito anche per
le scuole paritarie dalla L.n. 62/00 .
2 - quando non lo consenta lo stato di salute
dell’alunno;
Anche questo aspetto è normalmente superabile per gli alunni con
disabilità. Infatti l’art 12 commi 9 e 10 della L.n. 104/92 stabilisce
che per questi alunni è”comunque garantita l’educazione e
l’istruzione”.A tal fine il Ministero P.I. ha emanato da tempo norme
sull’istruzione in ospedale e su quella a domicilio con la presenza di
docenti specializzati e talora pure con collegamenti telefonici ed
informatici fra l’ospedale o la casa dell’alunno e la classe di
appartenenza.
3 - quando vi sia notevole distanza tra scuola
ed abitazione, manchino mezzi di trasporto e le condizioni economiche
dei genitori non consentano l’utilizzo dei mezzi privati;
Anche questo aspetto è normativamente salvaguardato per gli alunni con
disabilità. Infatti già l’art 28 comma 1 L.n. 118/71 prevedeva
l’obbligo dei Comuni di garantire il trasporto gratuito alle scuole
materne, elementari e medie.
Poi la sentenza della Corte costituzionale n. 215/87 ha esteso, fra
gli altri, anche questo diritto alle scuole superiori; e il decreto
legislativo n. 112/98 ha precisato che per le scuole superiori
l’obbligo del “supporto organizzativo “ all’integrazione scolastica (
ed ovviamente quindi del trasporto gratuito) è a carico delle
province, fermo restando ai Comuni quello per gli altri ordini di
scuole.
4 - quando vi sia il rifiuto volontario ed
assoluto del minore non superabile con l’intervento dei genitori e dei
servizi sociali;
Anche questo aspetto-limite , per gli alunni con disabilità, è
superato. Infatti , i casi di rifiuto di questi alla frequenza
scolastica sono inesistenti; si verificano invece casi di rifiuto dei
genitori ed in tal caso, la circolare ministeriale n. 363/1994 ha
previsto che in caso di rifiuto dei genitori a sottoporre a visita
medica il figlio per far certificare l’esistenza o meno della
situazione di handicap, possa intervenire il tribunale per i minori.
Questa sentenza quindi, mentre ribadisce
l’obbligo di istruzione per tutti gli alunni, lo rinforza anche per
quelli con disabilità.
Roma 2/2/08.
Salvatore Nocera