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Importanti modifiche per la tutela dell'handicap

a cura di Luigi Rosa Teio, dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, aprile 2011

Con l'art. 24 della legge 183/2010 (c.d. collegato al lavoro) il legislatore ha approvato importanti modifiche alle norme sui permessi per l'assistenza ai portatori di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3 L. 104/92). L'INPS con la circolare 155 del 3 dicembre 2010, alla quale vi rimandiamo per gli opportuni approfondimenti, ha delineato le nuove procedure e le nuove condizioni per ottenere i permessi giornalieri in caso di assistenza a soggetti riconosciuti con handicap grave.

Preliminarmente ricordiamo agli operatori che il riconoscimento della legge 104/92 segue le stesse procedure introdotte dal primo gennaio  2010 per le invalidità civili: certificato medico telematico, invio della domanda da parte del patronato in via esclusivamente telematica all'INPS (raccomandiamo ai colleghi di barrare la casella corrispondente alla richiesta di handicap e non di disabilità che riguarda invece la L. 68/99 per il collocamento obbligatorio), visita medica e rilascio del verbale con l'esito sullo stato di handicap. Precisiamo che anche se nel certificato medico non è stata barrata la richiesta del riconoscimento della 104/92  (magari è stata barrata solo l'invalidità civile) l'operatore di patronato quando invia la richiesta può ovviare al problema barrando la casella corrispondente.

Con la presente nota forniamo le prime indicazioni sulle nuove disposizioni introdotte dalla L. 183/2010 in attesa di un riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi fruibili dai lavoratori dipendenti sia pubblici che privati previsto dalla stessa legge.

 

Soggetti aventi diritto

Possono godere dei tre giorni di permesso mensile:

- il lavoratore disabile

- il coniuge del disabile

- parenti o affini del disabile entro il secondo grado (genitori, figli, nonni, fratelli, sorelle, nipoti, suocero/a, nuora, genero, cognati).

Rispetto alla norma precedente i parenti di terzo grado (zii, pronipoti) rientrano nel diritto esclusivamente qualora i genitori oppure il coniuge della persona in situazione di disabilità grave siano mancanti (decesso, invalidità, separazione, ecc.).

Nella nuova normativa sono stati ricompresi tra gli aventi diritto i genitori, parenti, affini di minore di tre anni riconosciuto disabile.

Evidentemente i tre giorni di permesso sono alternativi alle altre norme in materia di congedi parentali (D.L. 151/2000).

 

Referente unico

La nuova legge prevede che il permesso retribuito possa essere riconosciuto ad un unico lavoratore dipendente per l'assistenza alla persona con disabilità grave.

I tre giorni mensili possono essere riconosciuti ad un unico soggetto e non come prima  alternativamente a più beneficiari.

Da questa disposizione sono esclusi i genitori di figli con disabilità grave che possono continuare a fruire dei permessi alternativamente.

 

Condizioni per il riconoscimento dei permessi

Il nuovo dettato normativo elimina tra i requisiti la convivenza, la continuità e l'esclusività dell'assistenza. Pertanto i colleghi ENASC non dovranno più presentare all'INPS le dichiarazioni di sistematicità e adeguatezza dell'assistenza al disabile. Viene confermato che i permessi non possono essere fruiti nei casi in cui il disabile sia ricoverato a tempo pieno  (24 ore) in strutture sanitarie. Ci sono delle eccezioni per le quali vi rimandiamo alla circolare INPS.

 

Conclusioni

Ricordiamo che nel caso del venir meno dei requisiti per poter fruire dei permessi retribuiti (ricovero del disabile, revoca del giudizio di gravità da parte della Commissione medica, decesso del disabile) il beneficiario ha l'obbligo di comunicare entro 30 giorni all'INPS o al datore di lavoro l'avvenuta decadenza del diritto. L'INPS effettuerà annualmente delle verifiche a campione.

Infine precisiamo che la norma è entrata in vigore il 24 novembre 2010 e che a breve l'INPS provvederà ad aggiornare la modulistica on line per la richiesta dei permessi retribuiti.