SCUOLA E EDUCAZIONE/2.

Dall’iscrizione al piano individualizzato.
I riferimenti normativi

 

All'individuazione dell'alunno come persona disabile ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale fa seguito un "profilo dinamico-funzionale" che porta alla formulazione di un piano educativo individualizzato
 

da Superabile del 10/9/2006

 

All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata ( L. 104/92 c. 5)

 

Cosa avviene:

Individuazione del Consiglio di Classe:

- il Dirigente Scolastico invita il Collegio dei docenti ad individuare la classe più idonea per l'integrazione dell'alunno disabile (lett. b art. 4 DPR 416/74)

 

Formulazione di un progetto:

- il Consiglio di Classe ha il compito di redigere una ipotesi di progetto sull'assegnazione delle ore di sostegno necessarie (art. 41 D.M. 331/98) e sulla formazione delle classi (D.M. 141/99)

 

Richiesta insegnante di sostegno:

- il Dirigente Scolastico, sulla base della diagnosi funzionale e sulla base del progetto formulato dal Consiglio di Classe, inoltra al Direttore Scolastico Regionale la richiesta delle ore di sostegno necessarie. Nel caso la situazione del ragazzo lo richieda è tenuto a fare richiesta di ore di sostegno ulteriori in deroga al rapporto 1/138 (art. 41 e 44 D.M. 331/98)

 

Formazione delle classi:

-  le classi in cui è presente un alunno in situazione di handicap non possono superare il numero di 25 alunni.

-  Il Consiglio di Classe tramite il Dirigente Scolastico, può richiedere al Direttore Scolastico Regionale la formazione di classi con un numero non superiore a 20 alunni a condizione che dal progetto di integrazione formulato dal tutto il Consiglio di Classe risultino le ragioni del minor numero di alunni, le finalità che si intendono perseguire e le metodologie didattiche che si intendono attivare (D.M. 141/99)

 

Assistente per l'autonomia e la comunicazione:

- il Dirigente Scolastico, se la gravità dell'handicap lo richiede, deve inoltrare tempestivamente una richiesta all'Ente Locale (Comune per la scuola materna, elementare e media; Provincia per le scuole superiori). Si tratta del c.d. assistente ad personam (art. 42 e 44 DPR 616/77; art. 13 comma 3 Legge 104/92)

 

Riferimenti Normativi:

Decreto Presidente Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 - (in SO alla GU 13 settembre 1974, n. 239) (Istituzione e riordinamento di organi collegiali
della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica)
Integrato da 
Legge 14 gennaio 1975, n. 1; Legge 11 ottobre 1977, n. 748; Legge 14 agosto 1982, n. 582; Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Decreto Ministeriale 24 luglio 1998, n. 331- (Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola)

MPI DM n. 141 03/06/1999: "Formazione Classi con alunni in situazione di handicap"

Decreto Presidente Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (in SO alla GU 29 agosto 1977, n. 234) Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382

Legge 104/92 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)

 

(a cura di Antonello Giovarruscio, e Rosanna Giovèdi)