L'insegnante di sostegno.
da
Superabile del
28/2/2007
La figura
dell'Insegnante di sostegno è nata giuridicamente con il Decreto del
Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1975 numero 970, come
docente "specialista", distinto dagli altri insegnanti curricolari ed
è stata ulteriormente definita dalla Legge 517 del 1977.
Ogni anno, con le nuove pre-iscrizioni, ogni Istituzione scolastica
determina il numero degli alunni disabili in stato di handicap
iscritti, valuta la gravità ed i bisogni di ogni singolo caso e chiede
all'Ufficio Scolastico regionale l'assegnazione di un numero di
insegnanti di sostegno.
L'Insegnante di sostegno è un docente, fornito di formazione
specifica, assegnato alla classe in cui è presente l'alunno disabile.
Non deve essere considerato l'unico docente cui è affidata
l'integrazione (Circolare Ministeriale numero 250 del 1985; Nota
numero 4088 del 2 ottobre 2002).
Viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri docenti, alla
classe in cui è inserito il soggetto in stato di handicap per attuare
"forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap" e
"realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei
singoli alunni".
Lo richiede il dirigente scolastico (articoli 41 e 44 del Decreto
Ministeriale numero 331 del 1998) e la quantificazione delle ore di
sostegno necessarie risulta dalla diagnosi funzionale e dal progetto
formulato dal Consiglio di Classe.
Viene attivato un posto organico per il sostegno ogni 138 alunni
frequentanti le scuole pubbliche della Provincia (articolo 40
della Legge 449 del 1997).
Il dirigente scolastico può e deve richiedere (in caso di gravità
dell'handicap) al Direttore Scolastico Regionale l'autorizzazione alla
nomina di insegnanti in deroga al rapporto 1/138 (articolo 40 della
Legge 449 del 1997; articolo 35 comma 7 Legge 289 del 2002).
Riferimenti normativi