Opporsi alle vessazioni conoscendo le leggi!

Quando l’insegnante di sostegno non è in classe, il curricolare deve lavorare all’integrazione!

Spetta agli insegnanti di classe o di sezione, in accordo con l’insegnante di sostegno, realizzare detto progetto anche quando quest’ultimo insegnante non sia presente nell’aula.

da insegnanti di sostegno, 27.12.2008.

Comunità scolastica e interventi di sostegno

Dalle considerazioni fin qui fatte risulta che la figura dell’insegnante di sostegno resta ancora un punto di riferimento per la scuola aperta all’integrazione degli alunni portatori di handicap.

Essa trae la sua origine legislativa dagli art. 2 e 7 della L. 517/1977 e dall’art. 12 della L. 270/1982 e la sua denominazione dalla Circ. Min. 199 del 28 luglio 1979, le cui indicazioni di massima sono ancora valide.

Si può ribadire che l’insegnante di sostegno partecipa, a pieno titolo, all’elaborazione e alla verifica di tutte le attività di competenza del consiglio d’interclasse e del collegio dei docenti. La responsabilità dell’integrazione dell’alunno in situazione di handicap e dell’azione educativa svolta nei suoi confronti è, al medesimo titolo, dell’insegnante di sostegno, dell’insegnante o degli insegnanti di classe o di sezione e della comunità scolastica nel suo insieme….

Ciò significa che non si deve mai delegare al solo insegnante di sostegno l’attuazione del “progetto educativo individualizzato” poiché in tal modo l’alunno verrebbe isolato anziché integrato nel contesto della classe o nella sezione, ma che tutti i docenti devono farsi carico della programmazione e dell’attuazione e verifica degli interventi didattico-educativi previsti dal piano individualizzato.

Spetta agli insegnanti di classe o di sezione, in accordo con l’insegnante di sostegno, realizzare detto progetto anche quando quest’ultimo insegnante non sia presente nell’aula.

Ciò per evitare i “tempi vuoti” che purtroppo spesso si verificano nella vita scolastica degli alunni portatori di handicap e che inducono semplicisticamente a richieste di una presenza sempre più prolungata dell’insegnante di sostegno a fianco dei singoli alunni, travisando così il principio stesso dell’integrazione che è quello di fare agire il più possibile il soggetto insieme ai suoi compagni di classe, di sezione o di gruppo.

Particolarmente produttivi potranno risultare, nell’ambito della comunità scolastica, anche gli interventi di natura psicopedagogica previsti dall’art. 14, 6° comma, della L. 270/1982, se adeguatamente programmati dagli organi collegiali allo scopo di offrire collaborazione e supporto ai docenti impegnati nel lavoro educativo con gli alunni portatori di handicap o in condizioni di svantaggio.

Per detti interventi sarà utilizzato, secondo quanto disposto dall’art. 3, 2° comma, dell’ordinanza ministeriale 10 novembre 1983, il personale docente di ruolo disponibile nel circolo e fornito di specifico titolo di studio (laurea in psicologia, laurea in pedagogia con indirizzo psicologico, diploma universitario di specializzazione o perfezionamento in psicologia, in scienze dell’educazione o discipline analoghe).

Sembra opportuno sottolineare in relazione alle condizioni di svantaggio che esse, riflettendo carenze affettive, linguistiche e culturali riconducibili a problematiche familiari, disagi socio-economici o insufficienti stimolazioni intellettuali, non devono essere confuse con le situazioni di handicap e non richiedono alla scuola interventi di sostegno, ma solo un ampliamento delle opportunità educative in termini di esperienze e stimolazioni. Ciò in condizioni operative che consentano un’organizzazione flessibile del lavoro scolastico, che offrano percorsi di apprendimento diversificati e che valorizzino attività educative, tecnologie e linguaggi alternativi a quelli tradizionalmente privilegiati.

Sulle osservazioni e sulle puntualizzazioni espresse in questa circolare si richiama particolarmente l’attenzione dei dirigenti scolastici perché ne facciano oggetto di discussione con gli insegnanti impegnati nell’integrazione e con i gruppi di lavoro che operano presso i Provveditorati agli studi perché continuino nell’azione rivolta a tessere intese operative tra scuola, Enti locali e UU.LL.SS., intese che, laddove sono state finora attuate, hanno prodotto risultati soddisfacenti; e perché sollecitino l’indispensabile raccordo tra scuola materna e scuola elementare e tra scuola elementare e scuola media, mediante incontri periodici degli operatori dei diversi ordini di scuola.   (…)

Vedi Cricolare Ministeriale completa: http://www.handylex.org/stato/c030985.shtml