Tar Lazio – Sentenza n. 5153/2008
Partecipazione al corso speciale per il
conseguimento di Anna Teresa Paciotti da Studio Legale LAW, 1.6.2008
Una aspirante alla partecipazione al corso
speciale per il conseguimento del diploma di specializzazione per il
sostegno ad alunni disabili nella scuola primaria, veniva escluso
dal suddetto corso, in quanto non sarebbe stata in possesso
dell’idoneità al Concorso pubblico, per esami e per titoli. Avverso
tale decisione, l’aspirante insegnante di sostegno ha promosso
ricorso al Tar della Campania. Il Tar si è pronunciato con la
Sentenza n. 5153/2008, rigettando il ricorso. La ricorrente ha
dedotto il vizio di errata e falsa applicazione della legge 143 del
2004 e del d.m. attuativo n. 21 del 2005; eccesso di potere sotto il
profilo della contraddittorietà, travisamento, sviamento e
motivazioni errate e ingiuste; violazione dei diritti acquisiti e
degli affidamenti ingenerati; divieto di reformatio in peius;
violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione;
perdita di chance occupazionali. Ad avviso della ricorrente,
l’amministrazione avrebbe errato nel non ammetterla al corso, in
quanto la stessa sarebbe stata in possesso del richiesto requisito,
ossia l’abilitazione o l’idoneità conseguita in pubblici concorsi
indetti prima della data di entrata in vigore della legge 124 del
1999. In particolare, la ricorrente avrebbe conseguito
l’abilitazione all’insegnamento mercè frequentazione della sessione
riservata di esami di cui all’O.M. 153/1999 e non a seguito di
concorso pubblico per titoli e per esami. Da questa situazione, di
mancata considerazione del titolo posseduto, vengono poi fatte
discendere una serie di conseguenti illegittimità nel comportamento
della pubblica amministrazione. Ma il Tar ha ritenuto le censure
prive di pregio. Infatti, procedendo a valutare in via preliminare
il motivo centrale di doglianza, ossia quello dell’errore nella
valutazione dei titoli per la partecipazione al concorso, il Tar ha
osservato che il requisito richiesto e che l’amministrazione,
correttamente, ritiene non posseduto dalla parte ricorrente, è
quello della conseguita idoneità all’insegnamento a seguito di
concorsi pubblici indetti prima del 25 maggio 1999, data di entrata
in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124 “Disposizioni urgenti in
materia di personale scolastico”. La parte ricorrente evidenzia di
aver conseguito tale risultato nella sessione riservata di
abilitazione, indetta con ordinanza ministeriale 15 giugno 1999, n.
153. Essendo questo procedimento di abilitazione del tipo dei
concorsi pubblici, ne deriva che la parte ricorrente era legittimata
alla partecipazione alla procedura qui in scrutinio. Tuttavia,
questa equiparazione tra partecipazione alla sessione riservata e
superamento del concorso pubblico non è sostenibile sulla base di un
mero riscontro dei dati. Infatti, leggendo il testo della suddetta
ordinanza, può notarsi come il sistema di formazione ivi previsto
non abbia i caratteri di una procedura concorsuale. Il procedimento
descritto nell’ordinanza ministeriale n. 153 del 1999 non è quindi
di tipo concorsuale, ma di tipo abilitativo, ossia dichiarativo del
possesso di determinate qualità e non è quindi sussumibile nella
categoria prevista dal bando di gara. Appare quindi del tutto
corretta la decisione della pubblica amministrazione di escludere la
parte ricorrente dal concorso.
Tar Lazio – Sezione VIII – Sent. del
29.05.2008, n. 5153
SENTENZA
sul ricorso n.5101/2005 proposto da: contro Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in persona del Ministro p.t.; Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Centro Servizi Amministrativi di Napoli, in persona del Dirigente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato in Napoli, domiciliata per legge in Napoli alla via Diaz n.11;
del provvedimento prot. n. 13462/A954 emesso dal Dirigente del Centro Servizi Amministrativi di Napoli dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania in data 14.04.2005 , successivamente notificato a mezzo del servizio postale , con il quale la ricorrente è stata esclusa , ai sensi dell’art. 8 comma 3 del d.m. 21/2005, dalla partecipazione al corso speciale, di cui all’art. 2 comma 1 bis, legge n. 143/2004, per il conseguimento del diploma di specializzazione per il sostegno ad alunni disabili nella scuola primaria, in quanto non sarebbe stata in possesso dell’idoneità al Concorso pubblico, per esami e per titoli”; di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso , collegato o conseguenziale; Letto il ricorso ed i relativi allegati, e tutti gli atti di causa; Data per letta la relazione del primo referendario Renata Emma Ianigro nella udienza pubblica del 12.05.2008; Uditi altresì i difensori, come da verbale d’udienza; Ritenuto in fatto Con ricorso iscritto al n. 5101/2005, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati. A sostegno delle sue doglianze, premetteva: - di aver presentato domanda per la partecipazione al corso speciale di cui all’art. 2 comma 1 bis della legge n. 14372004 per il conseguimento del diploma di specializzazione per il sostegno ad alunni disabili nella scuola primaria; - di esserne stata esclusa per mancanza del requisito dell’idoneità all’insegnamento, avendo conseguito l’abilitazione mercè frequentazione della sessione riservata di esami di cui all’O.M. 153/1999 e non a seguito di concorso pubblico per titoli e per esami; Si costituiva l’Avvocatura dello Stato per la parte resistente, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Centro servizi amministrativi per la provincia di Napoli, chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso. All’udienza del 12 maggio 2008, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione. Considerato in diritto Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati. Principalmente viene dedotto il vizio di errata e falsa applicazione della legge 143 del 2004 e del d.m. attuativo n. 21 del 2005; eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà, travisamento, sviamento e motivazioni errate ed ingiuste; violazione dei diritti acquisiti e degli affidamenti ingenerati; divieto di reformatio in peius; violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione; perdita di chance occupazionali. Secondo la tesi difensiva, l’amministrazione avrebbe errato nel non ammettere la parte ricorrente al corso, in quanto la stessa sarebbe stata in possesso del richiesto requisito, ossia l’abilitazione o l’idoneità conseguita in pubblici concorsi indetti prima della data di entrata in vigore della legge 124 del 1999. In particolare, la ricorrente avrebbe conseguito l’abilitazione all’insegnamento mercè frequentazione della sessione riservata di esami di cui all’O.M. 153/1999 e non a seguito di concorso pubblico per titoli e per esami. Da questa situazione, di mancata considerazione del titolo posseduto, vengono poi fatte discendere una serie di conseguenti illegittimità nel comportamento della pubblica amministrazione. La censura non ha pregio e va respinta. Procedendo a valutare in via preliminare il motivo centrale di doglianza, ossia quello dell’errore nella valutazione dei titoli per la partecipazione al concorso, occorre evidenziare come il requisito richiesto, e che l’amministrazione, correttamente, ritiene non posseduto dalla parte ricorrente, è quello della conseguita idoneità all’insegnamento a seguito di concorsi pubblici indetti prima del 25 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124 “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”. La parte ricorrente evidenzia di aver conseguito tale risultato nella sessione riservata di abilitazione, indetta con ordinanza ministeriale 15 giugno 1999, n. 153. Essendo questo procedimento di abilitazione del tipo dei concorsi pubblici, ne deriva che la parte ricorrente era legittimata alla partecipazione alla procedura qui in scrutinio. Tuttavia, questa equiparazione tra partecipazione alla sessione riservata di cui all’ordinanza ministeriale n. 153 e superamento del concorso pubblico non è sostenibile sulla base di un mero riscontro dei dati. Infatti, leggendo il testo della detta ordinanza, può notarsi come il sistema di formazione ivi previsto non abbia i caratteri di una procedura concorsuale. Basta osservare come al corso di preparazione siano stati ammessi tutti i candidati in possesso dei requisiti di partecipazione, e che alla fine del corso vi sia stato unicamente un esame finale, con prova scritta ed orale. Nel raffronto tra la procedura di cui all’ordinanza n. 153 e lo schema tipico del concorso, si scopre la mancanza, dopo la fase di individuazione dei candidati forniti dei titoli generici di ammissione, di quella necessaria ed ulteriore “fase di comparazione delle loro capacità attraverso valutazioni tecniche e di discrezionalità amministrativa”, che costituisce l’essenza della procedura concorsuale (giurisprudenza pacifica, tra le tante, Cassazione civile, sez. un., 1 marzo 2006 , n. 4517). Il procedimento descritto nell’ordinanza ministeriale n. 153 del 1999 non è quindi di tipo concorsuale, ma di tipo abilitativo, ossia dichiarativo del possesso di determinate qualità, e non è quindi sussumibile nella categoria prevista dal bando di gara. Appare quindi del tutto corretta la decisione della pubblica amministrazione di escludere la parte ricorrente dal concorso. Valutata la fondatezza della scelta sostanziale operata dall’amministrazione resistente, possono essere più semplicemente valutate le altre censure indicate in modo sintetico nel ricorso. Non appare meritevole di accoglimento quella che postula una diversità di trattamento con casi similari. In disparte la circostanza che questo fatto viene allegato e non provato, occorre ricordare che il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento postula una illegittimità dell’amministrazione, e non è quindi ipotizzabile quando il provvedimento gravato, ancorché difforme dai precedenti, è immune da vizi. Non appare nemmeno valutabile la censura che vuole che i casi di esclusione debbano essere oggetto di previsione esplicita, atteso che nel caso in specie si verte sulla carenza dei presupposti per la partecipazione, e non di una vicenda successiva. L’infondatezza delle censure dedotte con il ricorso, come innanzi argomentata, rende irrilevante altresì la dedotta violazione delle garanzie partecipative la cui violazione, ove anche ritenuta ammissibile, non inciderebbe comunque sull’esito del giudizio ai sensi dell’art. 21 octies legge n. 241/1990. Il ricorso va quindi respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, ottava sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede: 1. Respinge il ricorso n. 5101/2005;
2. Condanna la ricorrente C. Colomba a rifondere
al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca -
Centro servizi amministrativi per la provincia di Napoli le spese
del presente giudizio, che liquida in complessivi €. 500,00 (euro
cinquecento) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come
per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’autorità amministrativa.
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