FAQ Formazione delle Classi. da Educazione & Scuola del 17/5/2005
Le disposizioni vigenti attribuiscono al Consiglio d'Istituto o di Circolo (D.L. n. 297/94) il compito di indicare i criteri generali per la formazione delle classi, mentre i decreti appositamente emanati stabiliscono i limiti numerici. Le classi che accolgono alunni in stato di handicap, erano automaticamente costituite con un "massimo di 20 alunni", come è esplicitato al comma 3, art.7 L. 517/1977; tale legge è richiamata e confermata all'art.13, comma 1 della Legge 104/92. Però l'art.40 della L. 449/97 ha abrogato questi riferimenti normativi producendo classi molto numerose. In seguito a questo disservizio l'art. 26 comma 12 della legge 448/98 (Finanziaria per il 1999) ha poi delegato il Governo ad emanare un decreto per regolare la materia. Infatti il Ministero P.I., conseguentemente emanava il DM 141 del 31 Giugno 1999, nel quale è stabilito che le classi frequentate da alunni in stato di handicap, non abbiano più di 20 alunni, purché sia predisposto, da parte dell'intero Consiglio di classe (e non da parte del solo insegnante di sostegno) un progetto per l'integrazione. In tale progetto devono essere espressamente indicati: le motivazioni per la riduzione del numero degli alunni, in rapporto alle esigenze formative dell'alunno e le strategie e le metodologie adottate dal Consiglio di classe. Il progetto va inviato dal Capo di Istituto al Direttore Scolastico Regionale del C.S.A. di competenza, il quale, sulla base dei criteri predisposti dal GLIP in merito alla formazione delle classi, esprime motivato parere al Provveditore. Se tale progetto non è stato presentato o non viene approvato, le classi di ogni ordine e grado frequentate da alunni in situazione di handicap, non possono comunque avere più di venticinque alunni. Esiste però una flessibilità da ventuno a venticinque alunni determinata dalla gravità dell' handicap, dalle situazioni oggettive degli alunni interessati e dalle difficoltà organizzative della scuola e dalle risorse professionali in essa presenti (sufficiente numero di ore di sostegno, preparazione di tutti gli insegnanti sulle tematiche dell' handicap, etc…). La presenza nella stessa classe di più di un alunno in situazione di handicap deve essere prevista solo in casi eccezionali e come ipotesi residuale, e solo in presenza di handicap lievi. Le classi iniziali con più di un alunno in situazione di handicap sono comunque costituite con non più di venti iscritti. Ciò è previsto non solo per le prime classi, ma anche per il caso di fusione delle classi successive, cosa che avviene assai spesso, specie nelle scuole superiori. I genitori quindi faranno bene a chiedere, ai Dirigenti scolastici se, nel segnalare i dati ai C.S.A., hanno tenuto conto di quanto detto, al fine di chiedere lo sdoppiamento delle prime classi ed il non accorpamento delle classi intermedie, dove i limiti sopraindicati, fossero stati superati a causa delle iscrizioni. Tali classi debbono essere sdoppiate entro il 30 Luglio, poiché è vietato farlo dopo tale data.
Criteri per la formazione delle classi
Per alunni con o senza handicap, temporaneamente ospitati presso ospedali per un periodo non inferiore a 30 giorni, possono essere autorizzate dal C.S.A. classi di scuola elementare o media, anche con un basso numero di alunni. La materia è regolata dalla CM 353 del 7 agosto 1998 (art.11) e successive:
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