Esami di stato e assistenza agli alunni con disabilità Milena Fortunato da DirittoScolastico.it L’O.M. n. 13/2013 – Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato, all’art 17 ( Esami dei candidati con disabilità) recita: “…omissis… Per la predisposizione delle prove d’esame, la commissione d’esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l’alunno durante l’anno scolastico….omissis..” Tale disposizione purtroppo nella pratica sembra spesso di difficile applicazione quando la Commissione si trova nella situazione di dover decidere di quale operatore avvalersi in quanto o mancano delle indicazioni precise nella richiesta apposta in calce alla relazione sul candidato con disabilità, allegata al documento del 15 maggio, oppure la persona designata si trova nell’impossibilità di svolgere il ruolo. In questa breve nota cerchiamo di fare chiarezza in merito alla questione, sottolineando in primis, per quanto sembrerebbe superfluo, la ratio della disposizione: assicurare la tutela di un soggetto con disabilità nel corso delle prove di esame. Il primo punto da affrontare è quello relativo alla competenza: l’organo competente a decidere se avvalersi di un operatore che supporti il candidato durante le prove d’esame è unicamente la Commissione. Non è il Dirigente della scuola dove si effettuano gli esami che può effettuare tale scelta, né il docente di sostegno può imporre la propria presenza. La scelta operata dalla Commissione, in persona del Presidente, in genere ricade sulla persona indicata dal Consiglio di Classe come sopra descritto. Nella quasi totalità dei casi, il soggetto individuato quale assistente è il docente di sostegno che ha seguito l’alunno durante l’anno scolastico. I problemi sorgono, come anticipato, se non ci sono state indicazioni, oppure la persona designata è impossibilitata a ricoprire il ruolo, come per esempio accade quando il docente di sostegno è stato nominato commissario esterno. In tali casi la Commissione è tenuta ad un’attenta valutazione, in quanto ha il dovere di assicurare piena tutela al candidato disabile. Non è detto che il ruolo debba essere svolto necessariamente dal docente di sostegno, l’importante è che si tratti di un soggetto che ha seguito l’alunno durante l’anno. La scelta potrebbe ricadere ad esempio su di un operatore che ha supportato l’alunno nei compiti a casa, oppure sull’assistente alla comunicazione o all’autonomia. Potrebbe essere nominato anche un docente disciplinare della classe non impegnato negli Esami di Stato. Il fine è uno solo: soddisfare il diritto del candidato con disabilità di svolgere le prove con il miglior supporto possibile, da tutti i punti di vista, compreso quello che potremmo chiamare psicologico, anche in considerazione dello stress da esame. La disposizione parla inoltre di medesimi operatori che hanno seguito l’alunno durante l’anno scolastico. “Medesimi operatori”, plurale. Sono legittime quindi anche più nomine; può essere previsto persino un operatore per ogni tipo di prova. Precisiamo che il soggetto o i soggetti individuati quali assistenti non rivestono il ruolo di commissari d’esami; la nomina infatti non viene effettuata in base alla normativa che disciplina la formazione delle Commissioni d‘esame. Da ciò discende che gli operatori/assistenti nominati ex cit. art., non partecipano alle riunioni preliminari, né alle correzioni degli scritti e né alle valutazioni, ma hanno un unico ed esclusivo compito: supportare l’alunno nelle prove scritte ed orali. L’art. 17 OM 13/2003, nel tutelare il soggetto debole, è teso anche ad impedire eventi imprevedibili e gravi quali le reazioni emotive di un soggetto disabile in presenza di un operatore sconosciuto in posizione che potremmo definire “ravvicinata”. La nomina quindi non potrebbe, come invece succede spessissimo, ricadere su un qualsiasi docente di sostegno della scuola, indipendentemente dai rapporti instaurati con l’alunno. La Commissione, nella persona del Presidente, è responsabile della nomina che, nel caso si discosti dalle indicazioni del documento del 15 maggio, oppure in mancanza di tali indicazioni, deve essere opportunamente motivata. Il Presidente potrebbe anche decidere di non procedere ad alcuna nomina. Non è, come si potrebbe pensare, un caso limite: il livello di autonomia dell’alunno ed i suoi rapporti con i commissari interni potrebbero essere tali da permettere un sereno svolgimento delle prove, con pieno soddisfacimento di tutti i diritti del soggetto debole, anche senza la presenza di un assistente. Anche in tale caso, ovviamente, la decisione va motivata. Il ruolo svolto dall’operatore nominato dà diritto esclusivamente ad un compenso forfettario di € 171, come indicato nella Nota prot 829337 di maggio 2007. Tale compenso spetta anche all’eventuale docente di sostegno precario che ha seguito l’alunno durante l’anno scolastico e che può essere nominato assistente agli esami, ma non può vantare gli stessi diritti dei docenti precari nominati commissari d’esame. 13 giugno 2013
Milena Fortunato (Docente di sostegno presso l’IIS Lopiano di Cetraro (CS) Tutor coordinatore TFA A019 – Università della Calabria)
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