"La scuola è aperta a tutti" (Art. 34 della Costituzione Italiana)

"ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP"
(OM 42/2011, art.17)...

 I docenti scapigliati, 22.6.2011

Gli "Esami di Stato" sono partiti già da qualche giorno e, come purtroppo avviene regolarmente ogni anno, non tutte le commissioni hanno le idee chiare sulla valutazione degli alunni che hanno seguito un percorso educativo semplificato o differenziato. In parole più semplici, quando si tratta di valutare un alunno diversabile si può incorrere, se non informati e aggiornati, in clamorosi errori di gestione dell'Esame e della valutazione finale.
In pochi, ad esempio, conoscono la differenza tra un PEI differenziato (una programmazione "speciale" che permette il rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998 e non il conseguimento del diploma vero e proprio) e uno semplificato (che comporta il raggiungimento degli obiettivi minimi conformi ai programmi ministeriali). Riportiamo qui sotto l'articolo 17 dell'Ordinanza Ministeriale n.42 del 6 Maggio 2011. Prima di lasciarvi alla lettura del testo segnaliamo alcuni punti salienti/faq del discorso:



 

Nel caso di alunni in situazione di handicap la prima e la seconda prova scritta sono formulate in modo diverso?


 

Possono esserlo, se il tipo di handicap lo richieda. In tali casi, la Commissione di esame predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati, e che possono comportare l'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. La Commissione tiene conto della documentazione fornita dal Consiglio di classe ed utilizza la consulenza, ove necessario, di personale esperto. Per lo svolgimento degli esami, la Commissione può avvalersi dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico. In presenza di candidati in situazione di forte handicap visivo, i testi della prima e seconda prova sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio Braille. Le prove devono comunque consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame.


 

E' possibile svolgere prove differenziate?

I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal Consiglio di classe con l'attribuzione di un credito scolastico relativo unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso scolastico svolto e finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del DPR n.323 del 23.7.1998. I testi delle prove scritte sono elaborati dalla Commissione, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.


 

Quale tipo di certificazione deve essere predisposto per i candidati che abbiano sostenuto l'esame con prove differenziate?

E' previsto il rilascio di un attestato finale, predisposto dalla scuola di appartenenza, tenendo presenti le informazioni che in base all'art. 13, comma 2, del DPR n.323/1998 devono essere inserite nell'attestato medesimo. L'attestato in questione, in particolare, recherà gli elementi informativi, relativi a indirizzo e durata del corso di studi, votazione complessiva ottenuta, materie di insegnamento comprese nel curricolo degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, competenze, conoscenze e capacità anche professionali acquisite, crediti formativi documentati in sede di esame.


 

Come viene espressa la valutazione delle prove differenziate?

Il punteggio delle prove e il voto finale devono essere espressi in centesimi e riferiti al progetto educativo individuale.


 

Durante le prove è necessaria la presenza dell'insegnante di sostegno?

No. La persona che svolge assistenza va indicata dal Consiglio di Classe ed è identificabile in colui che l’ha sempre fatta durante l’anno/gli anni di studio. Può essere l'insegnante di sostegno, un assistente alle autonomie di base, un ass. specializzato ecc. Le persone che possono prestare assistenza possono essere più di una, ad esempio chi presta opera di assistenza durante la prima prova può non essere colui che la presta durante la 3^ prova o durante il colloquio. (DM170/95). Tale presenza deve essere motivata prova per prova nella relazione del Consiglio di Classe.


 

 

Faq a cura dell'USR EMILIA ROMAGNA


 

A) Esame Differenziato:


 

 

1. IL CANDIDATO CHE SOSTIENE PROVE DIFFERENZIATE, DEVE OBBLIGATORIAMENTE SOSTENERE TUTTE LE TRE PROVE SCRITTE? E’ POSSIBILE FARGLI SOSTENERE UNA SOLA PROVA SCRITTA O DUE?


 

Per quanto attiene strettamente alla valutazione, anche una sola prova potrebbe essere sufficiente, trattandosi di un esame differenziato. Tuttavia occorre valutare l’impatto psicologico che la riduzione del numero delle prove potrebbe avere sull’alunno. Se si ritenesse preferibile salvaguardare l’immagine di sè dell’alunno consentendogli di andare a scuola e fare l’esame come i suoi compagni, allora si potrebbero prevedere le tre prove, eventualmente con tempi ridotti.

Nel caso in cui, invece, sostenere tre giorni di prove causasse all’allievo uno stress psicofisico eccessivo, sarebbe preferibile optare per un esame in due giorni o in uno solo.

In altri termini: va salvaguardato l’allievo non Le prove (proprio a questo scopo sono state introdotte nella normativa le prove differenziate).


 

2. NELLA PREDISPOSIZIONE DELLE PROVE DIFFERENZIATE, DEVONO ESSERE PREPARATI PIU’ TESTI TRA I QUALI SI ESTRAE A SORTE?


 

Sì ritiene opportuno che venga mantenuta la somiglianza formale con le prove ordinarie (non differenziate). Ovviamente i diversi testi predisposti per l’estrazione a sorte dovranno rispettare le scelte effettuate nel Piano Educativo Individualizzato.


 

3. NEL PREDISPORRE LA TERZA PROVA DI UN DIFFERENZIATO E’ POSSIBILE UTILIZZARE DIVERSE TIPOLOGIE DI PROVA E VARIARE IL NUMERO DELLE DISCIPLINE


 

Circa l’utilizzo di diverse tipologie di prova differenziata, si ritiene che questo sia possibile stante il fatto che esso ha come scopo quello di attestare le competenze acquisite dall’allievo nell’ambito delle possibilità che gli sono concesse dal suo handicap.

In merito invece al “variare il numero delle discipline”, la domanda non pare avere molto senso perché nella terza prova il consiglio di classe sceglie autonomamente argomenti fra loro correlati in relazione al Piano Educativo Individualizzato predisposto.


 

4. QUALE GAMMA DI VOTI UTILIZZARE, IN PARTICOLARE IN UN DIFFERENZIATO?


 

Si deve utilizzare tutta la gamma dei voti a disposizione come ricorda la C.M. 24 marzo 1999 n. 77, cui si rimanda per ulteriori spunti di riflessione. In presenza di prestazioni pienamente soddisfacenti e rispondenti agli obiettivi prefissati si può quindi assegnare anche il massimo dei voti. L’O.M. 20 febbraio 2006 n.22 (art.17 c.5), inoltre, precisa che “… agli alunni ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione complessivamente positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI differenziato.”


 

5. IN CASO DI ESAME DIFFERENZIATO PER UN ALLIEVO IL CUI PEI NON COMPRENDE LE MATERIE INDICATE DAL MIUR PER L’ESAME DI STATO, E’ POSSIBILE IMPOSTARE L’ESAME SULLE MATERIE DEL PEI?


 

Non è solo possibile ma obbligatorio, in quanto, come più volte rilevato, l’esame differenziato si riferisce al PEI, non alla struttura dell’esame ordinario per gli altri allievi.

6. IN CASO DI RISPOSTA AFFERMATIVA ALLA PRECEDENTE DOMANDA, CHI VALUTA LE PROVE E CERTIFICA LE COMPETENZE, POSTO CHE I COMMISSARI CHE COSTITUISCONO LA COMMISSIONE VENGONO DESIGNATI IN BASE ALLE MATERIE OGGETTO D’ESAME?


 

Il documento del 15 maggio deve fra l’altro contenere la relazione finale di presentazione del ragazzo ed in questa deve proporsi l’eventuale integrazione della commissione per la valutazione delle prove differenziate e per la certificazione delle competenze. L’integrazione proposta non costituisce tuttavia una imposizione per la Commissione, cui compete la valutazione circa l’opportunità di avvalersi di personale esperto (DPR 23 luglio 1998 n. 323, art. 6 comma 1). La valutazione e certificazione dello studente sarà pertanto della Commissione, come costituita.


 

7. NEL CASO DI PROVE DIFFERENZIATE DI UN DISABILE GRAVISSIMO, È POSSIBILE, AD ESEMPIO, PREVEDERE PROVE CHE SERVANO A CERTIFICARE LA CAPACITA’ DI USARE LA FOTOCOPIATRICE O DI INVIARE UNA MAIL?


 

Sì, se questi erano compresi tra gli obiettivi fissati nel PEI.


 

8. IN UN PERCORSO DIFFERENZIATO E’ POSSIBILE, IN CASI DI PARTICOLARE GRAVITA’, NON SOSTENERE LE RELATIVE PROVE DIFFERENZIATE?


 

Si ritiene educativamente e normativamente necessario comunque sostenere la prova. Il problema sarà quello di adottare modalità adeguate, in accordo con la famiglia e gli operatori sanitari e scolastici, tali da non ingenerare situazioni di difficoltà per il ragazzo. Ad esempio, nei casi in cui il ragazzo manifesti particolari stati emotivi, si potrebbe non evidenziare lo svolgimento della prova, riconducendola alla normale attività didattica svolta nel corso dell’anno sulla base del PEI. In sostanza, il Pei costituisce punto di riferimento sia per gli aspetti sostanziali che per quelli formali del percorso formativo didattico e dell’esame differenziato.


 

9. UN ALUNNO CON PERCORSO DIFFERENZIATO CHE ALL’ESAME DI QUALIFICA DEL TERZO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO OTTIENE IL CERTIFICATO DI CREDITI FORMATIVI, PUO’ ESSERE ISCRITTO IN QUARTA?


 

Sì, in riferimento all’O.M. 90/2001 art. 15 comma 4


 

 

B) Esame riconducibile agli obiettivi Ministeriali o con prove equipollenti:


 

10. NELLA TERZA PROVA È POSSIBILE UTILIZZARE PIÙ TIPOLOGIE E VARIARE IL NUMERO DELLE DISCIPLINE IN UN PERCORSO RICONDUCIBILE AGLI OBIETTIVI MINISTERIALI?


 

Si, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 20 novembre 2000 n. 429.


 

11. NELL’ESAME EQUIPOLLENTE, CHI PREPARA LA/LE PROVE EQUIPOLLENTI?


 

Occorre innanzitutto richiamare la necessità di non confondere in alcun modo le prove differenziate con quelle equipollenti; le prove equipollenti costituiscono modalità particolari per accertare se il candidato, pur nella diversità della situazione, sia in grado di raggiungere la soglia di competenza necessaria per il conseguimento del titolo studio. Come affermato dal Consiglio di Stato (parere n. 348 / 1991), “…non si può configurare un supposto diritto al conseguimento del titolo legale di studio, che prescinda da un oggettivo accertamento di competenze effettivamente acquisite”.

Ciò detto, le prove equipollenti sono predisposte dalla Commissione d’Esame, eventualmente avvalendosi di personale esperto (O.M. 20 febbraio 2006 n. 22, art. 17), sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio di Classe nel documento del 15 maggio.


 

C) Credito formativo e scolastico:


 

12. QUALI TIPOLOGIE DI ESPERIENZE PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI?


 

La tipologie di esperienze da prendere in considerazione per l’attribuzione dei crediti formativi è quella coerente con quanto disposto dal DPR 23 luglio 1998 n. 323, successivamente precisata dalle circolari annuali degli esami di stato (ad esempio, dalla C.M. 24 febbraio 2000 n. 49).

Spetta comunque ai Consigli di Classe assegnare i punti relativi alle varie voci che compongono il credito scolastico, inclusi i crediti formativi relativi alle esperienze svolte negli ultimi tre anni, all’interno della griglia di criteri generali definita dal Collegio Docenti.


 

13. AD UN ALUNNO CERTIFICATO CHE SEGUE UN PERCORSO DIFFERENZIATO PUÒ NON ESSERE ATTRIBUITO IL CREDITO SCOLASTICO?


 

No, l’attribuzione del credito scolastico è atto dovuto (DPR 23 luglio 1998 n. 323, art. 13, comma 2).

Inoltre, l’O.M. 20 febbraio 2006 n. 22, art. 17 comma 5, precisa che per gli alunni che hanno svolto un percorso differenziato, ammessi dal Consiglio di Classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l’Esame di Stato, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I. differenziato.


 

D) Trasparenza e privacy:


 

14. IN UN PEI DIFFERENZIATO SE ALCUNE MATERIE NON VENGONO COINVOLTE NEL PERCORSO FORMATIVO PRIVILEGIANDO IL POTENZIAMENTO DI ALTRI AMBITI DI APPRENDIMENTO, COME ESPRIMERE L’ESITO DELLE MATERIE CHE NON HANNO ELEMENTI DI VALUTAZIONE NEL TABELLONE PUBBLICO?


 

Si tratta di valutazione da effettuarsi nell’ambito dell’autonoma responsabilità delle singole scuole, si ritiene tuttavia che una modalità condivisibile potrebbe essere quella di lasciare le caselle vuote.


 

15. DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO E PRESENTAZIONE DELL’ALUNNO DISABILE, DEL SUO PERCORSO FORMATIVO E DELLE DIMODALITÀ PREVISTE PER LE PROVE D’ESAME: COME CONIUGARE LE INFORMAZIONI CON LA L.196/2003 (CIOÈ POSSONO ESSERE INSERITE INFORMAZIONI PER ESTESO SUI DATI PERSONALI E SENSIBILI)?


 

Anche in questo caso si tratta di valutazione da effettuarsi nell’ambito dell’autonoma responsabilità delle singole scuole, chiamate a dare coerente applicazione alla normativa vigente sulla privacy. Comunque, le informazioni relative allo studente con handicap non si ritiene possano essere rese pubbliche. Tali informazioni potranno perciò essere contenute in una specifica relazione per ciascun studente certificato (obbligatoria), da predisporsi congiuntamente al documento del 15 di maggio ma da trattare nel rispetto dei vincoli della privacy.


 

16. LO STESSO DICASI PER LA PRESENTAZIONE DI UN ALUNNO DISLESSICO, COME COMPORTARSI CON I DATI SENSIBILI OGGETTO DI PRIVACY?


 

La risposta è la medesima di quella precedente, indipendentemente dall’essere lo studente certificato o meno, perché si tratta di trattare informazioni “sensibili” che riguardano la persona.


 

E) Evoluzione del percorso e conseguimento di Diploma di Qualifica/Diploma:


 

17. UN ALUNNO DISABILE CHE HA SEGUITO UN PEI DIFFERENZIATO IN 1^ E IN 2^ PUÒ, SULLA BASE DELL’ART 13 DELLA OM 80/95, QUALORA ALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO VENGANO ACCERTATI LIVELLI DI APPRENDIMENTO CORRISPONDENTI AGLI OBIETTIVI PREVISTI DAI PROGRAMMI MINISTERIALI, IPOTIZZARE E REALIZZARE UN PEI CHE ABBIA UN SISTEMA VALUTATIVO RIFERITO AI MINIMI MINISTERIALI E PERMETTERE ALL’ALUNNO DI OTTENERE LA QUALIFICA?

 


 

Si, lo afferma espressamente l’O.M. 21 maggio 2001 n. 90, art. 15 comma 4.


 

18. ALUNNO DISABILE DI UN ISTITUTO PROFESSIONALE CHE HA OTTENUTO IL CERTIFICATO DI CREDITO FORMATIVO COME RISULTANZA DELL’ESAME DI TERZA. IN QUINTA IL CONSIGLIO DI CLASSE RITIENE DI AVER ACCERTATO LIVELLI DI APPRENDIMENTO E POTENZIALITÀ TALI DA PERSEGUIRE OBIETTIVI MINIMI MINISTERIALI. PUÒ OTTENERE IL DIPLOMA ATTRAVERSO PROVE EQUIPOLLENTI?


 

Per ottenere il Diploma all’esame di Stato in un istituto professionale occorre avere preventivamente acquisito nel terzo anno il Diploma di qualifica professionale o di licenza di maestro d’arte. Il vincolo di preventiva acquisizione di detto Diploma di qualifica non sussiste nel caso l’allievo con handicap affronti all’esame di Stato prove differenziate finalizzate al conseguimento di Attestato di crediti formativi (O.M. 21 maggio 2001 n.90 - art. 15).

F) Istruzione domiciliare

19. NEL CASO DI STUDENTE CERTIFICATO CON ISTRUZIONE DOMICILIARE E’ POSSIBILE PREDISPORRE L’ESAME A CASA? E’ POSSIBILE L’USO DI INTERNET E DELLA WEB CAM IN SEDE D’ESAME?


 

In situazioni particolari, la Commissione D’Esame può essere autorizzata dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale a spostarsi fuori dalla sede scolastica di svolgimento degli esami (ad esempio, per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc. – O.M. 20 febbraio 2006 n.22).

Non si ritiene possibile, in riferimento alla normativa vigente, l’uso di internet e web cam in quanto le prove di esame devono essere svolte in presenza della Commissione.


 

 

 

Art. 17


 

ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP


 

1. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio braille la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attività scolastica ordinaria.

Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell’istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura tecnica operativa del Ministero la percentuale di ingrandimento.

3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n. 104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

4. I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.

5. Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I. differenziato. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 2