Istruzione

Esame di Stato alunni con disabilità e dsa

Un approfondimento a cura di Chiara Brescianini in merito allo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria di 2°grado nelle scuole statali e non statali a.s. 2012/2013 per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento.

di Chiara Brescianini, Notizie della scuola 19.6.2013

Premessa

La valutazione degli studenti è materia complessa che richiede approfondimenti e riflessioni e costituisce un tema particolarmente attuale nel dibattito scolastico contemporaneo.

Se l’oggetto del valutare è uno studente con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento, attraverso la modalità dell’esame di Stato, occorre fare riferimento a funzionamenti individuali, diversi da situazione a situazione, in sinergia con quanto sviluppato nel Piano Educativo Individualizzato e con una chiara definizione di quale ipotesi di uscita sia condivisa fra scuola, studente e famiglia, rispetto alla conclusione del percorso, in ottica di progetto di vita della persona.

La normativa sull’Esame di Stato e, nello specifico, sull’Esame per i candidati disabili deve essere, innanzitutto, conosciuta e poi adattata alle singole situazioni. Infatti, l’eterogeneità delle condizioni diagnostiche, classificate con sistemi internazionali differenti del panorama internazionale (DSM V, ICD10, ICF…), difficilmente si presta all’individuazione di percorsi standardizzati per la realizzazione delle prove d’Esame.

Il legislatore, nel corso del tempo, ha meglio definito gli aspetti organizzativi ed operativi dello svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di 2° grado per gli alunni disabili e con Disturbo Specifico di Apprendimento, definendone annualmente le modalità all’interno dell’Ordinanza dedicata all’Esame del 2° grado.

 

L’esame dei candidati in situazione di handicap – articolo 17 O.M. 13/2013

L’analisi dell’articolo 17 dell’Ordinanza Ministeriale n. 13 per l’a.s. 2012/2013 prot. n. 332 del 24 aprile 2013 a firma dell’allora Ministro Profumo, emanata a cadenza annuale, fornisce anche indicazioni operative per l’esame degli alunni disabili.

È necessario chiarire sin d’ora che il percorso di scuola secondaria di 2° grado prevede le seguenti ipotesi di uscita per il candidato con disabilità:

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conseguimento di Diploma di Stato a seguito dell’effettuazione dell’Esame di Stato con obiettivi riferibili a quelli ministeriali (con le stesse prove o con prove equipollenti);

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conseguimento di Attestazione di Credito Formativo a seguito dell’effettuazione dell’Esame di Stato con obiettivi differenziati.

L’articolo in 5 commi ricalca nella sostanza quanto già noto e consolidato a livello normativo dai primi anni 2000.

L’equipollenza delle prove

Il comma 1, richiamando l’art. 6 del Regolamento, individua nella commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, in relazione alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, la responsabilità di predisporre prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati. Ciò risulta necessario per quelle situazioni che siano state chiaramente individuate nel documento del 15 di maggio da parte dei docenti del Consiglio di Classe. Si rammenta che, richiamando quanto già detto sull’eterogeneità delle situazioni, vi sono alunni per cui è possibile utilizzare pienamente le prove ministeriali, a puro titolo esemplificativo per talune situazioni di disabilità sensoriale, con gli opportuni adattamenti tecnici, altre in cui si rende necessaria la proposta di prove equipollenti, altre ancora in cui è necessaria la differenziazione delle prove.

In cosa consistono le prove equipollenti

Sempre il comma 1 – art. 17 - , precisa che le prove equipollenti possono consistere in

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    uso di mezzi tecnici;

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    uso di modalità diverse;

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    sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti.

Le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame.

Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

Si rammenta che l’articolo 16 della Legge 104/92 relativo alla “Valutazione del rendimento e prove d’esame” consente la realizzazione di “prove equipollenti”, oltre a tempi più lunghi. Il concetto di equipollenza si basa sul presupposto che ciò che interessa è il conseguimento di una preparazione idonea culturale e professionale per il rilascio del Diploma, ponendo in secondo piano il percorso fatto per conseguirlo.

Alunni non vedenti o ipovedenti

Il comma 2 è specifico per gli alunni non vedenti e prevede che i testi della prima e della seconda prova scritta siano trasmessi dal Ministero anche in linguaggio Braille, per i candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il linguaggio braille la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando anche la utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attività scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in formato ingrandito, su richiesta dell’istituto scolastico interessato, che in ogni caso comunica alla Struttura tecnica operativa del Ministero la percentuale di ingrandimento.

I tempi di svolgimento dell’Esame di Stato

Per ciò che riguarda i tempi di svolgimento dell’esame (previsti dal comma 3 dell’art. 16 della Legge 104/1992), il comma 3 dell’art. 17 O.M. 13/2013 prescrive che questi non possono, di norma, comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni. È evidente che i già ampi tempi per le prove d’esame, se ulteriormente dilatati, possono comportare affaticamento nel candidato disabile e sono da ponderare attentamente da parte del Consiglio di Classe, in sede di proposta e da parte della Commissione preposta in sede di svolgimento.

In sintesi

È quindi chiarito dai primi tre commi dell’art. 17/2013 che:

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la responsabilità della predisposizione delle prove equipollenti è della Commissione d’esame;

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la Commissione può essere coadiuvata dal personale che ha seguito e conosciuto l’alunno nel corso dell’anno scolastico;

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è possibile definire tempistiche di svolgimento dell’esame coerenti con le necessità degli studenti disabili;

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è possibile tenere in conto, anche in previsione dell’Esame, del carattere evolutivo e di miglioramento dei percorsi degli studenti.

 

L’esame dei candidati con Disturbo Specifico di Apprendimento – articolo 18 O.M. 13/2013

Come già per l’a.s. 2011/2012 è presente articolo dedicato all’esame dei candidati con DSA.

L’analisi dell’articolo 18 dell’Ordinanza Ministeriale n. 13 prot. n. 332 del 24 aprile 2013 fornisce indicazioni operative per l’esame dei candidati con Disturbo Specifico di apprendimento.

I primi 3 commi definiscono, in riferimento al D.P.R. 122/2009 – art.10 – e al D.M. 5669/2011 –attuativo della Legge 170/2010 che la Commissione d’esame:

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deve tenere in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, degli alunni con DSA, considerando gli elementi forniti dal Consiglio di Classe;

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deve considerare, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione utilizzate nell’ambito dei Percorsi Didattici Personalizzati, con riferimento all’adozione di criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Il Consiglio di Classe, pertanto, è chiamato ad inserire nel documento del 15 maggio di cui al DPR n.323/1998, fra gli allegati, il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell’art.5 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011;

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predispone adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte (anche con l’utilizzo degli strumenti compensativi previsti dal P.D.P.) e orali. L’Ordinanza specifica gli elementi operativi utilizzabili come ad esempio la presenza di un componente della Commissione che legga i testi delle prove scritte, la sintesi vocale, la trascrizione del testo su supporto informatico…

Lingua straniera, Esame di Stato e DSA

L’art. 18 pone poi particolare attenzione al tema della lingua straniera e declina specificamente le modalità d’esame per gli alunni:

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che hanno seguito un percorso didattico differenziato - ai sensi dell’art. 6, comma 6, del DM n. 5669 del 12 luglio 2011-, con esonero (da non confondere con la dispensa) dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano; questi studenti possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto. Detto prove sono finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998;

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che hanno seguito un percorso didattico ordinario - ai sensi art. 6 comma 5, del DM n.5669 del 12 luglio 2011 - , con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e; questi saranno sottoposti dalla Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di una seconda prova scritta, a prova orale sostitutiva della prova scritta;

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nel caso la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella terza prova scritta, gli accertamenti relativi alla lingua o alle lingue straniere sono effettuati dalla commissione per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell’art. 15, comma 8.

In sintesi in sede d’Esame è possibile utilizzare apparecchiature e strumenti informatici e le misure

compensative già adottate nel percorso scolastico in ottica di coerenza e continuità.

 

Spunti operativi e riflessioni

Sullo sfondo, si ritiene utile evidenziare la necessità di una trasparente comunicazione delle scelte operate dai Consigli di classe e di una proficua comunicazione studente, famiglia e scuola per pervenire all’esame di Stato con modalità ed aspettative coerenti con il percorso scolastico svolto durante il corso di studi. Fondamentale è la collegialità dell’azione didattica poiché le indicazioni alla Commissione debbono essere il risultato di una visione d’insieme collegiale sullo studente e non del singolo punto di vista del docente di sostegno.

Si pongono, poi, alcune questioni, talvolta ricorrenti, relative all’opportunità di far partecipare i candidati disabili all’esame, tema delicato ed ascrivibile a singole situazioni specifiche, connotate da gravità. Fermo restando che la valutazione è competenza dei docenti, per l’alunno disabile essa avviene sulla base di quanto è stato previsto nel PEI e per l’alunno con DSA sulla base del PDP. La normativa ha più volte rimarcato che le valutazioni per l’handicap fisico e sensoriale non devono, di norma, essere di tipo differenziato; nel caso dell’handicap psichico la valutazione deve comunque avere luogo, per il suo carattere formativo ed educativo e per l’azione di stimolo che essa esercita nei confronti dello studente disabile.

In caso di non partecipazione all’Esame la stessa è da motivarsi sia dal punto di vista clinico, per la complessità e/o gravità dell’handicap, sia dal punto di vista pedagogico – didattico, non solo nella documentazione propedeutica all’Esame, ma nella più completa ed esaustiva documentazione del percorso scolastico dello studente (Piano Educativo Individualizzato, Profilo Dinamico Funzionale, verifiche periodiche, etc.).

In sintesi, si può ritenere che la conclusione del percorso di scuola secondaria di 2°grado si concretizza attraverso la partecipazione all’Esame conclusivo, avvalendosi, se necessario, di modalità e contenuti differenziati.

La definizione del tipo di prove, se coerenti con gli obiettivi del gruppo classe o differenziate, sono affidate al Consiglio di classe che deve motivare le proprie scelte alla Commissione, così come deve dettagliarne le modalità.

Un’ultima notazione è relativa all’introduzione del comma 4 dell’art.17 O.M. 13/2013 relativo ad altre situazioni di varia natura di alunni con difficoltà di apprendimento. L’O.M. indica che gli alunni con difficoltà di apprendimento, formalmente individuati dal Consiglio di classe, siano oggetto di specifiche e opportune indicazioni formulate dal Consiglio medesimo, per consentire a questi studenti di sostenere l’esame di Stato.

Il tema dei BES è, per le scuole, relativamente nuovo per ciò che riguarda gli aspetti formali e necessita di un tempo di attenta riflessione. Un invito alla cautela è necessario per evitare di classificare in corsa e solo in vista dell’esame, come alunni con bisogni educativi speciali o con particolarità, studenti, che hanno sì difficoltà, ma per i quali non vi sono ipotesi di differenziazione dell’esame, che resta comunque finalizzato al conseguimento del diploma.