Scuola superiore di II grado:
Luigi Giuseppe Papaleo,
Avvocato e Giornalista-Pubblicista Valore legale del diploma di abilitazione al sostegno: Il titolo di studio costitutivo dello status professionale di insegnante di sostegno, consiste nell’abilitazione all’attività didattica di sostegno nella scuola secondaria, rilasciato ai sensi dell’art.14 comma 2 della Legge 5/02/1994 n.104. Con l’art.4 co.2 L.341/1990 venivano, infatti, istituite le cc.dd. scuole di specializzazione articolate in indirizzi con cui le Università provvedono alla formazione (anche attraverso attività di tirocinio didattico) degli insegnanti delle scuole secondarie, previste dalle norme del relativo stato giuridico. L’esame finale (esame di stato) delle predette scuole di specializzazione, ha valore legale di titolo abilitante all’insegnamento per le cc.dd. quattro aree disciplinari (AD01-AD02-AD03-AD04) cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea, quindi, nel caso del diploma di specializzazione conseguito presso la SSIS ai sensi e per gli effetti della norma ex-art.14 co.2 L.104/1992, l’area disciplinare di riferimento è quella delineante la figura professionale unitaria dell’insegnante di sostegno.
“Funzioni e ruolo dell’insegnante di sostegno”: L’insegnante di sostegno, quindi, è un insegnante a tutti gli effetti, in possesso di un’abilitazione/idoneità, per l’insegnamento nella scuola secondaria di II grado, nell’ambito della quale svolge una funzione docente e didattica in senso proprio, come peraltro risulta espressamente previsto dalla norma ex-art.13 co.6 L.104/1992 che, in tema di integrazione scolastica sancisce che gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui vanno ad operare e partecipano alla programmazione educativa e didattica nonché alla elaborazione e verifica delle attività di competenza degli organi scolastici quali i consigli di interclasse, i consigli di classe ed i collegi dei docenti.
“Inquadramento economico nella scuola superiore di II grado”: Sotto il profilo dell’inquadramento economico, pertanto l’insegnante di sostegno appartiene al ruolo del “personale docente” del CCNL comparto scuola e si contrappone alla figura professionale degli assistenti educatori, proprio in virtù dello svolgimento di attività didattiche. L’attività di sostegno pertanto, prescinde ai fini retributivi dalla classe di concorso non sussistendo da nessuna parte un raccordo retributivo tra attività di sostegno e classi di concorso.
Riflessioni sulla sentenza TAR Puglia (Bari) nr.2241/2004: Nel panorama della giurisprudenza amministrativa, è utile citare ai fini della trattazione del tema in discorso, una sentenza del T.A.R. Puglia (nr.2241/2004) che potrebbe prestarsi ad usi interpretativi strumentali da parte di coloro i quali propugnano la tesi della differenziazione sul piano retributivo dei docenti di sostegno della scuola superiore di II grado, fondata sul titolo di studio posseduto ai fini dell’abilitazione all’insegnamento (diploma o laurea). In realtà, ad avviso di chi scrive, tale sentenza non affronta assolutamente la problematica relativa al profilo stipendiale della figura unitaria dell’insegnante di sostegno, occupandosi, invece della sussistenza o meno di un discrimine tra i due gradi della scuola secondaria, ai fini dell’organizzazione dei corsi per il conseguimento della specializzazione all’insegnamento alla gestione delle attività didattiche dirette ad integrare gli alunni diversamente abili, giungendo alla conclusione che qualificando la specializzazione per il sostegno, quale mera espansione dell’abilitazione all’insegnamento in generale, ne consegue che i predetti corsi vadano organizzati dai rispettivi enti formativi in riferimento alle singole classi di abilitazione così come riordinate dal Decreto Ministeriale n.39/1998.
Unitarietà della figura professionale ed ingiustizia del discrimine retributivo: La sentenza in discorso, quindi, nulla dice in merito alla differenza di posizioni stipendiali tra docenti di sostegno, anzi, al contrario ricostruendo tale attività didattica, come una “specializzazione di un’abilitazione già conseguita” laddove “per poter essere insegnante di sostegno bisogna essere in possesso dell’abilitazione all’insegnamento (che, di regola, è distinta, per ciascun grado di scuola secondaria e per ciascun ambito e classe di concorso) e, poi, aver conseguito il titolo aggiuntivo”rimarca un’unitarietà della medesima figura professionale dell’insegnante di sostegno ed implicitamente un’unitarietà anche con riferimento al regime stipendiale e contributivo. Peraltro, sotto il profilo dell’inquadramento economico-giuridico, l’insegnante di sostegno appartiene al ruolo del c.d. “personale insegnante” contrapponendosi alla figura dei cc.dd. “assistenti-educatori” proprio in virtù dello svolgimento delle attività didattiche.(Cfr. Cons. di Stato Sent. Nr.1204/2002). La figura dell’insegnante di sostegno, trova la sua disciplina istitutiva nel DPR 31/10/1975 n.970 successivamente modificato dalla L.517/1977, che lo definisce “docente specialista” distinguendolo così dagli altri insegnanti cc.dd. curricolari, perché fornito di informazione specifica e come tale assegnato alla classe in cui è presente l’alunno portatore di handicap. Peraltro va ribadito in questa sede che gli insegnanti di sostegno vengono formati attraverso un medesimo corso di specializzazione ed indipendentemente dalla classe disciplinare di provenienza. Stante quindi l’unitarietà di tale figura professionale non è dato rinvenire in alcuna fonte normativa, né tan poco in sede collettiva, un raccordo e/o collegamento tra l’insegnante di sostegno e la classe di concorso che giustifichi l’applicazione di un trattamento retributivo differenziato tra “laureati” e “diplomati”. Un tratto distintivo sotto il profilo dell’inquadramento retributivo previsto in sede di contrattazione collettiva esiste tra la categoria degli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici professionali, comunemente detti “docenti-diplomati”(ove vengono annoverati quei docenti in possesso del solo diploma di istruzione secondaria di secondo grado od equipollente) ed i cc.dd. “docenti-laureati”.(Cfr.CCNL –comparto scuola- 26/05/1999 allegato E). La distinzione in discorso, si giustifica dal diverso titolo di studio previsto dalla legge per l’accesso alle due classi di concorso.
La Corte dei Conti rimarca l’abilitazione al sostegno come causa del contratto di lavoro: Tornando alla figura professionale dell’insegnante di sostegno si ribadisce l’insussistenza di una norma (sia “giuridica” che “collettiva”) che contempli un trattamento retributivo differenziato sul presupposto del diverso titolo di studio posseduto (diploma di scuola media superiore o laurea). Ad ulteriore conforto della tesi in discorso, si riportano anche due sentenze della Corte dei Conti (cfr. Sent. nr. 260/2010, nr. 2952/2010) dove in tema di giudizio di responsabilità amministrativa esperito nei confronti di due rispettivi docenti di sostegno che si erano finte tali (sulla scorta di titoli abilitanti rivelatisi in sede penale falsi) la Magistratura contabile le condannava al pagamento di tutte le retribuzioni percepite durante il servizio prestato come docenti di sostegno, non assumendo rilevanza alcuna lo status di “docenti ordinari” comunque, da entrambe posseduto ed anzi, qualificando le rispettive prestazioni lavorative rese, inutili per l’Amministrazione Scolastica e come tali produttive di un danno erariale. Tanto è importante perché conferma l’autonomia funzionale riconosciuta alla categoria degli insegnanti di sostegno rispetto alla contrapposta categoria dei docenti su posto ordinario ripartiti per classe di concorso. Autonomia funzionale, che tradotta sul piano retributivo, conduce logicamente a ritenere che il docente di sostegno ha diritto a percepire una retribuzione indifferenziata per l’intera categoria, così com’è previsto in sede di contrattazione collettiva per gli insegnanti di religione.
Aspettando le prevsione negoziale collettiva si confida nel favor costitutionis della giusta retribuzione: Pertanto fino a quando tale “vuoto di disciplina collettiva” non verrà colmato in sede di contrattazione collettiva, onde evitare indebiti e discriminati trattamenti retributivi nell’ambito della “figura unitaria del docente di sostegno” indotti sull’erroneo presupposto della rilevanza del titolo di studio (diploma o laurea) utilizzato per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento su posto ordinario, sembra opportuno retribuire gli insegnanti di sostegno di fatto preposti all’espletamento di pari compiti e mansioni, con lo scaglione retributivo migliorativo di cui al codice qualifica “KA08” (docente laureato istituti sec. II grado) in ragion del “favor costitutionis” per il lavoratore, sancito ai fini della retribuzione nell’art.36 Cost. Soccorre all’uopo il principio di diritto vivente, statuito dalle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione, quale diretta applicazione del principio di rango costituzionale della retribuzione sufficiente e proporzionata ex-art.36 Cost., secondo il quale: Il diritto alla retribuzione superiore spetta al lavoratore anche in caso di espletamento di mansioni superiori di fatto, che nel pubblico impiego sarebbero nulle ai sensi dell’art.52 T.U.–D.Lgs.165/2001- (Cfr. Suprema Corte di Cassazione SS.UU. Sentenza nr.25837/2007).
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