SCUOLA E EDUCAZIONE/10.

Lo strumento degli accordi di programma
per il diritto allo studio.

 

La legge 142 del 1990 disciplina le "azioni integrate e coordinate comuni, province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, per l'attuazione di opere di interventi o di programmi di intervento per la piena realizzazione dell'integrazione scolastica"

da Superabile dell'11/9/2006

 

Per Accordo di Programma, disciplinato dalla Legge 142/90 (art. 27), si intende:

- azione integrata e coordinata di comuni, province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, per l'attuazione di opere di interventi o di programmi di intervento per la piena realizzazione dell'integrazione scolastica.

La programmazione obbligatoria e coordinata tra:

- Scuola, ASL e Enti Locali è stata successivamente disciplinata dall'atto di indirizzo, D.P.R. 24/02/94, in relazione alla Diagnosi Funzionale, al Profilo Dinamico Funzionale, al GLH, al Piano Educativo Individualizzato ( PEI ) e alle verifiche degli interventi educativi.

Il presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

Per i piccoli Comuni associati, il Piano di zona (art. 19 della legge n. 328/2000) è lo strumento che permette di ricevere finanziamenti per la gestione e il miglioramento dei servizi. Partecipando ai Piani di zona, le scuole autonome saranno facilitate nella programmazione dei progetti di integrazione scolastica ed extrascolastica.

 

Riferimenti normativi.

  • Legge dell’8 novembre 2000, n. 328;

  • Decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994;

  • Legge del 5 febbraio 1992, n. 104;

  • Legge dell’8 giugno 1990, n. 142.

 

(a cura di Antonello Giovarruscio, e Rosanna Giovèdi)