SCUOLA E EDUCAZIONE/10.
Lo strumento degli accordi di programma
La legge 142 del 1990 disciplina le "azioni integrate e coordinate comuni, province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, per l'attuazione di opere di interventi o di programmi di intervento per la piena realizzazione dell'integrazione scolastica" da Superabile dell'11/9/2006
Per Accordo di Programma, disciplinato dalla Legge 142/90 (art. 27), si intende: - azione integrata e coordinata di comuni, province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, per l'attuazione di opere di interventi o di programmi di intervento per la piena realizzazione dell'integrazione scolastica. La programmazione obbligatoria e coordinata tra: - Scuola, ASL e Enti Locali è stata successivamente disciplinata dall'atto di indirizzo, D.P.R. 24/02/94, in relazione alla Diagnosi Funzionale, al Profilo Dinamico Funzionale, al GLH, al Piano Educativo Individualizzato ( PEI ) e alle verifiche degli interventi educativi. Il presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. Per i piccoli Comuni associati, il Piano di zona (art. 19 della legge n. 328/2000) è lo strumento che permette di ricevere finanziamenti per la gestione e il miglioramento dei servizi. Partecipando ai Piani di zona, le scuole autonome saranno facilitate nella programmazione dei progetti di integrazione scolastica ed extrascolastica.
Riferimenti normativi.
(a cura di Antonello Giovarruscio, e Rosanna Giovèdi)
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