Analisi e considerazioni sul Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione dell’art. 35 della L. 289 del 2002 . di Fiammetta Colapaoli da Proteo Fare Sapere del 30/11/2005
La
questione della revisione delle modalità per la certificazione degli
alunni disabili è stata posta con la Finanziaria per il 2003 (art.
35 della L. 289).
Una
prima bozza di attuazione dell’articolo 35 fu ritirata dal Governo,
per le proteste delle Associazioni delle persone disabili e delle
OO.SS..
Da
allora sono trascorsi due anni.
Nel
settembre 2005 è stato ufficializzato ed inviato alle Commissioni
parlamentari lo schema del decreto “Regolamento recante modalità e
criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione
di handicap, ai sensi dell’art. 35, comma 7 della
L.
289 del 27 dicembre 2002.
Prima dell’invio al Parlamento, il Decreto aveva seguito l’iter di
rito; era stato sottoposto al vaglio della Conferenza Unificata, del
Consiglio di Stato, e accompagnato dalla relazione dei competenti
ministeri, quello dell’Istruzione e della Salute.
La
Conferenza Unificata, il 16 giugno 2005, ha espresso una sostanziale
condivisione dell’impianto normativo, sollevando tuttavia l’obiezione
che lo strumento del regolamento non fosse il più idoneo ad
intervenire sulla materia. La proposta avanzata, in tale sede, era
quella di utilizzare le procedure previste dalla L. 131/2003 che
consente la stipula di intese per il conseguimento di obiettivi
comuni.
Il
19 luglio 2005, il Dipartimento per gli affari legislativi ha
confermato la necessità di regolamentare le procedure per
l’attestazione della certificazione, secondo quanto previsto dall’art.
88, comma 3 della
L. 400/98.
Il 3
agosto 2005 lo schema di D.P.C.M. è stato trasmesso al Consiglio di
Stato. Il parere sul testo, esaminato nell’adunanza del 29/8/2005, è
stato positivo, anche in considerazione dell’avvenuto confronto con la
Conferenza Unificata; tuttavia, venivano suggerite alcune modifiche.
Nello specifico il Consiglio di Stato chiedeva:
Forti perplessità Il Consiglio di Stato ha espresso anche in merito
all’art. 4 in cui si prevede che l’autorizzazione ai posti in deroga
al rapporto alunni/ insegnanti sia concessa solo sulla base di
certificati attestanti la gravità, che viene così definita “riduzione
dell’autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale”.
Pur
nella consapevolezza che detta formulazione riprende quanto previsto
dall’art. 35 della
L. 289, il Consiglio di Stato ha espresso forti
dubbi di costituzionalità. In merito si afferma che qualora il numero
degli alunni certificati aumenti, le dotazioni organiche devono essere
rapportate ai numeri reali; si dice, infatti,
“Il diritto costituzionale
all’istruzione non può essere infatti compresso a causa della
insufficienza delle dotazioni organiche”, e ancora “ Il diritto
all’istruzione di un alunno con handicap non può dipendere dalla
fortuna di nascere in un posto dove la concentrazione di handicap è
minore”.
Il
Consiglio di Stato ha avanzato, per ovviare al rischio di
incostituzionalità, due ipotesi:
Così
recita il testo “L’unico modo in
cui si può dare attuazione alla disposizione di cui all’art. 35, comma
7, è pertanto prevedere che nelle province eccedentarie siano
soppressi alcuni posti di sostegno e che altrettanti ne siano
istituiti nelle province dove si rileva il maggior bisogno. Ciò
che l’Amministrazione dell’istruzione può realizzare agevolmente solo
che la rilevazione degli alunni handicappati sia tempestiva. E’
noto infatti che l’organico dei docenti di sostegno è in larga parte
coperto da precari. Se invece il rapporto 1:138 fosse errato,
l’Amministrazione dovrebbe farsi carico di rettificarlo con apposite
iniziative legislative”
Con
il parere delle Commissioni cultura di Camera e Senato, a cui sono
stati trasmessi tutti gli atti, termina l’iter del provvedimento che
potrebbe a giorni essere licenziato dal Consiglio dei Ministri.
La
Camera ha approvato il testo senza alcuna osservazione, il Senato ha,
invece, nell’esprimere il proprio parere fatto alcune raccomandazioni
che riguardano:
Leggendo tutti gli atti
sopra riportati una domanda è lecita: il Governo terrà conto delle
indicazioni del Consiglio di Stato che solleva dubbi di
incostituzionalità e delle raccomandazioni del Senato della
Repubblica?
I
due organismi nell’esprimere il proprio parere hanno fatto proprio lo
spirito della L. 104/92 e del dettato costituzionale. Quel che è
certo, è che la Costituzione e la L. 104 non possono essere piegate
al tentativo di conciliare il diritto dei disabili all’istruzione con
le compatibilità economiche di un Governo che, durante l’intera
legislatura, ha limitato le tutele degli svantaggiati a favore di chi
più ha. |