Analisi e considerazioni

sul Decreto della Presidenza

del Consiglio dei Ministri

in attuazione  dell’art. 35 della L. 289 del 2002 .

di Fiammetta Colapaoli  da Proteo Fare Sapere del 30/11/2005

 

La questione della revisione delle modalità per la certificazione degli alunni disabili è stata posta con la Finanziaria per il 2003  (art. 35 della L. 289).

Una prima bozza di attuazione dell’articolo 35 fu ritirata dal Governo, per le proteste delle Associazioni delle persone disabili e delle OO.SS.. 

Da allora sono trascorsi due anni. 

Nel settembre 2005 è stato ufficializzato ed inviato alle Commissioni parlamentari lo schema del decreto “Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’art. 35, comma 7 della L. 289 del 27 dicembre 2002

Prima dell’invio al Parlamento, il Decreto aveva seguito l’iter di rito; era stato sottoposto al vaglio della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato, e accompagnato dalla relazione dei competenti ministeri, quello dell’Istruzione e della Salute. 

La Conferenza Unificata, il 16 giugno 2005, ha espresso una sostanziale condivisione dell’impianto normativo, sollevando tuttavia l’obiezione che lo strumento del regolamento non fosse il più idoneo ad intervenire sulla materia. La proposta avanzata, in tale sede, era quella di utilizzare le procedure previste dalla L. 131/2003 che consente la stipula di intese per il conseguimento di obiettivi comuni. 

Il 19 luglio 2005, il Dipartimento per gli affari legislativi ha confermato la necessità di regolamentare le procedure per l’attestazione della certificazione, secondo quanto previsto dall’art. 88, comma 3 della L. 400/98.

Il 3 agosto 2005 lo schema di D.P.C.M. è stato trasmesso al Consiglio di Stato. Il parere sul testo, esaminato nell’adunanza del 29/8/2005, è stato positivo, anche in considerazione dell’avvenuto confronto con la Conferenza Unificata; tuttavia, venivano suggerite alcune modifiche. Nello specifico il Consiglio di Stato chiedeva:

  • una modifica dell’art. 2, nella parte in cui si fissa il termine massimo di 30 giorni per l’effettuazione degli accertamenti;

  • l’eliminazione, già richiesta dagli Enti Locali, di espungere dall’art. 3 la individuazione delle ore di assistenza, in quanto pertinenza degli EE.LL.

Forti perplessità Il Consiglio di Stato ha espresso anche in merito all’art. 4 in cui si prevede che l’autorizzazione ai posti in deroga al rapporto alunni/ insegnanti sia concessa solo sulla base di certificati attestanti la gravità, che viene così definita “riduzione dell’autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale”.

Pur nella consapevolezza che detta formulazione riprende quanto previsto dall’art. 35 della L. 289, il Consiglio di Stato ha espresso forti dubbi di costituzionalità. In merito si afferma che qualora il numero degli alunni certificati aumenti, le dotazioni organiche devono essere rapportate ai numeri reali; si dice, infatti, “Il diritto costituzionale all’istruzione non può essere infatti compresso a causa della insufficienza delle dotazioni organiche”, e ancora “ Il diritto all’istruzione di un alunno con handicap non può dipendere dalla fortuna di nascere in un posto dove la concentrazione di handicap è minore”.  

Il Consiglio di Stato ha avanzato, per ovviare al rischio di incostituzionalità, due ipotesi:

  • nel rispetto della L. 449/97 che fissa il rapporto 1 a 138, va attuata un’attenta ricognizione delle necessità, al fine di effettuare delle compensazioni tra province; si potrebbe operare con una soppressione di posti nelle province eccedentarie, posti da destinarsi nelle province dove si rileva il maggior bisogno;

  • una revisione del rapporto 1:138.

Così recita il testo “L’unico modo in cui si può dare attuazione alla disposizione di cui all’art. 35, comma 7, è pertanto prevedere che nelle province eccedentarie siano soppressi alcuni posti di sostegno e che altrettanti ne siano istituiti nelle province dove si rileva il maggior bisogno. Ciò che l’Amministrazione dell’istruzione può realizzare agevolmente solo che la rilevazione degli alunni handicappati sia tempestiva. E’ noto infatti che l’organico dei docenti di sostegno è in larga parte coperto da precari. Se invece il rapporto 1:138 fosse errato, l’Amministrazione dovrebbe farsi carico di rettificarlo con apposite iniziative legislative.

Con il parere delle Commissioni cultura di Camera e Senato, a cui sono stati trasmessi tutti gli atti, termina l’iter del provvedimento che potrebbe a giorni essere licenziato dal Consiglio dei Ministri.

La Camera ha approvato il testo senza alcuna osservazione, il Senato ha, invece, nell’esprimere il proprio parere fatto alcune raccomandazioni che riguardano:

  • il coinvolgimento, al fine di individuare le risorse necessarie, di tutti i soggetti che hanno competenza in materia d’integrazione;

  • la predisposizione di “un coordinamento efficace a favore degli alunni in situazione di handicap, in un’ottica sistemica”;

  • che venga assicurato “un adeguato sostegno anche agli alunni con minore gravità, onde favorire lo sviluppo delle loro potenzialità”.

Leggendo tutti gli atti sopra riportati una domanda è lecita: il Governo terrà conto delle indicazioni del Consiglio di Stato che solleva dubbi di incostituzionalità e delle raccomandazioni del Senato della Repubblica?

I due organismi nell’esprimere il proprio parere hanno fatto proprio lo spirito della L. 104/92 e del dettato costituzionale. Quel che è certo, è che  la Costituzione e la L. 104 non possono essere piegate al tentativo di conciliare il diritto dei disabili all’istruzione con le compatibilità economiche di un Governo che, durante l’intera legislatura, ha limitato le tutele degli svantaggiati a favore di chi più ha.