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Diritto all'integrazione scolastica: Saranno i Tribunali amministrativi regionali a decidere sulle richieste di aumento delle ore di sostegno didattico per l’integrazione degli alunni con disabilità. L’ordinanza della Corte di cassazione spiegata da Salvatore Nocera. a cura di Salvatore Nocera, da Superabile del 28/4/2007
ROMA - Le sezioni unite della Cassazione civile, con ordinanza n.1144 dell'11 gennaio 2007, hanno accolto il ricorso per regolamento di giurisdizione relativo alle ordinanze dei Tribunali civili che aumentavano, in via di urgenza, le ore di sostegno didattico per l'integrazione degli alunni con disabilità. Ciò significa che per la Cassazione tali richieste non vanno più proposte davanti ai Tribunali civili, ma ai Tribunali amministrativi regionali. Ciò in forza degli articoli 33 e 35 del decreto legislativo n.80 del 1998, come modificati dall'articolo 7 della legge n. 205 del 2000, che attribuiscono ai Tar la competenza esclusiva (cioè della tutela degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi) riguardante "le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento dei pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose e delle controversie in materia di invalidità".
Quindi la Cassazione non ha negato l'esistenza
del diritto soggettivo al sostegno ma ha precisato che l'eventuale
richiesta in via d'urgenza di ore in più di sostegno non va rivolta al
Tribunale civile, bensì al Tar. Ciò non riduce le garanzie circa i
mezzi di prova da dedurre in giudizio, come ad esempio le consulenze
tecniche, né riduce gli interventi di urgenza, in attesa della
decisione di merito con sentenza, né preclude la richiesta contestuale
di risarcimento dei danni: tutte cose che sino ad oggi erano avvenute
avanti ai Tribunali civili. Tutto ciò continua ad essere possibile
anche davanti ai Tar, in quanto l'articolo 7, al comma 3, stabilisce
che il giudice amministrativo "può disporre l'assunzione dei mezzi di
prova previsti dal codice di procedura civile, nonché della consulenza
tecnica d'ufficio, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento".
E al comma 4 della legge 205/00 stabilisce che "il tribunale
amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce
anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del
danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica e agli
altri diritti patrimoniali consequenziali". Il termine "reintegrazione
in forma specifica" significa che il giudice può assegnare all'utente
del servizio pubblico la stessa prestazione oggetto del suo obbligo
legale, nel nostro caso l'aumento delle ore per le attività di
sostegno didattico. Nessun rischio quindi sull'indebolimento della
tutela giuridica del diritto all'integrazione scolastica, ma uno
strumento tecnico-giuridico, "la giurisdizione esclusiva del Tar", al
fine di evitare rimbalzi di competenze tra giudice amministrativo e
giudice ordinario.
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