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Diritto all'integrazione scolastica:
solo al Tar la competenza.

Saranno i Tribunali amministrativi regionali a decidere sulle richieste di aumento delle ore di sostegno didattico per l’integrazione degli alunni con disabilità. L’ordinanza della Corte di cassazione spiegata da Salvatore Nocera.

a cura di Salvatore Nocera, da Superabile del 28/4/2007

 

ROMA - Le sezioni unite della Cassazione civile, con ordinanza n.1144 dell'11 gennaio 2007, hanno accolto il ricorso per regolamento di giurisdizione relativo alle ordinanze dei Tribunali civili che aumentavano, in via di urgenza, le ore di sostegno didattico per l'integrazione degli alunni con disabilità. Ciò significa che per la Cassazione tali richieste non vanno più proposte davanti ai Tribunali civili, ma ai Tribunali amministrativi regionali. Ciò in forza degli articoli 33 e 35 del decreto legislativo n.80 del 1998, come modificati dall'articolo 7 della legge n. 205 del 2000, che attribuiscono ai Tar la competenza esclusiva (cioè della tutela degli interessi legittimi e dei diritti soggettivi) riguardante "le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento dei pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose e delle controversie in materia di invalidità".


Le garanzie non vengono ridotte

Quindi la Cassazione non ha negato l'esistenza del diritto soggettivo al sostegno ma ha precisato che l'eventuale richiesta in via d'urgenza di ore in più di sostegno non va rivolta al Tribunale civile, bensì al Tar. Ciò non riduce le garanzie circa i mezzi di prova da dedurre in giudizio, come ad esempio le consulenze tecniche, né riduce gli interventi di urgenza, in attesa della decisione di merito con sentenza, né preclude la richiesta contestuale di risarcimento dei danni: tutte cose che sino ad oggi erano avvenute avanti ai Tribunali civili. Tutto ciò continua ad essere possibile anche davanti ai Tar, in quanto l'articolo 7, al comma 3, stabilisce che il giudice amministrativo "può disporre l'assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, nonché della consulenza tecnica d'ufficio, esclusi l'interrogatorio formale e il giuramento". E al comma 4 della legge 205/00 stabilisce che "il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica e agli altri diritti patrimoniali consequenziali". Il termine "reintegrazione in forma specifica" significa che il giudice può assegnare all'utente del servizio pubblico la stessa prestazione oggetto del suo obbligo legale, nel nostro caso l'aumento delle ore per le attività di sostegno didattico. Nessun rischio quindi sull'indebolimento della tutela giuridica del diritto all'integrazione scolastica, ma uno strumento tecnico-giuridico, "la giurisdizione esclusiva del Tar", al fine di evitare rimbalzi di competenze tra giudice amministrativo e giudice ordinario.