La circolare esplicativa
della direttiva sui BES del 2012
di Salvatore Nocera Educazione & Scuola
7.3.2013
Subito dopo la
divulgazione della
Direttiva sui BES del 27 dicembre 2012, erano state sollevate da
più parti perplessità interpretative su alcuni passaggi della
stessa.
La
C M n. 8 del 6/3/2013 firmata dal Capodipartimento del MIUR la
dir gen Lucrezia Stellacci fuga quelle perplessità ed offre alle
scuole uno strumento operativo di notevole importanza, completando
il quadro di allargamento della normativa sull’inclusione scolastica
iniziatosi negli Anni ’70 del secolo scorso, ampliatosi con la l.n.
170/2010 e completato con la Direttiva del 27 Dicembre 2012, che
però deve essere letta necessariamente alla luce della presente
Circolare.
Pertanto in questo
commento si riporteranno numerosi brani della stessa, che merita la
massima diffusione, essendo stata inviata, oltre che ai destinatari
istituzionali ( Uffici scolastici regionali e Dirigenti scolastici)
anche alle Associazioni presenti nell’Osservatorio ministeriale per
l’inclusione scolastica, alle associazioni familiari e degli
studenti presenti nei rispettivi Forum, a voler significare che
l’inclusione è compito di tutta la società a partire dai compagni
degli alunni con BES e dalle loro famiglie.
La Circolare fin
dall’inizio insiste molto sullanecessità di un progetto educativo
didattico che deve essere predisposto per tutti gli alunni con
bisogni educativi speciali anche quelli che hanno uno svantaggio
culturale, personale o sociale.
Ecco la Circolare:
“In
questa nuova e più ampia ottica, il Piano Didattico
Personalizzato non può più essere inteso come mera
esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli
alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad
esempio, includere progettazioni didattico-educative calibrate
sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui
moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione
diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in
maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere
squisitamente didattico-strumentale.”
E , per fugare i rischi
di genericità applicative, la Circolare prosegue:
“Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il
Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno
opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base
di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di
evitare contenzioso.”
Si sottolinea la
necessità di motivazione e di verbalizzazione delle misure adottate.
La Circolare passa poi
a chiarire alcuni momenti urgenti dell’anno scolastico:
”Alunni
con DSA e disturbi evolutivi specifici
Per
quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA
rilasciata da una struttura privata, si raccomanda – nelle more
del rilascio della certificazione da parte di strutture
sanitarie pubbliche o accreditate – di adottare preventivamente
le misure previste dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio di
classe o il team dei docenti della scuola primaria ravvisino e
riscontrino, sulla base di considerazioni psicopedagogiche e
didattiche, carenze fondatamente riconducibili al disturbo.”
Qui si introduce un
temporaneo ruolo di supplenza dei docenti della classe ai ritardi
burocratici, fondato però su fondate valutazioni
pedagogico-didattiche; ma, è da intendersi che, a mio avviso, ove le
certificazioni ufficiali non dovessero pervenire, i docenti dovranno
alla fine valutare non confermando le misure compensative e
dispensative importanti che avevano anticipato. Ciò ovviamente per
evitare “ contenzioso” (come sopra detto) in presenza di uno di tali
alunni promossi da parte di compagni bocciati con analoghi problemi
di profitto.
E siccome la Direttiva
su questi aspetti non aveva molto approfondito, la Circolare
ulteriormente precisa:
“Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione
degli adempimenti connessi agli esami di Stato, le
certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del
31 marzo, come previsto all’art.1 dell’Accordo sancito in
Conferenza Stato-Regioni sulle certificazioni per i DSA (R.A. n.
140 del 25 luglio 2012).”
E’ da far presente che
analoga norma di buon senso pedagogico dovrebbe essere applicata
anche agli alunni con disabilità in attesa di certificazione
ufficiale.
La Circolare passa poi
a fornire chiarimenti per gli alunni con svantaggio culturale e
socioeconomico o personale, che la parte innovativa della Direttiva
sui BES:
“Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale
Si
vuole inoltre richiamare ulteriormente l’attenzione su
quell’area dei BES che interessa lo svantaggio socioeconomico,
linguistico, culturale. La Direttiva, a tale proposito, ricorda
che “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può
manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici,
biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali,
rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e
personalizzata risposta”. Tali tipologie di BES dovranno essere
individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una
segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben
fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.
Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano
difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana
– per esempio alunni di origine straniera di recente
immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro
sistema scolastico nell’ultimo anno – è parimenti possibile
attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che
adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad
esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove
la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura,
ecc.), con le stesse modalità sopra indicate.
In tal caso si avrà cura di monitorare l’efficacia degli
interventi affinché siano messi in atto per il tempo
strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni
di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei
casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente
aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e
didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti
compensativi e misure dispensative.
In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove
scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico
disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto
dall’art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate
Linee guida. Si rammenta, infine, che, ai sensi dell’articolo 5
del DPR n. 89/2009, le 2 ore di insegnamento della seconda
lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado
possono essere utilizzate anche per potenziare l’insegnamento
della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso
delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua
italiana, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche.”
E’ appena il caso di
ricordare che le norme sopra citate precisano inequivocabbilmente
che, qualora un alunno con DSA ( e quindi anche quelli con gli
ulteriori BES ) chieda ed ottenga non la semplice “ dispensa“ ma
“l’esonero“ dallo studio di una lingua straniera (ad eccezione degli
stranieri) non potrà conseguire il diploma , potendo ricevere come
già avviene per gli alunni con disabilità certificata un semplice
attestato coi crediti formativi maturati.
Quindi la Circolare
passa agli aspetti organizzativi a livello di singola scuola e di
territorio:
“AZIONI
A LIVELLO DI SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA
Per
perseguire tale “politica per l’inclusione”, la Direttiva
fornisce indicazioni alle istituzioni scolastiche, che
dovrebbero esplicitarsi, a livello di singole scuole, in alcune
azioni strategiche di seguito sintetizzate.
1.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 15 comma 2 della L.
104/92, i compiti del Gruppo di lavoro e di studio d’Istituto (GLHI)
si estendono alle problematiche relative a tutti i BES. A
tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse
specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni
strumentali, insegnanti per il sostegno, AEC, assistenti alla
comunicazione, docenti “disciplinari” con esperienza e/o
formazione specifica o con compiti di coordinamento delle
classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di
convenzionamento con la scuola), in modo da assicurare
all’interno del corpo docente il trasferimento capillare delle
azioni di miglioramento intraprese e un’efficace capacità di
rilevazione e intervento sulle criticità all’interno delle
classi.
Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di
lavoro per l’inclusione (in sigla GLI) e svolge le seguenti
funzioni:
-
rilevazione dei BES presenti nella scuola;
-
raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi
posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento
organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni
strategiche dell’Amministrazione;
-
focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi
sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
-
rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di
inclusività della scuola;
-
raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli
GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi
dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte
in sede di definizione del PEI come stabilito dall’art. 10 comma
5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 ;
-
elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività
riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine
di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno).
A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità
e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica
operati nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi
globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche,
istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività
generale della scuola nell’anno successivo. Il Piano sarà quindi
discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai
competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la
richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni
territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di
competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in
vigore o altre specifiche intese sull’integrazione scolastica
sottoscritte con gli Enti Locali. A seguito di ciò, gli Uffici
Scolastici regionali assegnano alle singole scuole globalmente
le risorse di sostegno secondo quanto stabilito dall’ art 19
comma 11 della Legge n. 111/2011.
Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente
assegnate alla scuola – ovvero, secondo la previsione dell’art.
50 della L.35/2012, alle reti di scuole -, il Gruppo provvederà
ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente
scolastico procederà all’assegnazione definitiva delle risorse,
sempre in termini “funzionali”.
A tal punto i singoli GLHO completeranno la redazione del PEI
per gli alunni con disabilità di ciascuna classe, tenendo conto
di quanto indicato nelle Linee guida del 4 agosto 2009.”
(…)”
All’inizio di ogni anno scolastico il Gruppo propone al Collegio
dei Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e
delle attività da porre in essere, che confluisce nel Piano
annuale per l’Inclusività; al termine dell’anno scolastico, il
Collegio procede alla verifica dei risultati raggiunti.”
E’ questo uno dei
passaggi più significativi della Circolare, poiché richiama,
potenziandolo, il ruolo dei GLHI, troppo spesso ancora ignorati in
alcune scuole attribuendogli i compiti inclusivi anche per tutti gli
altri casi di BES (denominandolo ora GLI, gruppo di lavoro per
l’inclusione).
La Circolare evidenzia
anche il ruolo di programmazione e verifica didattica del Collegio
dei docenti. Da ciò discende che presto il MIUR con l’Osservatorio
scolastico dovrebbero evidenziare alcuni indicatori strutturali, di
processo e di esito per valutare la qualità dell’inclusione
realizzata nelle singole classi e nelle singole scuole, anche ai
fini dell’autovalutazione, oltre che della valutazione delle
famiglie e di un soggetto terzo che inserisca tale valutazione in
quella generale del sistema di istruzione.
La Circolare poi
fornisce indicazioni per il POF delle singole scuole:
“2.
Nel P.O.F. della scuola occorre che trovino
esplicitazione:
-
un concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato su
una attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su
obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della
trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti
dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi,
dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle
relazioni tra docenti, alunni e famiglie;
- criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse
professionali presenti, privilegiando, rispetto a una logica
meramente quantitativa di distribuzione degli organici, una
logica “qualitativa”, sulla base di un progetto di inclusione
condiviso con famiglie e servizi sociosanitari che recuperi
l’aspetto “pedagogico” del percorso di apprendimento e l’ambito
specifico di competenza della scuola;
- l’impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di
prevenzione concordate a livello territoriale.
3.
La rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di
inclusività della scuola sono finalizzate ad accrescere la
consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e
la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla
qualità dei “risultati” educativi. Da tali azioni si potranno
inoltre desumere indicatori realistici sui quali fondare piani
di miglioramento organizzativo e culturale. A tal fine possono
essere adottati sia strumenti strutturati reperibili in rete
[come l’”Index per l’inclusione” o il progetto “Quadis”
(http://www.quadis.it/jm/)], sia concordati a livello
territoriale. Ci si potrà avvalere inoltre delll’approccio
fondato sul modello ICF dell’OMS e dei relativi concetti di
barriere e facilitatori.”
Viene qui ricondotto ad
unità il percorso normativo di segnalazione, richiesta, assegnazione
alla scuola e da questa alle singole classi delle risorse per
un’inclusione di qualità.
La Circolare dedica la
sua ultima parte ai chiarimenti della Direttiva sul tuolo dei CTS,
Centri territoriali di supporto. E’ chiarito che essi sono collegati
e coordinati coi GLIP, di cui all’art 15 commi 1,3 e 4 della L.nn.
104/92 che, proprio in forza di tale norma estendono le loro
competenze anche ai DSA ed agli altri BES. Si precisa che i CTI,
Centri territoriali per l’inclusione di tutti gli alunni con BES, a
livello di reti di scuole, si debbono collegare con altri organismi
precedentemente costituiti per i soli alunni con disabilità. Si
insiste molto sul coordinamento a livello regionale di tutti questi
organismi tramite i GLIR, inizialmente previsti dalle Linee-guida
del 4 Agosto 2009, opportunamente più volte richiamate, per i soli
alunni con disabilità.
In conclusione,
trattasi di una circolare organica che dovrebbe giovare alla
diffusione ed al potenziamento del processo inclusivo italiano.
Si ringraziano i
Dirigenti generali e gli esperti che hanno saputo formulare questo
testo e ci si augura che il nuovo Ministro ed i Dirigenti generali
ministeriali vorranno applicarle, farle applicare ed ulteriormente
approfondire.