L’assistenza materiale ed igienica

agli alunni con disabilità

continua a spettare ai collaboratori scolastici,

anche se il Tribunale di Catanzaro

la pensa diversamente.

Salvatore Nocera, da Educazione & Scuola del 12/12/2005

 

            Con sentenza del 25 Febbraio 2004 il tribunale di Catanzaro ha condannato un Comune ad assicurare ad un alunno con disabilità l’assistenza materiale ed igienica che non era stata fornita dalla scuola tramite un collaboratore scolastico, come richiesto dai genitori.

            La sentenza è interessante per diversi aspetti, taluni anche assai problematici.

            L’aspetto più interessante è che il tribunale afferma la propria competenza a trattare in via d’urgenza la richiesta di assistenza igienica e materiale. Mentre si hanno numerosi precedenti in tal senso con riguardo  all’aumento di ore di  sostegno didattico, scarsi sono i precedenti con riguardo alla fattispecie dell’assistenza igienica.

            Altro aspetto di pregio è costituito dall’affermazione secondo la quale deve essere garantito il rispetto del genere, maschile o femminile, dell’alunno per assegnare un assistente igienico  e materiale dello stesso genere. Su questo aspetto mi pare che non vi siano precedenti .

            Ma l’aspetto che lascia perplessi è quello fondamentale della decisione. Infatti il tribunale, basandosi sull’art 42 del DPR n. 616/77, espressamente richiamato dall’art 13 comma 3 della L.n. 104/92, afferma che l’obbligo dell’assistenza agli alunni con disabilità, ivi compresa quella igienica e materiale, spetti ai comuni e non alle istituzioni scolastiche, alle quali pure era stata richiesta dai genitori.Ora su questo punto sia consentito dissentire dal tribunale.

            Infatti, se è vero che le norme citate prospettano l’obbligo dell’assistenza a carico dei Comuni, è pur vero che la L.n. 124/99 all’art 8  trasferisce ai ruoli dello stato i collaboratori scolastici dipendenti dagli enti locali, che prestavano servizio nelle scuole statali, con le stesse mansioni e profili professionali posseduti all’atto del trasferimento.

            Ora, all’atto del trasferimento,  quei ”bidelli”, quindi denominati “collaboratori scolastici”  svolgevano proprio i compiti di assistenza igienica e materiale agli alunni con disabilità  integrati nelle scuole comuni. A seguito di tale norma, il Ministero  della pubblica Istruzione emanò la nota ministeriale prot  n. 3390/01 totalmente dedicata proprio a chiarire i compiti di assistenza igienica e materiale spettanti ai collaboratori scolastici, ormai dipendenti dall’amministrazione scolastica e non più dai Comuni. Tali due norme, quella primaria e quella secondaria amministrativa sono anteriori alla decisione del tribunale e sembra assai strano che né il comune convenuto, poi condannato, né il tribunale se ne siano ricordati.

            A conferma di quanto detto, gli stessi sindacati dei lavoratori della scuola hanno sottoscritto il CCNL del 24 Luglio 2003 ( in G U n. 188/03), che all’art 47 allegato “A” espressamente fissa le  le funzioni e le mansioni dei collaboratori scolastici, prevedendo espressamente l’assistenza igienica e materiale rientrante fra tali mansioni.

            Ed a tal proposito il tribunale esplicita un principio  di diritto , secondo il quale i contratti collettivi fanno nascere solo diritti efd obblighi fra le parti , cioè fra amministrazione scolastica e collaboratori scolastici e non nei confronti dei terzi, cioè gli alunni con disabilità. In vero, precisa il tribunale che il CCNL potrebbe intendersi come un contratto a favore di terzo ai sensi  dell’art 1411 del Codice civile; però in tal caso il terzo, la famiglia dello studente, acquisterebbe diritti solo nei confronti del collaboratore scolastico e non anche nei confronti dell’amministrazione.

Ora, se questa affermazione è vera, non è men vera quella secondo cui chi promette , come l’amministrazione scolastica, un fatto altrui, cioè del collaboratore scolastico, è obbligato a garantire il terzo in caso di inadempimento del collaboratore scolastico e quindi la responsabilità contrattuale dell’amministrazione scolastica torna nuovamente a riemergere, fermo restando comunque il   diritto  diretto dell’alunno   verso l’amministrazione scolastica, e quindi del dirigente, in forza dell’art 8 L.n. 124/99 e della nota ministeriale già citate.

Insisto molto su questo aspetto, perché ci son voluti oltre 4 anni dalla L.n. 124/99 per chiarire definitivamente la responsabilità dell’amministrazione scolastica  e non dei  comuni in materia di assistenza igienica e, materiale e non vorrei che una sentenza di un Tribunale dovesse rimandare in alto mare tutta la vicenda, favorendo nuovi conflitti interistituzionali a tutto danno degli alunni con disabilità.

            Mi spiace per il comune che, invece di vincere la causa  , COME AVREBBE DOVUTO   sulla base delle norme citate, ha dovuto pagare oltre che lo stipendio per l’assistenza igienica, anche le spese di causa.

Ma mi spiacerebbe assai di più se a causa di questa pronuncia, a mio avviso  errata, del tribunale di Catanzaro, alcuni Dirigenti scolastici volessero dichiarare la loro non responsabilità nel fornire l’assistenza igienica agli alunni con disabilità, scaricandola sui comuni e, lasciando nelle more delle ulteriori dispute, privi di assistenza gli alunni.

Sarà bene che il Ministero dell’Istruzione ribadisca ulteriormente ai Dirigenti scolastici i loro doveri.