Analisi di una sentenza. La recente sentenza del Tribunale civile di Cagliari, che Superabile ha integralmente pubblicato, ha respinto il ricorso del ministero dell'Istruzione, ribadendo così che il sostegno a scuola è un diritto soggettivo e inviolabile. L'analisi di Salvatore Nocera, punto per punto, all'ordinanza. Salvatore Nocera, Superabile del 21/10/2005
Il Tribunale civile di Cagliari con un’ordinanza
depositata il 4 Ottobre 2005 ha rigettato un reclamo
dell’amministrazione scolastica contro il provvedimento cautelare che
la obbliga a dare il massimo possibile delle ore di sostegno
didattico. L’ordinanza è di estremo interesse, perché è molto ampia ed
affronta molti problemi dando approfondimenti alle ragioni sostenute
in precedenti ordinanze e sentenze. 1 - Nel primo punto la decisione illustra i fatti e cioè il ricorso di urgenza dei genitori di alunni con disabilità che chiedevano un numero di ore di sostegno superiore a quello assegnato dall’Ufficio scolastico regionale; l’amministrazione, appena iniziatala discussione del ricorso, aumentava le ore, ma non nella misura massima richiesta e, a seguito della prima decisione provvisoria nominava per il massimo di ore un doicente non specializzato. Però contestualmente interponeva reclamo contro la decisione, sostenendo che il tribunale civile non era competente a decidere, trattandosi di un semplice diritto affievolito dello studente la cui eventuale violazione pertanto doveva essere giudicata dal TAR.
2 - Col secondo motivo della decisione il
tribunale smonta le tesi ministeriali, dimostrando che invece l’alunno
ha un diritto soggettivo pieno, costituzionalmente garantito, la cui
violazione va giudicata dal giudice civile. Cita a conforto di tale
tesi la sentenza della Corte costituzionale n. 2004/04, che ha
affermato questo principio e la sentenza della Corte costituzionale n.
215/87 che ha affermato l’esistenza del diritto allo studio degli
alunni con disabilità. A sostegno dell’esistenza del diritto cita
inoltre numerose leggi, tra cui la L.n.- 104/92, la L.n. 59/97, art.
21, sull’autonomia scolastica, il cui regolamento, approvato con dpr
n. 275/99 espressamente richiama il diritto all’integrazione
scolastica; cita altresì numerose norme del testo unico del 1994n.
497, che richiamano espressamente tale diritto, la L.n.- 449/97,
nonché la Legge di riforma della scuola n. 53/03 ed il decreto
delegato n. 76/95 che, unitamente a molte norme secondarie, come il d
m n. 331/98, fanno espressa menzione del diritto all’integrazione
scolastica. Cita infine una serie di norme internazionali, come la
carta dei diritti dell’Uomo dell’ONU, la Convezione europea dei
diritti dell’uomo, la Costituzione dell’Unione europea, la carta
europea dei diritti sociali, che egualmente garantiscono il diritto
allo studio delle persone con disabilità.
3 - Nel punto 3 il tribunale si diffonde
nell’enucleare il contenuto del diritto all’integrazione scolastica; e
questa è una novità in ordinanze di questo tipo e, forse, anche in
molte sentenze frettolose. Il diritto si estrinseca nell’obbligo
dell’amministrazione di fornire un docente specializzato e
qualificato; di fornirlo per la durata necessaria proporzionale “alla
natura e consistenza della minorazione ed alla capacità complessiva
individuale residua”. La violazione di tale contenuto comporta
l’obbligo per l’amministrazione di risarcire il danno subito
dall’alunno per una prestazione insufficiente, risarcimento che non
deve avvenire solo in denaro, ma, data l’urgenza del procedimento
provvisorio, in forma specifica, cioè con la concessione di un maggior
numero di ore di sostegno, svolte da un docente qualificato, come
avviene in via d’urgenza e preventiva per la tutela del diritto alla
salute; cita a tale proposito una sfilza di sentenze della Corte di
cassazione. Il danno arrecato dall’amministrazione con la sua
prestazione incompleta per numero e qualità, è extra contrattuale ai
sensi dell’art 2043 del codice civile.
4 - Nel punto 4 il Tribunale rigetta l’obiezione
dell’amministrazione secondo la quale così facendo il Giudice
ordinario ordinerebbe all’amministrazione un determinato
comportamento, cosa vietata dalla legge. Il Tribunale, senza negare il
principio legislativo, precisa però che qui non si impone
all’amministrazione di copmpiere un atto amministrativo che, per legge
, è rimesso alla sua discrezionalità; più semplicemente, si tratta di
imporre un’azione materiale, consistente in un atto dovuto, cioè la
nomina di un docente, ad es. prendendolo dalla graduatoria, in quanto
tale nomina è dovuta per legge in presenza della certificazione di
handicap, della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e
del Piano educativo individualizzato. 5 - Col punto 5 il tribunale rintuzza l’accusa dell’amministrazione di aver voluto andare oltre le richieste dei ricorrenti, dal momento che ha preteso l’assegnazione di docenti specializzati, che i ricorrenti non avevano richiesto. Il tribunale precisa che la specializzazione è prevista per legge e deve quindi essere assegnato un docente specializzato se si vuole il rispetto pieno del diritto allo studio. Questo punto è di estremo interesse e costituisce un precedente importantissimo, dal momento che purtroppo, oltre un terzo dei docenti per il sostegno non è specializzato. Se tutti i genitori ai cui figli è stato assegnato un docente non specializzato facessero causa all’amministrazione, chiedendo il risarcimento dei danni per ciò, il danno per l’erario sarebbe enormemente superiore ad ogni immaginazione. 6 - Il punto 6 è assai articolato ed interessantissimo. Il tribunale, per concedere un provvedimento provvisorio, deve acclarare che esiste almeno una parvenza di buon diritto del ricorrente, che poi verrà accertato pienamente nel successivo processo di merito, che richiede molto più tempo, e deve pure accertare che vi sia un danno derivante dal ritardo della decisione di merito e quindi pronuncia il provvedimento provvisorio.
Quanto al primo aspetto, il tribunale dimostra
che il buon diritto si palesa immediato dalla circostanza che sia la
diagnosi funzionale, che il profilo dinamico funzionale e soprattutto
il piano educativo individualizzato presentano un quadro chiaro dei
bisogni degli alunni interessati e un’analita indicazione di risorse
necessarie a far fronte a tali bisogni; il tutto indicato secondo
quanto previsto dalle leggi vigenti. |