Analisi di una sentenza.

La recente sentenza del Tribunale civile di Cagliari, che Superabile ha integralmente pubblicato, ha respinto il ricorso del ministero dell'Istruzione, ribadendo così che il sostegno a scuola è un diritto soggettivo e inviolabile. L'analisi di Salvatore Nocera, punto per punto, all'ordinanza.

Salvatore Nocera, Superabile del 21/10/2005

 

Il Tribunale civile di Cagliari con un’ordinanza depositata il 4 Ottobre 2005 ha rigettato un reclamo dell’amministrazione scolastica contro il provvedimento cautelare che la obbliga a dare il massimo possibile delle ore di sostegno didattico. L’ordinanza è di estremo interesse, perché è molto ampia ed affronta molti problemi dando approfondimenti alle ragioni sostenute in precedenti ordinanze e sentenze.

Il testo si suddivide in 7 punti:

1 -  Nel primo punto la decisione illustra i fatti e cioè il ricorso di urgenza dei genitori di alunni con disabilità che chiedevano un numero di ore di sostegno superiore a quello assegnato dall’Ufficio scolastico regionale; l’amministrazione, appena iniziatala discussione del ricorso, aumentava le ore, ma non nella misura massima richiesta e, a seguito della prima decisione provvisoria nominava per il massimo di ore un doicente non specializzato. Però contestualmente interponeva reclamo contro la decisione, sostenendo che il tribunale civile non era competente a decidere, trattandosi di un semplice diritto affievolito dello studente la cui eventuale violazione pertanto doveva essere giudicata dal TAR.

2 - Col secondo motivo della decisione il tribunale smonta le tesi ministeriali, dimostrando che invece l’alunno ha un diritto soggettivo pieno, costituzionalmente garantito, la cui violazione va giudicata dal giudice civile. Cita a conforto di tale tesi la sentenza della Corte costituzionale n. 2004/04, che ha affermato questo principio e la sentenza della Corte costituzionale n. 215/87 che ha affermato l’esistenza del diritto allo studio degli alunni con disabilità. A sostegno dell’esistenza del diritto cita inoltre numerose leggi, tra cui la L.n.- 104/92, la L.n. 59/97, art. 21, sull’autonomia scolastica, il cui regolamento, approvato con dpr n. 275/99 espressamente richiama il diritto all’integrazione scolastica; cita altresì numerose norme del testo unico del 1994n. 497, che richiamano espressamente tale diritto, la L.n.- 449/97, nonché la Legge di riforma della scuola n. 53/03 ed il decreto delegato n. 76/95 che, unitamente a molte norme secondarie, come il d m n. 331/98, fanno espressa menzione del diritto all’integrazione scolastica. Cita infine una serie di norme internazionali, come la carta dei diritti dell’Uomo dell’ONU, la Convezione europea dei diritti dell’uomo, la Costituzione dell’Unione europea, la carta europea dei diritti sociali, che egualmente garantiscono il diritto allo studio delle persone con disabilità.
Di sfuggita il tribunale accenna alla non necessità di disapplicare norme italiane in contrasto con quelle europee ed internazionali, giacché le norme italiane sull’integrazione scolastica concordano pienamente coi principi contenuti nelle norme internazionali.

3 - Nel punto 3 il tribunale si diffonde nell’enucleare il contenuto del diritto all’integrazione scolastica; e questa è una novità in ordinanze di questo tipo e, forse, anche in molte sentenze frettolose. Il diritto si estrinseca nell’obbligo dell’amministrazione di fornire un docente specializzato e qualificato; di fornirlo per la durata necessaria proporzionale “alla natura e consistenza della minorazione ed alla capacità complessiva individuale residua”. La violazione di tale contenuto comporta l’obbligo per l’amministrazione di risarcire il danno subito dall’alunno per una prestazione insufficiente, risarcimento che non deve avvenire solo in denaro, ma, data l’urgenza del procedimento provvisorio, in forma specifica, cioè con la concessione di un maggior numero di ore di sostegno, svolte da un docente qualificato, come avviene in via d’urgenza e preventiva per la tutela del diritto alla salute; cita a tale proposito una sfilza di sentenze della Corte di cassazione. Il danno arrecato dall’amministrazione con la sua prestazione incompleta per numero e qualità, è extra contrattuale ai sensi dell’art 2043 del codice civile.

Su questo punto, forse sarebbe stata opportuna una maggiore attenzione alla natura del rapporto che si instaura fra scuola e cliente all’atto dell’iscrizione. Tutti siamo ormai d’accordo che trattasi di un vero e proprio contratto, dal quale nascono diritti e doveri reciproci, tra i quali quello, per l’ammi istrazione, di fornire docenti per il sostegno qualificati e per il numero di ore necessarie. In tal caso il comportamento scorretto dell’amministrazione può, a mio modesto avviso, come violazione contrattuale, la quale qualificazione rende più agevole la posizione processuale della famiglia che chiama in giudizio l’amministrazione. All’obiezione dell’amministrazione secondo la quale per poter chiedere il risarcimento del danno extracontrattuale occorrerebbe il previo annullamento dell’atto amministrativo, che non può essere pronunciato dal giudice ordinario, essendo riservato solo ai TAR, il tribunale risponde che il risarcimento riguarda non tanto l’atto illegittimo, ma il comportamento lesivo posto in essere dall’amm9in istrazione e quindi esso non richiede il previo annullamento dell’atto.

4 - Nel punto 4 il Tribunale rigetta l’obiezione dell’amministrazione secondo la quale così facendo il Giudice ordinario ordinerebbe all’amministrazione un determinato comportamento, cosa vietata dalla legge. Il Tribunale, senza negare il principio legislativo, precisa però che qui non si impone all’amministrazione di copmpiere un atto amministrativo che, per legge , è rimesso alla sua discrezionalità; più semplicemente, si tratta di imporre un’azione materiale, consistente in un atto dovuto, cioè la nomina di un docente, ad es. prendendolo dalla graduatoria, in quanto tale nomina è dovuta per legge in presenza della certificazione di handicap, della diagnosi funzionale, del profilo dinamico funzionale e del Piano educativo individualizzato.

E qui l’ordinanza si rifà a quella che è ormai l’argomentazione nota di numerosissime ordinanze simili e cioè che, in presenza di un diritto soggettivo, costituzionalmente garantito, l’amministrazione non può affievolirlo, come avviene per i diritti “affievoliti”, ma un suo comportamento contrario alla realizzazione del diritto diviene violazione dello stesso e fa nascere il diritto dello studente al risarcimento del danno materiale e morale.

5 - Col punto 5 il tribunale rintuzza l’accusa dell’amministrazione di aver voluto andare oltre le richieste dei ricorrenti, dal momento che ha preteso l’assegnazione di docenti specializzati, che i ricorrenti non avevano richiesto. Il tribunale precisa che la specializzazione è prevista per legge e deve quindi essere assegnato un docente specializzato se si vuole il rispetto pieno del diritto allo studio. Questo punto è di estremo interesse e costituisce un precedente importantissimo, dal momento che purtroppo, oltre un terzo dei docenti per il sostegno non è specializzato. Se tutti i genitori ai cui figli è stato assegnato un docente non specializzato facessero causa all’amministrazione, chiedendo il risarcimento dei danni per ciò, il danno per l’erario sarebbe enormemente superiore ad ogni immaginazione.

6 - Il punto 6 è assai articolato ed interessantissimo. Il tribunale, per concedere un provvedimento provvisorio, deve acclarare che esiste almeno una parvenza di buon diritto del ricorrente, che poi verrà accertato pienamente nel successivo processo di merito, che richiede molto più tempo, e deve pure accertare che vi sia un danno derivante dal ritardo della decisione di merito e quindi pronuncia il provvedimento provvisorio.

Quanto al primo aspetto, il tribunale dimostra che il buon diritto si palesa immediato dalla circostanza che sia la diagnosi funzionale, che il profilo dinamico funzionale e soprattutto il piano educativo individualizzato presentano un quadro chiaro dei bisogni degli alunni interessati e un’analita indicazione di risorse necessarie a far fronte a tali bisogni; il tutto indicato secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Quanto al secondo aspetto, quello dell’ammissione di un danno, questo esiste, dal momento che, attendere l’esito del procedimento di merito, vanificherebbe il diritto degli studenti. Inoltre il comportamento dell’amministrazione, prima omissivo nella nomina del docente per un massimo numero di ore e poi di resistenza col reclamo contro la prima ordinanza di urgenza, non pongono dubbi circa il danno che subirebbero gli studenti durante le more del processo di merito.

Questo punto è interessantissimo, perché è la prima volta, per quanto io ricordi, che un tribunale scende tanto in dettaglio circa il valore della diagnosi funzionale e del Piano educativo individualizzato ai fini della realizzazione spontanea del diritto allo studio dell’alunno ed, in caso di omissioni dell’amministrazione, ai fini della realizzazione coattiva, anche in via d’urgenza. Molti Dirigenti scolastici che ritengono tali atti inutili lungaggini burocratiche e che li fanno predisporre dal solo insegnante per il sostegno, in violazione della norma dell’art. 12 comma 5 L.n. 104/92 che vuole la presenza di tutti i docenti, degli operatori sociosanitari e della famiglia, hanno materia per riflettere su come evitare simili processi e la richiesta di simili risarcimenti di danni. Molti Direttori scolastici regionali hanno pure materia per riflettere sulla tirchieria con cui centellinano le ore di sostegno.

Ma ancor più ha da riflettere il Ministero, giacché sentenze tanto dure non vi sarebbero, se l’amministrazione garantisse una formazione di tutti i docenti curricolari, i quali debbono prendersi in carico il progetto d’integrazione scolastica dei “propri” alunni con disabnilità, invece di delegarlo totalmente all’insegnante per il sostegno. In mancanza di una seria e qualificata presa in carico da parte di tutto il consiglio di classe, fanno bene i genitori a chiedere ed i Tribunali a concedere il massimo delle ore di sostegno possibile, perché altrimenti gli studenti rimarrebbero isolati in classe o inviati fuori della coplasse, come illegittimamente purtroppo avviene ancora troppo spesso.

Il MIUR quindi non si lamenti per l’eccessiva invadenza della Magistratura, perché la causa prima di questa supplenza è costituita da una totale mancanza di politica organica sulla qualità dell’integrazione scolastica.