Accesso ai documenti.
FAQ da Educazione & Scuola del 19/4/2006
E' prevista la possibilità di vedere i documenti custoditi presso le amministrazioni pubbliche. Chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti puo’ chiedere, ai sensi della Legge 241/90, di accedere ai documenti amministrativi ed anche di averne copia. Utili le circolari del M.P.I. (278/92, 163/93, e 94/94); il prezzo delle fotocopie e’ fissato in € … per pagina. Un docente che voglia prendere visione di documenti che riguardano concorsi, nomine o altro può farne richiesta scritta citando la legge e motivando il proprio interesse. Per gli atti che riguardano l’Istituto si può fare riferimento al proprio status di membro del Collegio Docenti (vedi COLLEGIO DOCENTI per le competenze). Anche i membri del Consiglio di Istituto hanno diritto ad avere, con congruo anticipo, copia degli atti riguardanti l'O.d.G. delle sedute (gratuitamente: sentenza TAR Sicilia del 12/4/97). L’Amministrazione (dirigente scolastico, Provveditore, Ministro) può opporre differimento (se l’atto è in fase di preparazione), diniego (se le informazioni contenute nell’atto sono tutelate da segreto); in ogni caso deve motivare questo comportamento tramite una comunicazione scritta . Il diniego non può riguardare gli atti di organi collegiali (parere del 31/12/95 della Commissione per l'Accesso, costituita presso la dirigente scolastico del Consiglio dei Ministri). La risposta deve essere data entro 30 giorni (art. 25, comma 4, L.241/90). Richiamandosi alla stessa legge, famiglie e studenti possono visionare e/o ottenere copia di atti che li riguardino (compiti, parti di registro, verbali dei consigli di classe: insomma, ogni atto relativo alla valutazione degli studenti).
NORMATIVA Legge 7 agosto 1990, n. 241. Norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi Modifiche al regolamento sull'accesso agli atti Sta per essere pubblicato il Dpr recante modifiche al regolamento sull'accesso agli atti, previsto dalla recente novella alla legge 241 del 1990, approvata con legge 15 del 2005 (poi parzialmente modificata con il "decreto competitività", DL n. 35 del 2005 convertito con modifiche dalla legge 80 del 2005) C.M. 13 novembre 1990, n. 57342/7.463, (Funz. Pubbl.) C.M. 5 dicembre 1990, n. 58307.7.463, (Funz. Pubbl.) C.M. n. 2 del 4 gennaio 1991 - Circolare del Dipartimento per la Funzione Pubblica c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 60328/7 463 del 7 gennaio 1991 - Procedimento amministrativo. Accesso ai documenti amministrativi Articolo 24 legge 7 agosto 1990 n. 241 C.M. 8 gennaio 1991, n. 60397/7-463, (Funz. Pubbl.) C.M. 14 febbraio 1991, n. 30, prot. n. 402 C.M. n. 57 del 7 marzo 1991 - Regolamenti previsti dagli artt. 19, 20 e 24 D.P.R. n. 352 del 27 giugno 1992 Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 C.M. n. 278 del 30 settembre 1992 prot. n. 725 - Accesso ai documenti amministrativi C.M. n. 163 del 25 maggio 1993 prot. n. 94 - Rilascio copia documenti amministrativi e rimborso spese di riproduzione C.M. n. 94 del 17 marzo 1994 prot. n. 46 - Pagamento dell'imposta di bollo sull'istanza di accesso e sulle copie di documenti amministrativi rilasciate ai sensi della legge 241/90 C.M. n. 164 del 6 maggio 1994 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Parere su art. 22 della legge n. 241/90 Sentenza 8 luglio 1994 Sentenza 23 dicembre 1994
GIURISPRUDENZA Sentenza 23 dicembre 1994. - Accesso all'atto amministrativo - Comportamento omissivo dell'amministrazione - Silenzio-rifiuto. “Qualora l'amministrazione mantenga un comportamento omissivo a fronte dell'istanza dell'interessato di accesso alla documentazione amministrativa, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 25 comma 4, si configura l'ipotesi di silenzio-rifiuto (rectius: rigetto), contro il quale è proponibile il ricorso di cui è previsione nella stessa norma, ancorchè‚ l'amministrazione in pendenza del termine di trenta giorni ad essa concesso per provvedere sull'istanza, siasi limitata a rendere noto lo stato del procedimento, riservandosi di comunicare ulteriormente le modalità di accesso”.
Sentenza 8 luglio 1994 (TAR Lazio). - Atto amministrativo – Accesso agli elaborati scritti ”Ai sensi dell'art. 22, legge 7 agosto 1990, n. 241, chiunque abbia interesse ha il diritto di esercitare l'accesso ai documenti amministrativi mediante esame ed estrazione di copia degli stessi; n‚ può dubitarsi che i compiti degli alunni con giudizi espressi dagli insegnanti e le eventuali correzioni apportate, costituiscano documenti amministrativi; ciò posto, deve affermarsi il diritto dell'alunno o del genitore esercente la potestà di ottenere copia degli elaborati scritti al fine di consentire la tutela della propria posizione soggettiva allorchè‚ la valutazione degli stessi sia ritenuta errata. L'art. 22, legge 7 agosto 1990, n. 241, nel prevedere l'accesso ai documenti, non distingue tra atti amministrativi finali e atti intermedi; contempla, anzi, anche gli atti interni e qualunque atto che, pur se non formato dalla pubblica amministrazione, sia tuttavia utilizzato ai fini dell'attività amministrativa; ciò consente di affermare che il diritto di accesso, per essere esercitato, non richiede la conclusione del procedimento, essendo del resto logico che la trasparenza e l'imparzialità di un'attività amministrativa vengano favorite quando sia possibile controllarla mentre è in corso, piuttosto che quando è già conclusa”. |