M.I.U.R.

 

LEGGE FINANZIARIA 2002.

Cambiano le regole per determinare gli organici
del personale docente.
 Cancellato  il rapporto 1:138 é però necessario che il decreto attuativo di prossima emanazione assicuri alle scuole un maggior numero di insegnati di sostegno.

 

di Nicola Quirico, dalla Fadis 

 

Le nuove regole introdotte con la Legge Finanziaria 2002 riguardano tutti gli organici del personale docente che saranno per la prima volta individuati sul numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche  tenendo anche conto della "necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni"(art. 22 comma 1). Il comma 3  sempre dell'articolo 22 attribuisce al dirigente scolastico regionale il compiti di assegnare il personale alle scuole "assicurando una distribuzione degli insegnati di sostegno all'handicap correlata all'effettiva presenza di alunni iscritti portatori di handicap nelle singole istituzioni scolastiche".

E' stato un emendamento proposto dai deputati Buontempo (AN), Alberto Giorgetti (AN), Capitelli (DS), Castellani (AN), approvato dalla Camera dei Deputati e confermato dal Senato della Repubblica che ha cancellato il rapporto 1:138 previsto dall'art. 40 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. Pertanto dal prossimo anno scolastico cambieranno le modalità per determinare il numero di docenti di sostegno da assegnare agli allievi in situazione di handicap iscritti nelle classi comuni. Il nuovo rapporto tornerà ad essere legato esclusivamente al numero effettivo degli allievi in situazione di handicap iscritti nelle scuole e non al numero complessivo di alunni. Il numero dei docenti da impiegare nelle classi sarà però reso noto solo da un successivo decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti.

Questo è il punto ancora controverso della questione che si chiarirà in maniera positiva solo se agli allievi in situazione di handicap verrà assegnato dal prossimo anno scolastico un numero superiore di insegnanti di sostegno specializzati rispetto agli anni precedenti. L'aumento dei docenti di sostegno consentirebbe, dopo anni di proteste da parte dei genitori, di rispondere in maniera più adeguata all'integrazione scolastica degli allievi definiti "gravi" e "gravissimi" che già ora rischiano di essere ghettizzati anche nelle scuole comuni.

Inoltre sarà molto importante che in questa prima applicazione delle norme previste dalla Legge Finanziaria 2002 si possano ancora istituire le classi che presentano alunni in situazione di handicap con un numero di iscritti non superiore a venti.

Altri temi "caldi" presenti sempre nell'articolo  22 della Legge Finanziaria riguardano: la  possibilita'  di assegnare ai docenti disponibili fino a sei ore  settimanali  per  ore eccedenti  conseguenti  a  spezzoni  di  cattedra  non  assegnati, l'assegnazione delle supplenze da parte dei dirigenti scolastici per assenze dei docenti superiori  ai  15  giorni, anzichè 10,  nelle sole scuole secondarie di I e II grado. Sono presenti novità anche per  le  commissioni  di  maturita'  delle scuole legalmente  riconosciute  e pareggiate (comma 7) e per il prossimo corso  concorso  per dirigenti scolastici (comma 8 e seguenti).

Le risorse finanziarie  per  i  rinnovi  contrattuali dei comparti pubblici, scuola compresa, sono state inserite nell'articolo 16 sempre della Legge Finanziaria 2002  che prevede al comma 3 anche il "rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti".

 

 

 

Legge 28 dicembre 2001, n. 448

(in SO n. 285 alla GU 29 dicembre 2001, n. 301)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Legge Finanziaria 2002

(...)
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

(...)
Articolo 22.
(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)

1. Nel quadro della piena valorizzazione dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità orarie dei curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonché nel rispetto di criteri e di priorità che tengano conto della specificità dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e della necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni, con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti, i parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale.

3. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono definite, nell'ambito di ciascuna regione, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali delle medesime istituzioni, nel limite dell'organico regionale assegnato con il decreto di cui al comma 2 assicurando una distribuzione degli insegnati di sostegno all'handicap correlata all'effettiva presenza di alunni iscritti portatori di handicap nelle singole istituzioni scolastiche.

4. Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

5. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare viene prioritariamente assicurato all'interno del piano di studi obbligatorio e dell'organico di istituto.

6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto.

7. La commissione di cui all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n.425, è composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato per le scuole del servizio nazionale di istruzione. Per le scuole legalmente riconosciute e pareggiate le classi sostengono l'esame davanti ad una commissione composta da commissari interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate sono state preventivamente abbinate. La designazione può riguardare solo uno dei docenti delle materie oggetto della prima o seconda prova scritta. Il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni sede di esame. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede alla determinazione del numero dei componenti la commissione di esame. Per la corresponsione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 5, della citata legge n.425 del 1997, il limite di spesa è fissato in 40,24 milioni di euro.

8. Nel primo corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui articolo 29, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il periodo di formazione ha una durata di nove mesi e si articola in 160 ore di lezione frontale, e 80 ore di tirocinio con valutazione finale.

9. Il reclutamento dei presidi incaricati nel primo corso concorso, di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, attraverso l'esame di ammissione loro riservato nonché il periodo di formazione e l'esame finale previsti dal medesimo articolo, si svolge sulla base di una indizione separata effettuata con bando del competente direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è finalizzato alla copertura del 50 per cento dei posti disponibili. Il periodo di formazione ha una durata di 4 mesi, è articolato in 160 ore di lezione frontale e si svolge secondo modalità che consentano ai presidi medesimi l'espletamento del servizio, che tiene luogo del tirocinio di cui al comma 8.

10. L'organizzazione e lo svolgimento del corso concorso sono curati dagli uffici scolastici regionali. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione sono curati con la collaborazione dell'istituto nazionale di documentazione e per l'innovazione e la ricerca educativa e degli istituti regionali di ricerca educativa.

11. Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione sono utilizzate con priorità rispetto alle apposite graduatorie provinciali di cui all'articolo 477 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e fino all'approvazione delle prime graduatorie dei vincitori del corso concorso, per il conferimento di incarichi di presidenza. A tal fine il 50 per cento dei posti disponibili è riservato a coloro che beneficiano della riserva dei posti di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

12. Il 50 per cento dei risparmi conseguenti all'applicazione del comma 74-ter vanno ad incrementare gli stanziamenti di bilancio destinati allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dell'istruzione secondaria superiore.

13. Al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate, l'Istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, è riconosciuto un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509. Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università.

14. All'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)     la parola: "straordinario" è soppressa;

b)     le parole: "lire 1,5 miliardi nel 2002" sono sostituite dalle seguenti: "5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002";

c)     dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "A tale fine, per la razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del presente comma e per la valorizzazione delle professionalità connesse con l'utilizzo delle risorse nautiche, negli anni successivi le risorse del fondo, in misura non inferiore al 70 per cento delle dotazioni complessive per  ciascun anno, sono destinate a misure di sostegno e incentivazione per la formazione professionale permanente realizzate dagli istituti per la professionalità nautica, anche convenzionati con istituti di istruzione universitaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni de  presente comma".