Tar Calabria – Sentenza n. 759 del 26 ottobre 2011
La
presenza di due soggetti con disabilità rende illegittima la
costituzione, a seguito di accorpamento, di un’unica classe che
supera il numero massimo di 20 alunni.
da
DirittoScolastico.it
L’art. 5, al co. 2,
DPR 20 marzo 2009 n. 81, prevede che “Le classi iniziali
delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le
sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità
sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni”.
La circostanza che la disposizione richieda il rispetto di questo
limite solo “di norma” non può giustificare un incremento fino a 29
alunni e, quindi, di oltre il 40%, avuto anche riguardo al fatto che
l’art. 4, co. 1, espressamente consente di “derogare, in misura
non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni
per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal
presente regolamento” con il preciso obiettivo – qui chiaramente
violato – “di dare stabilità alla previsione delle classi,
riducendo al massimo gli scostamenti tra il numero delle classi
previsto ai fini della determinazione dell’organico di diritto e
quello delle classi effettivamente costituite all’inizio di ciascun
anno scolastico”.
Lo stesso MIUR con la
circolare n. 21/2011 e da ultimo con la
circolare 13 luglio 2011 n. 63 ha ribadito che “Le classi
delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola
dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite
secondo i criteri e i parametri di cui all’art. 5 del Regolamento
sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella
costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di
limitare, in via generale, in presenza di grave disabilità o di due
alunni disabili, la formazione delle stesse con più di 20 alunni”.
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che immotivatamente non attribuiscono al soggetto disabile
il rapporto 1/1 docente di sostegno/alunno per l'a.s. 2008/2009.
Invero il diritto allo studio, coniugato nel caso specifico con
il diritto alla salute, si pone come un sicuro precetto per il
legislatore il quale non può unilateralmente imporne
limitazioni. D'altra parte l'art. 2, commi 413 e 414 della L.
Fin. n. 244 del 2007 consente all'amministrazione la valutazione
delle "effettive esigenze" in base alle quali, caso per caso,
può essere stabilito anche il rapporto 1/1 in deroga a quello
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l'interpretazione...
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anche di un singolo episodio di goliardia o comunque di
esuberanza tra compagni di scuola, è legittima una valutazione
di sufficienza in condotta da parte dell'Autorità scolastica
relativamente al suo autore, laddove l'episodio in questione
possa ritenersi espressivo di un generale e più radicato
atteggiamento vessatorio, che sia tale da costituire un ambiente
sfavorevole per qualcuno dei compagni di classe, secondo il
prudente apprezzamento dell'Autorità scolastica medesima). ...
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Nota prot. n. 7592 del 25 ottobre 2011 Comunicazione delle
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contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29.11.2007 e delle
risorse per il finanziamento degli istituti contrattuali di cui
agli artt. 33 (funzioni strumentali), 62 (incarichi specifici
per il personale ATA), 30 (ore eccedenti sostituzione colleghi
assenti); indennità per turno notturno, festivo,
notturno/festivo. Informazioni relative alle attività
complementari di educazione fisica (art. 87). ...