Corte dei Conti - Sicilia -
Sentenza n. 260-2010
Ancora una pesante condanna della Corte dei Conti sezione
giurisdizionale della Regione Siciliana nei confronti di una
docente, condannata a risarcire il danno erariale per aver
falsamente asserito di essere in possesso di titolo polivalente per
il sostegno, in virtù del quale aveva ottenuto varie supplenze dal
2002 al 2007.
L'insegnante si
era difesa, sostenendo che è possibile insegnare sul sostegno anche
senza titolo e che pertanto la richiesta di restituzione delle somme
non era legittima.
Di diverso avviso
la Corte dei Conti, che -seguendo un indirizzo inaugurato con la
sentenza n. 1794/2009, pubblicata in
questo sito - ha ritenuto che "la prestazione resa dal soggetto
privo delle particolari cognizioni tecnico-culturali, tassativamente
prescritte dalla legge e conseguibili soltanto attraverso la
frequenza dell'apposito corso di specializzazione, non può affatto
qualificarsi come "insegnamento di sostegno" in senso tecnico".
Affermata dunque
l'illiceità della causa del contratto, per contrarietà a norme
imperative, l'insegnante è stata condannata a restituire tutte le
retribuzioni percepite (oltre 40 mila Euro), con interessi e
rivalutazione monetaria.
(
Avv. Francesco Orecchioni)
Insegnamento di sostegno - carenza di titolo
idoneo - assenza di utilità per l'amministrazione - obbligo di
restituzione delle retribuzioni.
La prestazione resa dal soggetto
privo delle particolari cognizioni tecnico-culturali, tassativamente
prescritte dalla legge e conseguibili soltanto attraverso la
frequenza dell'apposito corso di specializzazione, non può affatto
qualificarsi come "insegnamento di sostegno" in senso tecnico.
Pertanto, l'attività lavorativa
che sia stata, in qualche modo, svolta non può ontologicamente aver
prodotto (a causa dell'oggettiva carenza dello <standard> di
capacità professionale occorrente) la specifica utilità che
l'Amministrazione aveva preventivato di ricevere in sede di
stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Ne consegue che il rapporto
sinallagmatico tra la prestazione lavorativa specializzata ed il
compenso correlativamente pattuito con l'Amministrazione risulta
irrimediabilmente inficiato dalla carenza nel docente incaricato
della peculiare professionalità richiesta dalla normativa vigente, e
che le retribuzioni percepite sono giuridicamente prive di "giusta
causa".
***
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
composta
dai magistrati:
dott. LUCIANO PAGLIARO Presidente
dott. VALTER DEL ROSARIO Consigliere- relatore
dott. GIUSEPPE COLAVECCHIO Primo Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
260/2010
nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n. 51244
del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale della
Corte dei Conti per la Sicilia nei confronti di XXX, nata a
[omissis] , ivi residente in via [omissis], difesa dall'avv.
[omissis] (con studio legale in via [omissis]);
visti: il T.U. 12.7.1934, n.1214; il R.D. 13.8.1933, n.1038; il D.L.
15.11.1993, n.453, convertito, con modificazioni, in L. 14.1.1994,
n. 19; la L. 14.1.1994, n.20; il D.L. 23.10.1996, n.543, convertito,
con modificazioni, in L. 20.12.1996, n.639;
visti tutti gli atti e documenti di causa;
uditi nella pubblica udienza del 24.6.2009 il relatore dott. Valter
Del Rosario, il Pubblico Ministero dott.ssa Adriana La Porta e
l'avv. [omissis] per la convenuta XXX XXX.
FATTO
Con l'atto di citazione in epigrafe indicato, ritualmente notificato
alla controparte in data 25.11.2008, il Procuratore Regionale della
Corte dei Conti per la Sicilia ha convenuto in giudizio di
responsabilità amministrativa XXX, al fine d'ottenerne la condanna
al risarcimento del danno, quantificato in € 42.159,45 (da
maggiorarsi di rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di
giudizio), da lei ingiustamente cagionato al Ministero della
Pubblica Istruzione.
A tal proposito il P.M. ha riferito che, con nota prot. n.2817/P/D
del 9.4.2008, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di
Caltanissetta segnalò che la XXX, negli anni scolastici 2002/2003,
2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, era riuscita ad
ottenere il conferimento di incarichi di supplenza, in qualità
d'insegnante di sostegno nelle scuole materne, mediante la
produzione di falsa dichiarazione sul possesso del titolo di studio
prescritto.
In particolare, era emerso che la XXX in data 19.3.2002 aveva
inoltrato una domanda al suddetto Ufficio Scolastico Provinciale per
essere inclusa nella graduatoria permanente per il conseguimento di
incarichi a tempo determinato od indeterminato nelle scuole materne.
Nella medesima istanza la XXX aveva, altresì, chiesto d'essere
inserita negli appositi elenchi degli insegnanti di sostegno per
alunni <portatori di handicap>, a tal fine dichiarando espressamente
d'aver conseguito in data 6.12.2001 presso l'Università degli Studi
di Macerata il diploma di "specializzazione polivalente", occorrente
per l'espletamento delle attività di sostegno in questione.
Essendo stata inclusa, sulla base di tale specifica dichiarazione,
nei suddetti elenchi, la XXX ottenne il conferimento di vari
incarichi di supplenza nell'arco temporale dal 2002 al 2007.
Con nota n. 5702/D del 18.9.2007 il Dirigente dell'Ufficio
Scolastico Provinciale di Caltanissetta comunicò alla XXX che doveva
procedersi alla verifica dell'effettivo possesso del titolo di
studio (diploma di specializzazione polivalente), da lei, a suo
tempo, dichiarato al fine d'ottenere l'inserimento nelle graduatorie
degli insegnanti di sostegno.
In risposta all'invito rivoltole dall'Amministrazione, la XXX esibì
una fotocopia del certificato sostitutivo del diploma di
specializzazione.
Avendo l'Ufficio Scolastico Provinciale chiesto alla Segreteria
dell'Università di Macerata di confermare l'avvenuto conseguimento
del diploma da parte della XXX, l'Ateneo, con nota prot. 11328 del
5.11.2007, comunicò che:
la XXX non era mai stata ivi iscritta come studentessa né tanto meno
aveva mai conseguito il titolo di studio in questione;
il certificato da lei esibito era palesemente falso.
Conseguentemente, l'Ufficio Scolastico Provinciale, riscontrata la
totale falsità delle dichiarazioni della XXX nonchè del certificato
che ella aveva recentemente prodotto, escluse la medesima da tutte
le graduatorie in cui era iscritta ed effettuò le doverose denunzie
alle competenti magistrature penale e contabile.
Secondo la Procura della Corte dei Conti, dal fraudolento
conseguimento "sine titulo" da parte della XXX degli incarichi come
insegnante di sostegno di alunni <handicappati> è scaturito un
notevole danno erariale, pari al complesso delle retribuzioni (€
42.159,45) da lei percepite (di cui: € 1.849,17 nell'anno 2002; €
4.590,24 nell'anno 2003; € 2.706,98 nell'anno 2004; € 5.851,40
nell'anno 2005; € 13.931,66 nell'anno 2006; € 13.230,00 nell'anno
2007).
A tal proposito, il P.M. ha sottolineato che:
l'insegnante di sostegno è un docente a tutti gli effetti, che
svolge la sua funzione didattica non soltanto, com'è ovvio, in
favore degli alunni disabili affidati alle sue cure ma anche di
tutta la classe in cui essi sono inseriti, partecipando alla
programmazione ed al coordinamento dell'attività educativa in
posizione di pari dignità istituzionale rispetto agli altri
insegnanti;
la figura dell'insegnante di sostegno va, quindi, nettamente
distinta da quella del semplice "assistente educatore", il quale non
espleta una funzione didattica ma svolge un servizio di supporto
materiale individualizzato, onde consentire agli alunni disabili di
partecipare alle attività scolastiche e formative;
quindi, proprio per le peculiari caratteristiche della sua funzione
didattica, il docente di sostegno (oltre che essere fornito
dell'ordinaria abilitazione all'insegnamento) dev'essere
necessariamente in possesso del diploma di specializzazione previsto
dalla normativa vigente in materia, titolo di studio che può essere
conseguito soltanto al termine della frequenza di un apposito corso
biennale di formazione istituito presso scuole di livello
universitario riconosciute dal Ministero della Pubblica Istruzione;
d'altronde, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha sempre
sancito (anche in varie recenti sentenze) che il servizio non di
ruolo svolto da insegnanti di sostegno che siano risultati privi del
prescritto titolo di specializzazione non può essere valutato ai
fini del loro eventuale inquadramento nel ruolo del personale
docente.
Ciò premesso, la Procura ha chiesto che la XXX sia condannata a
risarcire il danno cagionato al Ministero della Pubblica Istruzione,
in misura pari alle retribuzioni illecitamente riscosse,
sottolineando quanto segue.
Dato che la normativa vigente ha previsto che il possesso del
diploma di specializzazione costituisce requisito indispensabile per
l'espletamento dell'attività d'insegnante di sostegno, non può
riconoscersi alcun valore giuridico (neppure residuale) alle
prestazioni lavorative rese dalla XXX in carenza del titolo di
studio tassativamente prescritto.
Infatti, dall'attività che sia stata (in qualche modo) svolta dal
soggetto privo delle cognizioni culturali e della capacità
professionale specificamente richieste dall'ordinamento giuridico
(per l'acquisizione delle quali occorre la frequenza con profitto di
un apposito corso di formazione ed il superamento del relativo esame
finale) non può ontologicamente essere scaturita alcuna utilità
giuridicamente apprezzabile ai fini del concreto soddisfacimento del
particolare interesse pubblico prefissato dalla legge.
In sostanza, secondo il P.M.:
le retribuzioni percepite dalla XXX debbono ritenersi palesemente
prive di "giusta causa", dato che il rapporto sinallagmatico tra la
prestazione lavorativa specializzata, prevista in sede di stipula
del contratto di lavoro, ed il compenso correlativamente pattuito
con l'Amministrazione risulta irrimediabilmente inficiato dalla
carenza nel docente incaricato della peculiare professionalità
richiesta dalla normativa vigente;
da ciò è derivato un notevole danno finanziario per
l'Amministrazione scolastica, che dev'essere risarcito.
* * * * *
XXX s'è costituita in giudizio con il patrocinio dell'avv.
[omissis].
Secondo la convenuta:
l'espletamento delle mansioni d'insegnante di sostegno non sempre e
non necessariamente richiederebbe la specifica capacità
professionale legata al possesso del titolo di studio prescritto
dalla legge (v. pag. 4 della memoria);
infatti, in base a (non meglio precisate né allegate) istruzioni
impartite dal Ministero della Pubblica Istruzione, sarebbe
possibile, ove risultassero ormai esauriti gli elenchi del personale
abilitato, il conferimento di supplenze in qualità d'insegnante di
sostegno a soggetti privi del diploma di specializzazione oppure ad
individui ormai prossimi a conseguirlo (v. pag. 5 della memoria);
tale circostanza consentirebbe d'escludere che le prestazioni
lavorative rese dagli insegnanti privi del titolo di
specializzazione prescritto dalla legge possano ritenersi, di per
sé, sfornite di qualsiasi utilità per l'Amministrazione scolastica.
Ciò premesso, la XXX ha sostenuto che ella, essendo in possesso
della "comune abilitazione all'insegnamento nella scuola materna",
avrebbe proficuamente svolto, benchè non avesse mai conseguito
l'apposito diploma di specializzazione, le "mansioni d'insegnante di
sostegno" nelle classi a cui era stata assegnata, fornendo sia agli
alunni disabili sia agli altri scolari l'apporto didattico e
pedagogico occorrente per il conseguimento degli obiettivi formativi
ed educativi programmati (v. pagg. 5 e 7 della memoria).
D'altronde, le situazioni di "handicap", in cui versavano alcuni
degli alunni che le erano stati affidati nel corso degli anni
scolastici, non sarebbero state così gravi da richiedere il possesso
di conoscenze specialistiche superiori alle ordinarie cognizioni
didattico-pedagogiche di cui sono comunemente dotati tutti gli
insegnanti di scuola materna (v. pag. 7 della memoria).
La XXX ha, altresì, sostenuto che il P.M. non avrebbe fornito
adeguata prova che le prestazioni lavorative da lei rese non
avessero raggiunto il medesimo <standard> qualitativo di quelle che
avrebbe potuto fornire un insegnante di sostegno munito del diploma
di specializzazione (v. pag. 7 della memoria).
Conclusivamente, la XXX ha chiesto d'essere prosciolta da ogni
addebito o, comunque, di poter fruire del "potere riduttivo" di cui
all'art. 52 del R.D. n.1214 del 1934.
DIRITTO
L'art. 8 del D.P.R. 31.10.1975, n. 970, e l'art. 325 del D.L.vo
16.4.1994, n. 297, e successive modificazioni, hanno espressamente
stabilito che gli insegnanti di sostegno, incaricati di svolgere
attività didattica nelle classi in cui sono inseriti alunni
portatori di <handicap>, debbono essere in possesso di uno specifico
diploma di specializzazione, che può essere conseguito soltanto al
termine della frequenza di un apposito corso teorico-pratico di
durata biennale presso Istituti di rango universitario, riconosciuti
dal Ministero della Pubblica Istruzione.
In base a tale normativa appare evidente che l'espletamento
dell'attività d'insegnante di sostegno a favore di alunni disabili
presuppone il possesso di una preparazione professionale di tipo
specialistico, la quale deve aggiungersi a quella ordinariamente
richiesta al "docente comune".
Proprio per questo motivo gli aspiranti insegnanti di sostegno
vengono inseriti in appositi elenchi, stilati e tenuti dall'Ufficio
Scolastico Provinciale, a seconda della specializzazione da essi
rispettivamente conseguita e delle particolari tipologie di alunni
che dovranno seguire.
Le specializzazioni possono essere, infatti, di vario tipo:
monovalente per minorati psicofisici in genere; monovalente per
soggetti affetti da menomazioni visive; monovalente per soggetti
affetti da menomazioni uditive; polivalente; finalizzato
all'applicazione del "metodo Montessori" ecc..
Pertanto, quando l'Amministrazione scolastica affida un incarico di
sostegno ad un insegnante, essa non si limita a richiedere
l'espletamento di una qualsiasi attività didattica bensì pretende
che sia resa una prestazione professionale particolarmente
qualificata, per l'esecuzione della quale la legge impone, come
regola generale, il possesso di uno specifico titolo di studio.
Ne consegue che:
la prestazione resa dal soggetto privo delle particolari cognizioni
tecnico-culturali, tassativamente prescritte dalla legge e
conseguibili soltanto attraverso la frequenza dell'apposito corso di
specializzazione, non può affatto qualificarsi come "insegnamento di
sostegno" in senso tecnico;
l'attività lavorativa che sia stata, in qualche modo, svolta non può
ontologicamente aver prodotto (a causa dell'oggettiva carenza dello
<standard> di capacità professionale occorrente) la specifica
utilità che l'Amministrazione aveva preventivato di ricevere in sede
di stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Passando all'esame della fattispecie oggetto del presente giudizio,
risulta inequivocabilmente provato che:
XXX ha ottenuto il conferimento di incarichi di supplenza come
insegnante di sostegno presso scuole materne statali soltanto
mediante la produzione di false dichiarazioni sul possesso del
titolo di specializzazione prescritto dalla legge;
infatti, ella non è mai stata iscritta alla scuola di
specializzazione istituita presso l'Università degli Studi di
Macerata (né presso altri Istituti del genere) e quindi non ha mai
conseguito il relativo diploma;
nel momento stesso in cui l'Ufficio Scolastico Provinciale di
Caltanissetta è venuto a conoscenza di tali circostanze, la XXX è
stata immediatamente esclusa dagli elenchi degli insegnanti di
sostegno e non ha più potuto conseguire alcun incarico del genere.
Deve, pertanto, affermarsi che:
il rapporto sinallagmatico tra la prestazione lavorativa
specializzata (che avrebbe dovuto essere resa dalla XXX ai fini del
soddisfacimento dell'interesse pubblico prefissato dalla legge) ed
il compenso correlativamente pattuito con l'Amministrazione (in
conformità al C.C.N.L. di categoria) risulta irrimediabilmente
inficiato dalla carenza nel docente incaricato della peculiare
professionalità richiesta dalla normativa vigente;
non può esservi alcun dubbio sul fatto che le retribuzioni percepite
dalla XXX (per effetto del fraudolento conseguimento da parte sua,
in violazione di norme imperative, degli incarichi come insegnante
di sostegno) siano giuridicamente prive di "giusta causa".
Né può assumere rilevanza in contrario l'argomentazione addotta
dalla XXX, secondo cui, sulla base di circolari diramate dal
Ministero della Pubblica Istruzione, sarebbe stato possibile, ove
fossero risultati ormai esauriti gli elenchi dei docenti
specializzati, il conferimento di supplenze in qualità d'insegnante
di sostegno a soggetti ancora privi dell'apposito diploma prescritto
dalla legge.
A parte il fatto che la XXX non ha menzionato né allegato alcuna
specifica circolare ministeriale, deve evidenziarsi che:
l'ipotesi contemplata in tali (fantomatiche) circolari avrebbe,
comunque, un carattere d'eccezionalità (in quanto verosimilmente
correlata all'impossibilità di provvedere altrimenti ad una, sia pur
limitata e provvisoria, tutela degli interessi scolastici degli
alunni disabili) rispetto alla regola generale della necessità che
l'incarico come insegnante di sostegno venga conferito soltanto a
chi sia già in possesso del diploma di specializzazione prescritto
dalla legge;
nella fattispecie oggetto del presente giudizio non risulta,
comunque, dimostrato che, alle epoche in cui la XXX ottenne gli
incarichi di supplenza come insegnante di sostegno, gli elenchi
tenuti dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Caltanissetta fossero
esauriti e, quindi, non vi fossero più docenti specializzati
disponibili.
Deve conclusivamente affermarsi, in conformità alla consolidata
giurisprudenza della Corte dei Conti (v. ex plurimis: Sez. Lazio n.
16/1998; Sez. Puglia n. 14/2000; Sez. III^ Centrale d'Appello n.
279/2001; Sez. d'Appello per la Sicilia n. 154/2006), che la
percezione della retribuzione da parte di un soggetto, come la XXX,
che abbia svolto un'attività lavorativa senza essere in possesso
dello specifico titolo di studio prescritto dalla legge (ed, anzi,
affermando falsamente d'essere fornito di tale essenziale requisito,
al fine di trarre in errore l'Amministrazione), si configura come
foriera di danno erariale e fonte di responsabilità amministrativa.
Né, al fine di legittimare (in qualche modo) la riscossione dei
compensi da parte della XXX, potrebbero invocarsi i principii
generali desumibili dall'art. 36 della Costituzione o quelli
contenuti nell'art. 2126 del c.c..
Infatti, il combinato disposto dell'art. 2126 del c.c. (secondo cui:
"La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce
effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo
che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa") e
dell'art. 1343 del c.c. (secondo cui: "La causa del contratto è
illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico
od al buon costume") preclude qualsiasi tutela in favore della XXX,
dato che ella ha ottenuto l'affidamento degli incarichi di supplenza
tenendo un comportamento illecito, avente rilevanza penale,
finalizzato a trarre in errore l'Amministrazione (in ordine al
possesso, da parte sua, della specializzazione professionale
occorrente per lo svolgimento dell'attività d'insegnante di
sostegno) e ad eludere in tal modo l'applicazione di norme
imperative vigenti in un settore, quale quello dell'organizzazione
scolastica, avente fondamentale rilevanza pubblicistica.
Per mera completezza, il Collegio Giudicante deve rilevare che la
XXX (al di là di labiali e generiche affermazioni contenute nella
memoria) non è stata, comunque, in grado di fornire alcuna concreta
dimostrazione della sussistenza di una qualche specifica utilità,
giuridicamente apprezzabile, insita nell'attività da lei svolta
nell'ambito delle scuole materne cui è stata assegnata.
La gravità dell'illecito dolosamente commesso dalla XXX preclude
l'applicabilità in suo favore del "potere riduttivo dell'addebito",
di cui all'art. 52 del R.D. n.1214/1934.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione
Siciliana, definitivamente pronunciando:
CONDANNA XXX al pagamento, in favore del Ministero della Pubblica
Istruzione, della sorte capitale di € 42.159,45, corrispondente al
coacervo delle retribuzioni da lei illecitamente percepite "in
qualità d'insegnante di sostegno" (in carenza degli specifici
requisiti di professionalità prescritti dalla legge) negli anni
scolastici 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007;
STATUISCE che, con riferimento a ciascuna delle mensilità
retributive indebitamente riscosse, la XXX è obbligata a versare
(oltre che la sorte capitale) quanto dovuto a titolo di
rivalutazione monetaria, da calcolarsi con decorrenza dalle date dei
singoli pagamenti eseguiti in suo favore dall'Amministrazione
Scolastica e sino alla pubblicazione della presente sentenza di
condanna;
DISPONE che sull'onere risarcitorio, così rivalutato, la XXX debba
corrispondere gli interessi legali, con decorrenza dalla data di
pubblicazione di questa sentenza e sino all'integrale soddisfo, da
parte sua, del credito erariale;
CONDANNA, infine, la medesima convenuta al pagamento, in favore
dello Stato, delle spese del presente giudizio, che, a tutt'oggi,
vengono quantificate in € 135,06.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 24.6.2009.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to dott. Valter Del Rosario F.to dott. Luciano Pagliaro
sentenza pubblicata a Palermo in data 5 febbraio 2010
Il Funzionario di Cancelleria
F.to Dr.ssa Rita Casamichele