INPS: definizioni operative di handicap e disabilità
di Carlo Giacobini
Handy Lex,
17 novembre 2008
Il 30 ottobre
scorso l’INPS ha espresso, con il
messaggio n. 23991 indicazioni
interpretative su due definizioni: quella di handicap e quella di
disabilità. Si tratta di interpretazioni che hanno ricadute
importanti su due aspetti.
Il primo: la revisione
dei certificati di handicap rilasciati ai sensi della Legge
104/1992.
Il secondo: l’applicazione delle agevolazioni alle assunzioni – ai
sensi della Legge 68/1999 – di lavoratori con handicap intellettivo
e psichico.
Handicap e
rivedibilità
Per la prima volta
l’INPS fornisce alle proprie Commissioni di verifica alcune
indicazioni metodologiche e interpretative legate al concetto di
handicap. Le Commissioni di verifica, lo ricordiamo, sono deputate a
controllare nella forma e nel merito tutti i verbali di invalidità,
handicap (Legge 104/1992) e disabilità, rilasciati dalle Commissioni
di accertamento delle Aziende Usl. Inoltre sono incaricate di
effettuare i controlli a campione e quelli straordinari (esempio i
200mila controlli sui “falsi invalidi” previsti dalla recente Legge
133/2008).
L’INPS ricorda che
l’handicap “pur
fondando la sua sussistenza sulla presenza di una minorazione, lega
le prestazioni/agevolazioni alla sussistenza di un addendo
socio-relazionale e di contesto che non può essere ignorato e sul
permanere del quale può significatamente fondarsi l’esigenza di
revisione da parte di una Commissione che non è solo medica, ma che
equigerarchicamente prevede l'operatore sociale nella costruzione
del giudizio.”
L’INPS non cita
l’esatta definizione di handicap grave previsto dall’articolo 3,
comma 3 della Legge 104/1992:
“Qualora la
minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale,
correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione, la situazione assume
connotazione di gravità.”
Per l’estensore del
messaggio, che si rifà meramente al contesto e all’aspetto
socio-relazionale, non è rilevante l’aspetto del carico
assistenziale e dell’autonomia personale che divengono
particolarmente severi in correlazione con minorazioni di
particolare gravità.
L’INPS sostiene,
quindi, che la certificazione di handicap non possa essere
“congelata” non prevedendo revisione alcuna. È preferibile che i
verbali di handicap prevedano una rivedibilità nel tempo.
L’affermazione
appare in palese contrasto con quanto previsto dall’articolo 6 della
Legge 9 marzo 2006, n. 80 che prevede
che “i soggetti portatori di
menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i
soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo
al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di
comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata
all'accertamento della permanenza della minorazione civile o
dell’handicap”.
Di fronte a
questa evidenza, l’INPS sostiene che il Decreto applicativo
dell’articolo 6 della Legge 80/2006, e cioè il
Decreto ministeriale 2 agosto 2007,
non avrebbe introdotto novità rispetto all’accertamento
dell’handicap. Quindi l’esonero dalla ripetizione delle visite di
accertamento sarebbe – secondo l’INPS – relativa solo alle
invalidità civili.
Va ricordato che il
Legislatore prevede – alla lettera – l’esonero anche per le visite
mediche legate alla permanenza dell’handicap. Inoltre il Decreto
ministeriale 2 agosto 2007, richiama in premessa l’esonero dalla
ripetizione delle visite non solo per l’invalidità, ma anche per
l’handicap, a condizione che gli interessati siano titolari di
indennità di accompagnamento e di comunicazioni e la loro patologia
rientri in quelle elencate nel decreto stesso. Infine – e questo è
assai rilevante sotto il profilo medico-legale cui si rifà lo stesso
INPS – nel Decreto citato ci si riferisce a
“condizioni
patologiche che determinano una grave compromissione dell’autonomia
personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione
alla vita comunitaria;”.
Pertanto la dimensione connessa al contesto e all’aspetto
socio-relazionale, cioè all’handicap ai sensi della Legge 104/1992,
è significativamente espressa anche dal Decreto.
Disabilità psichica e intellettiva
Lo stesso messaggio
fornisce una definizione che distingue sotto il profilo medicolegale
e concettuale la differenza fra disabilità psichica e disabilità
intellettiva e indica anche gli strumenti valutativi da usare. Si
tratta del DSM IV (ora in via di revisione, nella versione V), cioè
di uno strumento adottato dalla comunità scientifica internazionale
per la valutazione delle demenze, delle malattie psichiche, e delle
limitazioni intellettive.
L’INPS richiama anche
le modalità di quantificazione del grado di disabilità intellettiva
in base al quoziente di intelligenza rilevato.
L’impegno definitorio
dell’INPS è funzionale a fornire indicazioni sulla corretta
applicazione dell’articolo 13 della Legge 68/1999.
Quell’articolo prevede
l’opportunità, per le Regioni e le Province Autonome, di concedere
un contributo, in base a specifiche convenzioni, ai datori di lavoro
che assumano persone con disabilità con una percentuale di
invalidità superiore al 79% o con
“handicap
intellettivo e psichico indipendentemente dalla percentuale di
invalidità”.
Se la norma viene applicata alla lettera, alle agevolazioni si può
accedere anche con handicap, psichici o intellettivi, anche lievi,
favorendo l’inserimento di disabilità “leggere”
o “borderline”
a discapito di disabilità più severe.
La prima
interpretazione dell’INPS è che i due tipi di handicap – quello
intellettivo o psichico – non debbono necessariamente coesistere.
La seconda
interpretazione della normativa è che comunque il limite minimo per
accedere ai contributi deve essere del 46%, nel caso di handicap
singolo (o psichico o intellettivo).
La terza
interpretazione è che nel caso di handicap plurimo la percentuale
minima è invece il 79%.
Si tratta, lo
ripetiamo, di interpretazioni che hanno una ricaduta nell’attività
delle Commissioni periferiche di verifica dell’INPS e,
indirettamente, sull’inserimento lavorativo delle persone con
disabilità.
Consulta il testo del messaggio
Carlo Giacobini
Responsabile del Centro per la documentazione legislativa
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
Direzione Nazionale