INIZIARE BENE è MEGLIO PER TUTTI.

di Laura Razzano,  dal SAM - Gilda, 6/9/2005

 

I PERIODI DI “SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA”

Spesso i Dirigenti scolastici tentano di obbligare i docenti a prestare servizio anche prima e/o dopo il termine delle lezioni, facendo riferimento all'orario di insegnamento. A ciò si aggiungono ulteriori pretese di attività funzionali all'insegnamento, in stretta osservanza o in eccedenza rispetto al monte ore contrattuale di cui all’ Art. 27 - Attività funzionali all’insegnamento.

Non sussiste alcun obbligo di insegnamento nel “periodo di sospensione dell’attività didattica”, ovvero non c’è obbligo di prestazione delle 25 ore settimanali nella scuola materna, 22 (+2) ore settimanali nella scuola elementare e 18 ore settimanali nelle scuole secondarie, tutte le riunioni di settembre, come quelle di giugno, devono essere inserite nel Piano e rientrano del monte ore annuale (40 + fino a 40 ore).

Rifiutare di prestare “servizi” supplementari e gratuiti, troppo spesso illegittimamente pretesi significa esercitare un diritto personale ed evitare una pericolosa deriva impiegatizia della docenza.

 

L’ORARIO DI LAVORO

Il contratto disciplina con l’ Art. 26 Attività di insegnamento e l’ Art. 27 Attività funzionali all’insegnamento  l’orario di lavoro dei docenti che è materia contrattuale (D. L. 29/1993 e successive modifiche). Il Codice civile non lascia spazio all’iniziativa dei Dirigenti: la legge deve infatti  stabilire “i limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello notturno, la durata di essi e la misura della maggiorazione...” (art. 2108).

TUTTO CIÒ CHE È SCRITTO NEL CONTRATTO COSTITUISCE UN OBBLIGO, TUTTO CIO’ CHE NON È SCRITTO, ANCHE SE AVVIENE DA ANNI, NON È OBBLIGATORIO E RIENTRA NEL LAVORO AGGIUNTIVO RETRIBUITO.

Un incremento dell’orario di insegnamento (18 – 22 + 2 – 25)  fino a 6 ore, può essere attribuito al docente solo previa sua accettazione.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

 

IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITà

Il piano delle attività va richiesto alcuni giorni prima della riunione che reca all’ O.d.G. “Piano annuale delle attività” e discusso in Collegio. Alla discussione può fare seguito un’approvazione tout court o la richiesta di modifiche anche sostanziali. In tal caso il dirigente dovrà sottoporre al Collegio un nuovo piano per l’approvazione. Le eventuali modifiche apportate durante l’anno devono essere anch’esse sottoposte all’approvazione del Collegio.

IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ DEVE ESSERE APPROVATO TASSATIVAMENTE ENTRO LA DATA D’INIZIO DELLE LEZIONI.

“Prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze.”

COME CONTROLLARE SE IL PIANO ANNUALE è CORRETTO

ll piano deve contenere tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.

1 Non deve contenere la quantificazione degli adempimenti individuali (preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, correzione degli elaborati, rapporti individuali con le famiglie) perché variano da docente a docente ed attengono alla professionalità di ciascuno.

2 Deve contenere le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, per un totale di 40 ore annue;

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere di massima un impegno non superiore alle quaranta ore annue;

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione., atto dovuto, non quantificato.

 

ORA DI RICEVIMENTO E INCONTRI CON LE FAMIGLIE

E’ il consiglio d' istituto su proposta del collegio dei docenti a definire le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti. Se si assicura la concreta accessibilità al servizio, non si ostacolano  le esigenze di funzionamento dell'istituto e si prevedono idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie è consigliato eliminare l’ora di ricevimento, non prevista contrattualmente, così come è  logico considerare gli incontri bimestrali con le famiglie, quantificati ed identici per tutti, come attività di tutto il collegio rientrante negli impegni relativi al comma A (massimo 40 ore).

 

L’ORA DI LEZIONE

La riduzione dell’ora di lezione  fino a 50 minuti, deliberata dal Consiglio d’Istituto per motivi estranei alla didattica (trasporti, mensa ecc.), non comporta alcun obbligo di recupero da parte dei docenti.

La relativa delibera viene assunta dal consiglio di circolo o d’istituto.

La riduzione dell’ora di lezione va evitata perché quasi sempre essa apre la porta al proliferare di mille  attività extra-didattiche. Sottraendo di fatto tempo all’insegnamento disciplinare, essa abbassa la qualità dell’istruzione. L’orario di servizio strutturato su unità di lezione inferiori ai 60 minuti risulta inoltre spesso dispersivo e pesante per i docenti.

 

INTERVALLO E MENSA

Tutto il tempo impiegato per la vigilanza e l’assistenza degli alunni durante la mensa rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica.

 

IL POF

Il POF deve essere elaborato,  deliberato - ed eventualmente modificato -  dal Collegio dei docenti e che il Consiglio di Istituto/Circolo deve solo “adottarlo”.

 

LA LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO

Il POF . . . “. . . comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari e valorizza le corrispondenti professionalità”. La scelta del libro di testo o della metodologia didattica (ad esempio unità didattica, modulo, metodo.), rimane dunque al singolo docente, che può dichiarare al momento della Delibera del Collegio docenti la sua scelta, la quale deve obbligatoriamente essere inserita nel POF (Reg. autonomia., art. 3, comma 2).

 

Il FONDO D’ISTITUTO

La distribuzione del Fondo d’Istituto, non è compito del Collegio ma delle Rsu e dei componenti il Consiglio di Istituto/Circolo. Tuttavia i docenti devono fare attenzione quando vengono chiamati ad approvare le attività che saranno retribuite con il fondo: non bisogna infatti, per soddisfare “l’ingordigia progettuale” di taluni, approvare progetti senza copertura finanziaria. Si rischia di lavorare per un misero compenso forfetario o peggio ancora gratuitamente!

 

L’AGGIORNAMENTO

L’aggiornamento non è più un obbligo-dovere, ma un diritto dei docenti  regolamentato anche dal contratto.

Molti dirigenti (ed alcuni sindacati!) sostengono che quando l’aggiornamento viene approvato dal Collegio docenti   diventa automaticamente obbligatorio per tutti.  Non è così.  Tuttavia, se non intendete partecipare ad un aggiornamento deliberato dal vostro Collegio e volete evitare logoranti discussioni  con il dirigente, abbiate cura di far mettere a verbale una dichiarazione che esplicita il carattere non obbligatorio dell’impegno.

Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche.

Il dirigente scolastico assicura, nelle forme e in misura compatibile con la qualità del servizio, un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di formazione anche in aggiunta a quanto stabilito dal precedente comma 5.

La formazione in materia di sicurezza deve avvenire in orario di servizio ed essere considerata servizio a tutti gli effetti.

Lo stesso dicasi per i corsi sulla Privacy.

Se prevedete questi corsi abbiate cura di inserirli nelle prime 40 ore obbligatorie per tutti o invitate le R.S.U. a contrattare compensi  aggiuntivi specifici per tutti.

 

LE SUPPLENZE NELLA  SCUOLA ELEMENTARE

Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla mensa viene destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa o al recupero. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale programmazione o non abbia impegnato totalmente la quota oraria eccedente l’attività frontale di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell’ambito del plesso di servizio.

Utilizziamo tutte le ore e,  in mancanza di risorse interne per le supplenze, sarà possibile nominare un supplente esterno anche per periodi inferiori ai cinque giorni.

 

TUTOR – PORTFOLIO RIFORMA

La figura o funzione  tutoriale non può essere, ad oggi,  introdotta nella scuola perché non esiste in alcun contratto che ne definisca mansioni e retribuzione. Il contratto vigente affida ai docenti identici doveri e mansioni,  non  prevede gerarchia tra insegnanti.

CHI E’ STATO NOMINATO D’UFFICIO O ABBIA ACCETTATO SOLO PERCHE’ CONVINTO CHE L’INCARICO FOSSE OBBLIGATORIO SI PUÒ DIMETTERE SUBITO.

Ne consegue che: niente tutor, perciò niente portfolio, dato che è lo strumento che dev’essere redatto dal tutor.