Anche i sindacati non firmatari ma maggiormente rappresentativi hanno diritto di partecipare alla contrattazione integrativa.
dal Sindacato Autonomo di Base, Gilda-UNAMS del 3/12/2005
Oggetto: La Corte di Appello di Catanzaro conferma le precedenti sentenze in materia di comportamento antisindacale nei confronti del SAB del Tribunale di Castrovillari, rigetta l'appello del MIUR e del dirigente scolastico dell'I.C. di San Lorenzo del Vallo e condanna gli stessi al pagamento di altri € 1.200,00 che sommati a quelli precedenti portano a complessivi € 3.800,00 più IVA e accessori i soldi che lo Stato deve pagare per il mancato rispettato le norme contrattuali nei confronti del SAB.
La Corte di Appello di Catanzaro, sezione Lavoro, con sentenza depositata il 29/11/05, "definitivamente pronunciando sull'appello del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con ricorso depositato il 21/7/03, avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Castrovillari, Giudice del Lavoro, n. 310/2003 in data 8/5/03, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata e condanna gli appellanti alla rifusione, in favore dell'appellato sindacato delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di € 1.200,00, di cui € 500,00 per diritti, più contributo previdenziale, IVA, spese, ecc.". Il segretario generale prof. Francesco Sola del sindacato SAB della Gilda-Unams non può che esprimere nuova soddisfazione per la sentenza citata che pone fine ad un comportamento antisindacale posto in essere dal dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di San Lorenzo del Vallo in materia di relazioni sindacali, delegazione trattante nella contrattazione integrativa d'istituto, diritti e prerogative della RSU e dei sindacati maggiormente rappresentativi nel comparto scuola. Nel merito, il SAB rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Domenico Lo Polito del Foro di Castrovillari e dall'avv. Demetrio Battaglia del Foro di Catanzaro in fase di appello, proponeva ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari avverso il comportamento antisindacale del dirigente scolastico dell'I.C. di San Lorenzo del Vallo posto in essere in fase di contrattazione d'istituto il quale accoglieva il ricorso e condannava il dirigente scolastico e il dirigente scolastico regionale per la Calabria al pagamento di € 1.300,00 più gli accessori di Legge. Il MIUR ed il dirigente scolastico proponevano appello alla sentenza c/o il Tribunale di Castrovillari il quale confermava la precedente sentenza del Giudice del Lavoro dello stesso Tribunale e condannava nuovamente il comportamento antisindacale dell'Amministrazione più il pagamento di altri € 1.300,00 oltre IVA ecc.. . Non contenti già della doppia condanna, il MIUR ed il dirigente scolastico ricorrevano in appello, alla Corte di Appello di Catanzaro, la quale, nel confermare totalmente la precedente sentenza del Tribunale di Castrovillari, ha anche confermato il principio che, in fase di contrattazione d'istituto, non deve esserci necessaria coincidenza tra le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL ed organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione integrativa. Il requisito richiesto per la partecipazione alla contrattazione integrativa è individuato nell'essere l'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa, secondo i criteri fissati dal D. lgs n. 165/2001, per cui il sindacato SAB appartenendo alla Gilda-Unams maggiormente rappresentativa nel comparto scuola, risulta essere dotato di tale qualità per essere ammesso alla contrattazione d'istituto. Complessivamente lo Stato e quindi noi cittadini per colpa di qualche dirigente scolastico deve pagare € 3.800,00 più IVA, CPA, accessori e rimborso spese generali.
Prof. Francesco SOLA
Il testo della sentenza Corte di Appello di Catanzaro,depositata il 29/11/05
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