DS condannata per attività anti-sindacale.

 dal sito nazionale della Gilda degli Insegnanti, 20/9/2005

 

Reso pubblico il dispositivo della sentenza con cui il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari dà piena ragione alla Gilda degli Insegnanti di Bari, che ha citato per attività antisindacale, in base all’art. 28 della legge 300/1970, la Dirigente Scolastica del Circolo Didattico di Casamassima. Si tratta di una sentenza importante e significativa per molti aspetti, alcuni dei quali sono evidenziati nelle seguenti note.

 

Considerazioni a margine della sentenza del giudice del lavoro di Bari.

(il testo integrale della sentenza)

Va sottolineata la puntualità della sentenza che, sebbene emessa sei mesi dopo la presentazione dell’istanza ex articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970), analizza con grande chiarezza le situazioni ed esprime un giudizio molto equilibrato e perfettamente motivato.

La sentenza scioglie definitivamente la pregiudiziale da sempre opposta dall’avvocatura dello Stato della provincia di Bari circa la legittimazione attiva della Gilda degli Insegnanti. In sostanza si sostiene che la Gilda, in quanto piccolo sindacato non firmatario di CCNL, non è legittimata a chiamare in giudizio l’amministrazione scolastica. Il giudice argomenta, dedicandovi ampio spazio, l’insostenibilità giuridica di questa tesi. Dopo aver sintetizzato correttamente gli argomenti proposti dalla Gilda avverso la dirigente del circolo didattico di Casamassima e le controdeduzioni di costei, il giudice riconosce come comportamenti antisindacali quelli assunti dalla dirigente, e denunciati dalla Gilda, nel corso dell’anno scolastico 2004-2005 (es., violazione degli obblighi di informativa e di contrattazione!), perché, anche se “inattuali” in se stessi, producono effetti pregiudizievoli.

Riteniamo utile chiarire il fatto che la sentenza dichiara inefficaci le modifiche art. 9 del contratto integrativo, faticosamente concordato con l’RSU in data 8.2.’05. Accade questo: a corollario dell’articolo 9, viene concordata tra dirigenza e RSU (sono presenti i rappresentanti di CGIL e UIL) una tabella che indica alcune attività accessorie da retribuire con il fondo dell’istituzione, con la relativa previsione di spesa, ma la dirigente che ha accettato molto malvolentieri l’accordo, modifica a suo piacimento detta tabella con un provvedimento ufficiale che notifica ai docenti e al personale tutto.

Degna di particolare rilievo ci pare la decisione di condannare la dirigente al pagamento di una metà delle spese processuali per un importo di € 1250,00 (non li abbiamo ancora visti!).

Breve informazione: durante l’estate la dirigente del C. D. “Marconi” di Casamassima è stata trasferita in altra scuola, senza che ella lo avesse richiesto. Grande merito va riconosciuto all’avvocato Tommaso De Grandis, dello studio legale Marzocco De Grandis, per la professionalità e la competenza con cui ha curato e gestito tutti gli aspetti legali anche di questo procedimento. Né va trascurato il coraggio dimostrato dalle RSU di quella scuola (due sono della Gilda), in particolare dall’insegnante Domenica Valenzano.