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Sicurezza

Decreto del Fare convertito in legge 98/2013
Modifiche al D.Lgs. 81/2008

Comitato Tecnico Sicurezza Scolastica Forlì-Cesena, 29.8.2013

Informiamo che nel sito: http://www.makesafety.it/  sono state pubblicate le modifiche introdotte dal D.L. 69/2013 (Decreto del fare) convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98 in vigore dal 20 agosto 2013.

In particolare potrete trovare le novità normative e gli articoli modificati al seguente link: http://www.makesafety.it/ms_pubb_lex.html

Per quanto riguarda le modifiche all'art. 26 (DUVRI) è possibile leggere la lezione aggiornata al seguente link: http://www.makesafety.it/ms_fs_duvri.html.

per comodità riportiamo qui tutte le principali modifiche.
 

Leggi di uso quotidiano

Le presenti leggi sono reperibili liberamente sul web, pertanto possono essere non esenti da errori. Tuttavia l'autore cerca di inserire solo materiale altamente attendibile anche attraverso ricerche presso siti istituzionali. Si precisa che il presente materiale ha il solo scopo di informare dal punto di vista didattico il lettore.

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il Decreto 81 - Testo integrato

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Decreto Legge 21.6.2013 n. 69 Convertito con Legge 9.8.2013, n. 98 - Decreto del Fare (in vigore dal 21.8.2013)

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Leggi l'art. 3 modificato

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Leggi l'art. 6 modificato

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Leggi l'art. 26 modificato

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Leggi l'art. 27 modificato

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Leggi l'art. 29 modificato

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Leggi l'art. 31 modificato

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Leggi l'art. 32 modificato

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Leggi l'art. 37 modificato

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Leggi l'art. 67 modificato

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Leggi l'art. 71 modificato

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Leggi l'art. 88 modificato

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Leggi il nuovo art. 104bis

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Leggi l'art. 225 modificato

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Leggi l'art. 240 modificato

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Leggi l'art. 250 modificato

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Leggi l'art. 277 modificato

 

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Legge 177 del 01/10/2012: modifica al Decreto 81 - Rischio ritrovamento ordigni esplosivi

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Legge 101 del 12/07/2012 Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 57 del 12 maggio 2012, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese

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DL 57 del 12/05/2012 Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese

 

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza

Abbiamo visto nella lezione precedente che in caso di appalti nel luogo di lavoro di un datore di lavoro, questi diviene datore di lavoro committente soggetto a obblighi previsti dal Codice. In particolare il Codice prevede che il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento redigendo un documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, noto anche come DUVRI.

 

Indice della lezione


Il DUVRI è sempre necessario?

Il DUVRI è sempre obbligatorio solo nel caso in cui vi sia sincronia spaziale e temporale delle attività dell'appaltatore rispetto alle attività aziendali. In parole povere il DUVRI è obbligatorio quando le attività dell'appaltatore sono eseguite negli stessi luoghi dove si svolgono contemporaneamente le attività aziendali.

Se uno dei due elementi (sincronia spaziale o sincronia temporale) non sussiste il DUVRI non è obbligatorio purchè si dia evidenza nel contratto d'appalto del fatto che non sussistono dette condizioni e che pertanto non è necessario procedere alla redazione del DUVRI.

Il Codice prevede poi che non si applichi la disciplina dell'articolo 26 ai seguenti casi:

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ai servizi di natura intellettuale

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alle mere forniture di materiali ed attrezzature

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ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a cinque uomini giorno (vedere le modifiche introdotte dal D.L. 69/2013 "decreto del fare"), sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di

-  Rischio da incendio di livello elevato

-  attività in ambienti confinati

-  agenti cancerogeni, mutageni o biologici

-  presenza di amianto

-  atmosfere esplosive

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o non comportino la presenza dei seguenti rischi:

a) Rischi di seppellimento o sprofondamento a profondità superiore a m. 1,5

b) Rischi di caduta dall’alto da altezza superiore a 2 m

c) Esposizione dei lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari o esigenza legale di sorveglianza sanitaria

d) Rischi di esposizione a radiazioni ionizzanti

e) Rischi di elettrocuzione per la presenza nelle vicinanze di linee elettriche aeree a conduttori nudi

f) Rischi di annegamento

g) Lavori in pozzi sterri sotterranei e gallerie

h) Lavori subacquei con respiratori

i) Lavori in cassoni ad aria compressa

j) Lavori che comportano l’'impiego di esplosivi

k) Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti

Il DUVRI viene introdotto per la prima volta nella Legge delega 123/2007 in vigenza del 626 che trattava la materia delle interferenze all'articolo 7. Per questa ragione l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici emana nel 2008 la determina n. 3 le cui indicazione sono poi state per recepite nel nuovo Codice.

 

Le modifiche introdotte dal D.L. 69/2013 "decreto del fare" convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98

La modifica più importante introdotta dal cosiddetto "decreto del fare" consiste nel prevedere per le aziende committenti di settori di attività a basso rischio infortunistico di sostituire l'adempimento della formalizzazione del duvri con la nomina di un incaricato del committente per sovrintendere alla cooperazione e coordinamento delle attività appaltate.

Tale incaricato deve essere in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, inoltre occorre dare evidenza nel contratto della nomina. Il decreto specifica che occorre anche dare immediata evidenza nel contratto della sua sostituzione, ma questo crea certamente la necessità di stipulare un atto aggiuntivo al contratto.

In sostanza per aziende a basso rischio è possibile sostituire il DUVRI con la designazione di un incaricato competente e preparato che sovrintenda al coordinamento ed alla cooperazione della attività appaltate.

A tale proposito è necessaria una riflessione.

Con DL 69 approvato dal Governo, sembrava che il legislatore abbia voluto introdurre una nuova figura prevenzionalmente obbligata: il Coordinatore incaricato con precisi compiti di coordinare le attività appaltate cooperando con l'appaltatore per eliminare o mitigare i rischi da interferenza fra le due distinte attività (quella propria aziendale e quella dell'appaltatore che si trova ad operare nella medesima azienda).

Va segnalato che questa attività di coordinamento e cooperazione era richiesta parimenti dalle previgenti disposizioni anche se non veniva specificata la figura che se ne sarebbe dovuta occupare. In assenza di tale specificazione il soggetto che prima di ogni altro assumeva tale posizione di garanzia era il datore di lavoro il quale poteva certamente indicare nel DUVRI un diverso soggetto incaricato per tale ruolo di pratica e concreta attuazione delle disposizioni contenute nel DUVRI stesso. Tale soggetto adempie ai propri obblighi attraverso una concreta azione di cooperazione e coordinamento la cui evidenza veniva data con uno o più verbali di coordinamento.

Secondo una interpretazione strettamente giuridica, con la previgente normativa, il datore di lavoro restava, in ogni caso, principale soggetto obbligato in quanto la nomina di un incaricato del coordinamento nell'ambito del DUVRI non trasferiva le obbligazioni dal datore di lavoro, a meno che il datore di lavoro non si fosse avvalso dell'istituto della delega con la quale attestava la competenza e professionalità del soggetto, che avrebbe potuto anche essere contenuta all'interno del DUVRI purchè sottoscritto dal soggetto incaricato.

Con la nuova disciplina pare che il legislatore intenda possibile, nei casi previsti, sostituire il DUVRI con l'azione di un soggetto incaricato al coordinamento

La modifica introdotta non deve essere vista come un aggravio, bensì come una semplificazione dettata dal fatto che una persona che assume una posizione di garanzia nei confronti della cooperazione e coordinamento delle attività appaltate è sempre necessaria che sia il datore di lavoro o altra persona incaricata.

Ciò non deve indurre in errore in quanto sarà comunque necessario valutare i rischi da interferenza al fine di eliminarli o mitigarli e tale compito viene posto (indirettamente) in capo al Coordinatore incaricato il quale dovrà identificare le corrette procedure di lavoro e valutarne l'efficacia per tutta la durata dell'appalto e, per questo, deve essere una persona preparata con le giuste conoscenze dell'ambiente di lavoro.

Resta da valutare la modalità di incarico del coordinatore in assenza di un documento (DUVRI) non più necessario. Si ritiene che tale incarico possa essere formalizzato secondo due fattispecie:

1) Mediante un formale incarico

2) Mediante formale delega conforme all'art. 16.

Mediante formale incarico - in questo caso sarà sufficiente incaricare il collaboratore del coordinamento dando atto delle specifiche competenze e conoscenze, tuttavia questo documento non trasferisce le obbligazioni originariamente in capo al datore di lavoro al soggetto incaricato al quale, peraltro, non viene richiesta la sottoscrizione per accettazione, rientrando nei doveri contrattuali quello di eseguire gli incarichi del datore di lavoro. Il soggetto incaricato potrebbe indicare eventuali elementi ostativi allo svolgimento dei compiti assegnati. In tal caso, come con la normativa previgente il datore di lavoro resta obbligato in via concorrente con il soggetto incaricato.

Mediante formale delega conforme all'art. 16 - In questo caso l'atto di incarico deve essere formalizzato con i contenuti di cui all'art. 16 del Codice, sottoscritto per accettazione, e il datore di lavoro trasferisce le proprie obbligazioni al soggeto incaricato restando obbligato al controllo della concreta effettuazione dei compiti delegati da parte dello stesso soggetto incaricato.

Attenzione: attualmente tale modifica non è ancora applicabile in quanto occorre un decreto ministeriale (introdotto all'art. 29, comma 6-ter del Codice dal "decreto del fare" da adottare entro il 18 novembre 2013) che deve individuare le aziende dei settori a basso rischio antinfortunistico.

A questo proposito si segnala che la classificazione prevista dall'accordo CSR 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori dove le aziende sono classificate a rischio basso, medio o alto non può essere utilizzata a tale scopo, quindi attenzione a non essere indotti in errore. Occorre aspettare il decreto Ministeriale.

Altra modifica introdotta dal "decreto del fare" riguarda l'esenzione dagli obblighi di redigere il DUVRI non più per quelle attività di durata non superiore a due giorni bensì per quelli non superiori a 5 uomini giorno (1 lavoratore per 5 gioni, 2 lavoratori per 2,5 giorni, 5 lavoratori per 1 giorno, ecc.) sempre che siano appalti che non comportino rischi particolari (vedi Art. 26).

 

Contenuto del DUVRI

Il DUVRI non deve essere un documento complesso, ma deve contenere tutti gli elementi utili sia a definire i costi della sicurezza che ad indicare le corrette misure di prevenzione e protezione aggiuntive e straordinarie che permangono valide per tutta la durata delle attività della ditta appaltatrice. Nel DUVRI saranno quindi indicati:

Sezione I - Dati aziendali

- i dati dell'azienda

- il nominativo del datore di lavoro committente

- il nominativo del RSPP dell'azienda

- il nominativo del Medico Competente dell'azienda

- il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dell'azienda

Sezione II - Dati dell'appaltatore

- il nominativo del datore di lavoro appaltatore

- il nominativo del RSPP dell'appaltatore

- il nominativo del Medico Competente dell'appaltatore

- il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dell'appaltatore

- il numero massimo di lavoratori dell'appaltatore presente in azienda

- il nominativo del Preposto dell'appaltatore

Sezione III - Dati relativi all'appalto

- descrizione dei lavori da eseguire

- luoghi interessati dai lavori da eseguire

- eventuali impianti messi a disposizione dal datore di lavoro committente all'appaltatore

Sezione IV - Rischi e Misure di prevenzione e protezione

- descrizione dei rischi specifici esistenti all'interno dei luoghi di lavoro interessati dai lavori e delle misure di prevenzione e protezione adottate nell'ambito delle attività aziendali

- rischi da interferenza dovuti alla presenza dei lavori e delle attività aziendali

- misure di prevenzione e protezione aggiuntive e straordinarie per eliminare o ridurre i rischi da interferenza

- la stima dei costi per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione aggiuntive e straordinarie

Sezione V - Norme generali di comportamento

- modalità organizzative per la cooperazione, il coordinamento ed il controllo

- aggiornamento del DUVRI che viene rielaborato all'atto delle riunioni di coordinamento od in occasione di modifiche significative ai processi produttivi

- approvazione del DUVRI e apposizione di data certa.

Il DUVRI oltre che sottoscritto dalle parti deve essere obbligatoriamente allegato al contratto di appalto.

 

Conclusioni

Siamo così giunti alla fine della prima parte di questo tutorial dedicato alla salute e sicurezza in azienda. Ciò di cui deve essere consapevole il lettore che ha avuto la pazienza di leggere fin qui, è che questo è solo il primo passo verso una maggiore consapevolezza sulla necessità di avviare in azienda un corretto percorso di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Dalla prossima lezione e in quelle successive descriveremo sinteticamente la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili che prevedono una disciplina a parte contenuta nel Titolo IV del Codice.

Per saperne di più consultare la sezione pubblicazioni.