Docente incaricata annuale di strumento musicale, vince vertenza presso l' U.S.P. di Bari,
con l'assistenza della UNAMS-scuola.

UNAMS-SCUOLA BARI- Salvi i diritti di una docente di strumento musical. Brillante conciliazione. Docente di strumento musicale viene assistita in sede di conciliazione dal prof. Bartolo DANZI, Segretario Provinciale e Regionale della UNAMS-scuola (Federazione nazionale Gilda UNAMS) Puglia.

  dall'UNAMS-Scuola  della Regione Puglia del 9.6.2008

Si premette che la ricorrente è stata docente di Flauto (AG77) in servizio nell’anno scolastico 2007/08 presso l’Istituto secondario .......................... corrente in Bari in virtù di contratto a tempo determinato stipulato con il Dirigente scolastico p.t. dell’istituto precitato in data 17.9.2007 sino alla nomina dell'avente diritto (art. 40 c. 9 L. 27.12.97 n. 449), su cattedra interna per 18 ore settimanali.

Con successiva individuazione da parte dell' Istituto secondario di I grado ................... di Trani , l'istante era destinataria di contratto individuale di lavoro (prot. 3879 del 29.12.2007), presso tale istituto, con decorrenza dal 29.12.2007 sino al 30.6.2008.

Pertanto, l'Istituto di Trani provvedeva a chiudere telematicamente ........... la partita di spesa fissa con decorrenza 28.12.2007, in relazione al contratto tenuto dall'istante presso la scuola ..................., e al contempo, attivava la nuova partita di spesa fissa e il contratto con decorrenza dal 29.1.2007.

Tanto è dimostrato dall'allegato al contratto di lavoro a tempo determinato sul numero di partita tenuto dalla docente istante in cui il Dirigente dell' Istituto di Trani attestava il servizio valevole agli effetti giuridici ed economici presso la scuola...............di Bari con decorrenza 17.9.2007 ed ultimazione al 28.12.2007.

Del tutto ingiustificatamente il Dirigente scolastico della .......................... di Bari con nota prot. n.89 del 9.gennaio 2008 inviata alla D.P.T. di Bari intendeva comunicare la cessazione del servizio della odierna istante con decorrenza 21.12.2007, a suo dire, a seguito della individuazione della docente avente diritto in graduatoria di III fascia pubblicata in data 21.12.2007.

Tale determinazione del Dirigente scolastico in parola si appalesa illegittima e lesiva del diritto dell'odierna istante a percepire gli emolumenti ed il conseguente riconoscimento giuridico del servizio sino a tutto il 28.12.2007, attesa la successiva decorrenza del contratto individuale di lavoro presso l'istituto di Trani, dal 29.12.2007.

DIRITTO

In via preliminare appare opportuno ricordare che, alla luce delle innovazioni introdotte dalla riforma della disciplina del pubblico impiego, va esclusa la permanenza in capo alla Pubblica amministrazione datrice di lavoro di poteri esercitabili secondo i canoni della discrezionalità e ciò in quanto il rapporto di lavoro si fonda su base paritetica (in tal senso Cass. 24 febbraio 2000, n.41).

Logica conseguenza di tale principio è che il datore di lavoro pubblico, nell’ambito della gestione del rapporto di lavoro, opera con i poteri del privato datore e quindi gli è preclusa la possibilità di adottare unilateralmente modifiche, risoluzioni, rescissioni o revoche del contratto di lavoro potendo ottenere tale risultato solo ricorrendo all’autorità giudiziaria con gli strumenti di diritto comune(Cfr Corte di Appello di Catanzaro).

Tali strumenti potranno essere le azioni di annullamento, risoluzione accertamento della nullità del contratto.

D’altro canto in tal senso, depone decisamente la disposizione di cui all’art. 4 comma 2 d.lgs 29/93 (ora art. 5 comma 2 d.lgs 165/2001) laddove statuisce che “nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all’art. 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e poteri del privato datore di lavoro”.

Per altri versi, come chiarito da una recente nota autorevole del MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria prot. 14873 del 8.7.2004 (allegato n.), non va, peraltro sottaciuto in questa sede , “che modifiche di posizioni soggettive disposte d’ufficio, non sono da ritenere legittime in quanto espressioni di potere autoritativo dell’Amministrazione non più configurabile. Infatti, la ratio sottesa all’esercizio dell’autotutela risiede nella posizione di preminenza o di supremazia dell’Ammnistrazione ed è relativa ad atti amministrativi. L’autotutela è un concetto tipico di diritto amministrativo (si manifesta come uno dei principi fondamentali di questa branca del Diritto) e come tale non è esportabile nel diritto privatistico. Per tali motivi è da negare la possibilità di attività di autotutela dell’Amministrazione nell’ambito del rapporto di lavoro contrattualizzato, i cui atti di gestione non sono atti amministrativi, bensì atti di diritto privato.

L’amministrazione nella gestione del rapporto di lavoro, agisce con i poteri e la capacità del privato datore di lavoro; è fuor di dubbio, pertanto, che nelle prerogative manageriali non può essere ricompreso il potere di autotutela in senso proprio”(cfr. nota prot. 14873 del 8.7.2004 del Ministro Istruzione dell’Università e Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria –Direzione generale).

In ogni caso, in questa sede va osservato come la operata risoluzione anticipata del rapporto di lavoro con limitazione al 21.12.2007 non poteva avvenire in quanto la fattispecie non è contemplata nell'art.40 del CCNL 2006/09, trattandosi di posto vacante e disponibile ai sensi dell'art. 40 comma 9 della L. 449/97.

Peraltro, la giurisprudenza ha costantemente ribadito che, poiché la supplenza deve ritenersi disposta fino al rientro del titolare, appare illegittimo procedere ad una revoca, o ad una qualsivoglia riduzione di essa, che non sia giustificata dal verificarsi di tale condizione risolutiva di rientro del titolare del posto (in senso, cfr. Cons. di Stato sez. VI 27.3.1990 n. 407).

Non deve poi essere trascurato che la mancata assunzione dell'avente diritto ,come è effettivamente avvenuto presso la ...................di Bari, sino alla data del 28.12.2008, fa discendere il diritto alla odierna istante a percepire gli emolumenti spettanti dal 22.12.2007 al 28.12.2007 in quanto periodo spettante e riconoscibile agli effetti economici e giuridici.

Ma v'è di più.

Non risulta mai esser stato notificato alla odierna istante alcun atto in data 21.12.2007 in cui si comunicava l'assunzione dell'avente titolo, ragion per cui la clausola contenuta nel contratto individuale di lavoro avrebbe fatto cessare efficacia al contratto tenuto presso la scuola........di Bari.

Le motivazioni addotte nella precitata nota prot. 89 della Dirigente della scuola........di Bari sono poi in netta violazione di quanto stipulato nel contratto individuale di lavoro che prevedeva la cessazione "con la nomina dell'avente titolo" e non con "l'individuazione del docente avente diritto dalla graduatoria di III fascia pubblicata in data 21.12.2007".

Ragion per cui correttamente la partita di spesa aperta dalla ..............di Bari a favore dell'istante risultava ancora attiva fino alla data del 28.12.2007.

Tanto premesso la scrivente chiede il pagamento delle giornate dal 22.12.2007 al 28.12.2007 con l'attribuzione degli interessi di rivalutazione monetaria e legali sulle predette somme sino al soddisfo.
 

Verbale di conciliazione

Prende per primo la parola il prof. BARTOLO DANZI , Segretario provinciale e Regionale della Unams-scuola - il quale , nella sua qualità di delegato della ricorrente , nel riportarsi integralemente alle considerazioni espresse nell'istanza di conciliazione, ribadisce la richiesta di far si che detta docente ottenga dal Dirigente scolastico della scuola.....di bari presso la quale l'interessata aveva prestato servizio nell'a.s. 2007/08 quale docente di flauto (AG77) in virtù di un contratto a tempo determinato stipulato il 17.9.2007 fino alla nomina dell'avente diritto per 18 ore settimanali - la retribuzione delle giornata dal 22.1.2007 al 28.12.2007, con l'attribuzione degli interessi di rivalutazione monetaria e legali sulle predette somme sino al soddisfo. Deall'istanza di conciliazione prodotta dalla ricorrente si rileva che il Dirigente scolastico stesso non aveva il potere di ridurre il termine di scadenza del contratto di lavoro stipulato con la doente in parola il cui termine naturale concideva con la nomina dell'avente diritto, che - di fatto - avveniva il 7.1.2008. Il Dirigente scolastico , a seguto dell'ultimo intervento del prof. Danzi evidenzia cxhe se è vero che il contratto individuale di lavoro a tempo determinato della ricorrente debba rimanere in essere fino alla data delle nomina dell'avente diritto (7.1.08 , è anche vero che -di fatto - si è trovato nella impossibilità di operare in tal senso (effettuare la cessazione dal servizio della ricorrente in data 6.1.2008 , poichè la scuola....di Trani aveva proceduto a "chiudere" il contratto della docente in parola stipulato con la scuola...di Bari il 28.12.2007 per via telematica, sostituendosi al Dirigente scolastico di questa ultima scuol. Il Dirigente scolastico fa altresì presente la disponibilità a procedere alla rettifica della cessazione dal servizio dell'istante al 6.1.2008, purchè il D.S. della scuola....di Trani proceda alla rettifica giuridica ed economica del c.t.d stipulato con la docente più volte menzionata 7.1.2008. A questo punto, IL PROF. Danzi chiede, allo scopo di procedere con rapidità alla conclusione della controversia, che il Dirigente scolastico della scuola ...di Bari si metta subito in contatto telefonico con il collega della scuola...di Trani , per concordare le modalità tecniche finalizzate alla necessarie modifiche del contratto della ricorrente nei modi e nei termini esemplificati dal Dirigente scolastico convenuto. A seguito dell'intervenuto colloquio telefonico tra i due Dirigenti scolastici, perviene all' Ufficio scolastico provinciale di Bari - alle ore 12,56 , tramite fax la nota prot. m-1999/FP del 5.6.08 a firma del Dirigente scolastico della scuola ....di Trani, ed avente per oggetto " Docente a t.d...................", nella quale si legge testualmente "con riferimento al contratto di lavoro attualmente in essere con la docente in oggetto si conferma che lo stesso deve intendersi avente decorrenza giuridica ed economica dal 7.1.2008. Sege rettifica contratto" . La nota in questione - che viene acquisita agli atti dell' U.S.P. di Bari - è indirizzata sia al predetto U.S.P. che - per conoscenza - al Dirigente scolastico della scuola.....di Bari. Il Dirigente scolastcio - alla luce delle surriportate precisazioni e della nota inviata dalla Scuola ....di Trani - dichiara che procederà alla rettifica della cessazione dal servizio della ricorrente in modo tale che essa risuklti fissata alla data del 6.1.2008 , anzichè a quella del 22.1.2.2007. Il prof. Danzi prende atto della dichiarazione resa dal Dirigente scolastico convenuto ritenendo pienamente soddisfatta la richiesta della propria assistita.

In virtù di quanto procede si da atto che è stato esperito, con esito positivo, il tentativo obbligatorio di conciliazione.