Il Formatore E-Tutor
ai corsi di formazione neo-assunti in ruolo
non può essere nominato discrezionalmente
dal Dirigente scolastico.

UNAMS-SCUOLA BARI- Importanti principi affermati in conciliazione a Bari.

  dall'UNAMS-Scuola  della Regione Puglia del 9.6.2008

Una insegnante di scuola primaria di Andria (Bari) aveva fatto istanza per l'attribuzione dell'incarico di e tutor ai corsi di formazione per docenti neo assunti in ruolo. La stessa risultava regolarmente inclusa nell'elenco provinciale stilato dall' U.S.P. di Bari.

Il Dirigente scolastico aveva inteso adottare delle proprie valutazioni discrezionali nell'attribuzione dell'incarico e riteneva, quindi, di assegnarlo ad altra insegnante dell'istituto priva del titolo di laurea e con minor titoli della ricorrente.

L'insegnante lesa quindi si rivolgeva dapprima ad altre organizzazioni sindacali le quali si allineavano con il Dirigente scolastico ritenendo corretto il suo operato. Da qui interpellava il prof. BARTOLO DANZI - Segretario Provinciale e Regionale della UNAMS-scuola organismo locale della Federazione nazionale Gilda UNAMS la quale la assisteva in sede di conciliazione presso l' U.S.P. di Bari ove veniva citato il Dirigente scolastico in questione.

Il sindacato faceva presente che a seguito della contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico le parti soggiacciono sullo stesso piano essendo regolato il contratto dalle norme di diritto privato. Pertanto il datore di lavoro-dirigente scolastico non si trova in una posizione di sovraordinazione rispetto al dipendente-insegnante ma su un piano paritario e pertanto, trattandosi di contratto e non di atto amministrativo è assolutamente impensabile che si possa affermare una discrezionalità in merito nell'attribuzione dell'incarico di e-tutor.

Allo stesso modo l'art. 40 del D.lgs 165/01 ha determinato nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro che a tutti i dipendenti pubblici debbano essere garantiti parità di trattamento contrattuale.

Pertanto ribadiva la richiesta dell'interessata di attribuzione dell'incarico di docenza e tutor - formazione in ingresso per il personale docente a.s. 2007/08 . Inoltre ribadiva la richiesta di risarcimento danni omnicomprensivo pari a 10.500,00 Euro per il mancato adempimento del corretto iter di assegnazione dell'incarico di E-tutor , con conseguente danno biologico-esistenziale.

Il prof. Danzi dunque, formulava una proposta conciliativa in base alla quale l' Ins......rinunzierebbe ai danni , a condizione che il Dirigente scolastico si impegni ad attribuire l'incarico di cui trattasi prima sulla base dei titoli e poi delle competenze e che comunque per l'a.s. 2008/09 venga individuata come E-tutor la ricorrente medesima.

Il Dirigente scolastico si dichiarava disposto ad accogliere la proposta, nonostante la dichiarata volontà iniziale di non conciliare, in quanto ritiene di "aver comunque sempre operato nel rispetto delle norme vigenti ed -in primis- dell'art. 97 della Costituzione, nonchè secondo quanto disciplinato dalla Pubblica ammnistrazione" nello specifico settore.

Stranamente, onoltre, il Dirigente scolastico teneva a ribadire , che il criterio di rotazione rispondeva a quanto già disposto nella contrattazione integrativa d'istituto (n.d.r. non affatto attinente alla materia di cui trattasi) e a quanto riferito verbalmente all'interessata il 4.4.2008, nell'ottica dell'interesse generale della comunità scolastica, piuttosto che in quello del singolo, quest'ultima spesso ispirata a logiche sia pur legittime, ma individualistiche. Il prof. Danzi fa presente che se anche l'incarico fosse stato attribuito all'ins. interessata, il Dirigente scolastico non avrebbe causato alcun danno alla comunità scolastica nè avrebbe attuato logiche personalistiche ed individualistiche.

Pertanto, il Dirigente scolastico si dichiarava disposta ad accogliere la proposta conciliativa impegandosi ad attribuire l'incarico di e-tutor alla ricorrente per l'-as- 2008/09 sulla base prima dei titoli e poi delle competenze ed in assenza di altro personale maggiormente idoneo a detta formazione. In virtù di quanto precede, si dava atto dell'esperimento cin esito positivo del tentativo obbligatorio di conciliazione.