Che cosa fare in caso di sciopero.

a cura di Michela Gallina e Piero Buonopane, dicembre 2006

 

A ridosso della proclamazione dello sciopero del 7 dicembre, ci sono giunte, da parte di alcuni colleghi segnalazioni riferite a comportamenti poco corretti da parte delle amministrazioni scolastiche. In particolare si è trattato di forti pressioni, con motivazioni di varia natura organizzativa, perché i docenti dichiarassero anticipatamente la loro intenzione di aderire o meno allo sciopero, o ancora che modificassero il loro orario in caso di non adesione allo stesso.

Facciamo presente come, in assenza di una contrattazione d’Istituto che preveda delle differenti disposizioni, per le giornate di sciopero il comportamento da tenere sia regolamentato, dalla legge 146/1990 modificata ed integrata nella legge 83/2000 e da accordi contrattuali conseguenti (Allegato al CCNL del 1999 dal titolo “Attuazione della legge 146/1999”).

In base ai suddetti articoli, il Dirigente scolastico ha l’obbligo di invitare il personale, in forma scritta, a rendere comunicazione volontaria (quindi senza obbligo per i docenti) circa l’adesione allo sciopero entro il quinto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello stesso. Decorso tale termine il DS valuta la riduzione del servizio scolastico e comunica alle famiglie le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio.

L’art. 2, comma 3, dell’Allegato al CCNL del 99, non prevede alcuna possibilità di modifica degli orari in caso di sciopero, le uniche variazioni considerate sono riferite alle sole assemblee sindacali e sono contenute nell’ultimo Contratto nazionale all’art 8, comma 9, paragrafo a, si legge infatti “il DS … dispone gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell’assemblea, del personale che presta regolare servizio”.

NON E’ PREVISTO NESSUN ALTRO OBBLIGO PER I DOCENTI!

Pertanto è arbitraria qualunque richiesta di modifica di orario degli insegnanti che non sia eventualmente contenuta nella contrattazione integrativa di Istituto. L’art. 6 del CCNL 2002-2005 infatti al comma 2 lettera f) tra le materie di contrattazione riporta quanto segue: “criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata ed integrata dalla legge n. 83/2000.” Invitiamo quindi i colleghi RSU a non porre condizioni che possano essere penalizzanti per i docenti e “funzionali” solo per l’amministrazione. Ricordiamo infatti che già il diritto allo sciopero, per la nostra categoria, è soggetto a molte restrizioni che ne limitano l’efficacia, basti pensare al necessario preavviso di 15 giorni, che debbano trascorrere almeno 7 giorni tra uno sciopero e l’altro, che se viene proclamato uno sciopero orario indetto per la prima ora di lezione non può essere indetto per l’ultima e, diciamocelo, gli scioperi costano!!! Non sono pensabili, sulle già presenti restrizioni normative, ulteriori gravami a discrezione delle amministrazioni scolastiche, altrimenti che ci sia il coraggio di dichiarare apertamente: gli insegnanti, a differenza di tutte le altre categorie di lavoratori dipendenti, non hanno il diritto di scioperare! E forse è proprio questo lo scopo implicito in certe pressioni.

Chiunque si trovasse dunque ad essere oggetto di richieste ulteriori rispetto a quelle sopra enunciate, è bene che si faccia rilasciare un ordine di servizio scritto da parte del dirigente. In quanto ordine di servizio va comunque rispettato e poi impugnato.

In presenza di comportamenti discordanti si prega di darne tempestiva comunicazione al sindacato.

Michela Gallina e Piero Buonopane