UNAMS-Scuola della Regione Puglia

Un bel modo per convincere il sindacalista a desistere dall'attività sindacale.

Condannato per condotta antisindacale

il Dirigente scolastico

della S.M.S. Vittorio Emanuele III di Andria.

Aveva aperto un procedimento disciplinare nei confronti del Dirigente sindacale Gilda/Unams conseguente alla richiesta di atti ed informazioni sindacali .

  UNAMS-Scuola  della Regione Puglia, da Orizzonte scuola, del 10/4/2007

 

Con sentenza n. 3043/2005 dell' 8.11.2005 la CORTE DI APPELLO SEZ. LAVORO di BARI(per quanto di ragione) , rigettando l'opposizione proposta avverso decreto ex art. 28 L. 300/70 del TRIBUNALE DI TRANI emesso in data 30.9.2004, ha condannato il Dirigente scolastico della Scuola media Statale Vittorio Emanuele III di Andria per condotta antisindacale, al pagamento, in favore del sindacato, di metà delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio per un totale di 1500 Euro oltre gli accessori di legge.

In tale sentenza la Corte ha affermato la legittimazione processuale attiva ad agire ex art. 28 L. 300/70 dell'iniziale sindacato ricorrente, ossia dell' UNAMS-SCUOLA FEDERAZIONE NAZIONALE GILDA/UNAMS nella persona del suo Segretario Provinciale e Regionale prof. BARTOLO DANZI, in quanto "non si può dubitare che l'Unams-scuola, essendo un'articolazione periferica(provinciale) della Federazione Nazionale Gilda-Unams(che, com'è noto e riconosciuto in atti, opera su tutto il territorio nazionale), è uno di quegli "organismi locali" di una "associazione sindacale nazionale" ai quali l'art. 28 citato attribuisce la legittimazione ad agire in giudizio per la tutela degli interessi 'eventualmente' lesi da condotta antisindacale datoriale.

Nè vale a sostenere che, nonostante la maggiore rappresentatività del sindacato Nazionale (Gilda/Unams) , il mancato "riconoscimento contrattuale specifico ad opera della controparte amministrazione determina un difetto di legittimazione attiva dell'organismo locale per la difesa degli interessi di categoria."

"Non v'è dubbio"(argomenta la Corte) "che, per quanto attiene la profilo in esame, alcuna disposizione della L. 300/70 e, men che meno, la previsione dell'art. 28 richiedono, per l'esercizio dell'azione giudiziale di repressione di condotta antisindacale datoriale, la(previa) sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di settore, atteso che, altrimenti operando, si finirebbe per comprimere ingiustificatamente quell'espressione della libertà sindacale che si manifesta (anche) nell'opzione di non sottoscrivere il predetto contratto collettivo.

In definitiva, non essendo corretto 'confondere' l'aspetto (processuale) della legittimazione ad agire da quello (sostanziale) della fondatezza del diritto tutelabile, non può che concludersi per la sussistenza della legittimazione attiva dell'UNAMS-SCUOLA -Federazione Nazionale Gilda Unams."

 

L'amministrazione convenuta sosteneva che la Unams-scuola, "non essendo stata firmataria del CCNL del comparto scuola 2002/05 , non avrebbe potuto invocare alcuna tutela rinveniente dal contratto collettivo non sottoscritto e, quindi, non avrebbe potuto nemmeno prospettare una lesione delle sue prerogative sindacali.
Orbene, tale impostazione, fondata sull'esclusiva natura negoziale del diritto d'informazione e di accesso ai dati, non tiene conto dell'espressa previsione legislativa in materia, laddove l'art. 43 del d.lgs 165/01, dopo aver indicato nella "rappresentatività non inferiore al 5% l'unico limite di ammissibilità alla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali del pubblico impiego(limite non superato dalla sigla sindacale Gilda/Unams, come tale abilitata dall'ARAN alla contrattazione collettiva nazionale), all'ultimo comma (12°) sancisce il diritto d'informazione e di accesso ai dati di "tutte le organizzazioni sindacali", senza alcun 'altra condizione, se non quella del rispetto della "legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 Dicembre 1996 n. 675 e successive disposizioni correttive ed integrative".

"Sicchè, tale forma di adeguata garanzia del diritto d'informazione e di accesso ai dati, se, per un verso, non può che concernere "tutte le organizzazioni sindacali" che rivestano quella "rappresentatività" necessaria per accedere alla contrattazione collettiva(come si ricava dal necessario coordinamento del citato comma 12° con l'intera previsione di cui è parte), per altro verso, non avendo una fonte ed una genesi convenzionali dettato normativo non potrà essere subordinata ad altra condizione che non sia quella della tutela e della riservatezza delle informazioni."

E quindi (afferma la CORTE) "non potrà essere condizionata alla sottoscrizione del contratto collettivo del comparto, altrimenti finendo per violare quel profilo di libertà sindacale che si esprime anche nella scelta di non aderire ad un certo contratto collettivo.
Nè l'esercizio concreto del diritto d'informazione ed accesso potrà essere subordinato alle regole(generali e non proprie del settore) previste dalla L. 241/90 che, disciplinando, tra l'altro, il diritto di accesso di "chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti" (art. 22) ai documenti amministrativi della p.a. , è esclusivamente finalizzata alla trasparenza ed all'imparzialità dell'attività amministrativa e non concerne alcuno dei profili di espressione delle libertà sindacali.
"Tanto premesso, sembra a questa Corte che , rispetto alla rivendicazione di tale diritto d'informazione e di accesso da parte dell'Unams-scuola, il comportamento assunto dal Dirigente scolastico della scuola media statale "V. Emanuele III" di Andria, concretizzato:
 

- nell'iniziale diniego di rilascio delle copie dei documenti richiesti il 9.2.2004 (tra cui copia del contratto integrativo d'istituto per gli anni scolastici 2001/02 - 2002/03 e 2003-04; copia dei verbali della contrattazione (esami congiunti) per i medesimi a.s.; copia del piano annuale del D.S.G.A. per il personale ATA per i medesimi anni);
 

- nel quasi coevo avvio, in data 19.2.2004, di un procedimento disciplinare nei confronti del sindacalista ....(procedimento che, in relazione al contenuto degli addebiti, alla data di contestazione ed a quella [molto più risalente]dei fatti contestati, induce a ritenerne il carattere dissuasivo ove non proprio ritorsivo nei confronti del predetto sindacalista.
"...Malcelati motivi ritorsivi discriminatori, asseritamente comprovati dalla tempestività dell'apertura del procedimento disciplinare "a ridosso della richiesta di atti da parte del sindacato" nel febbraio/marzo 2004 a fronte di "fatti accaduti i primi del mese di ottobre 2003". La natura antisindacale dell'opzione dirigenziale è "resa evidente dallo specifico contenuto del provvedimento di contestazione di addebiti in rapporto sia alla tipologia di alcune censure in esso indicate[cfr. punti a-b-d della contestazione] che alla relazione tra la data di adozione dell'iniziativa disciplinare[19.2.2004], quella di richiesta di atti avanzata dal prof....[9.2.2004] e quella dei fatti 'contestati' [ottobre 2003]".
 

- nella successiva nota di rifiuto al rilascio degli atti in data 29.3.2004 e l'invio dei soli contratti integrativi di istituto in copie asseritamente illeggibili o incomplete;
 

- nella stipula, in data 3.4.2004, ossia oltre i termini previsti dal ccnl. (inizio anno scolastico) , di un 'appendice' alla contrattazione d'istituto con la quale si stabiliva di limitare espressamente il diritto di accesso agli atti solo alle RSU ed alle OOSS firmatarie del CCNL del 24.7.2003, si da escludere formalmente oltre che di fatto l'UNAMS - scuola dall'accesso ai dati ed informazioni;


- e, infine, nelle note 20.6.2004 e 7.9.2004, con le quali si subordinava il concreto esercizio del diritto all'informazione ed all'accesso ai dati da parte del sindacato Unams-scuola al previo versamento di "marche da bollo",
sia stato diretto a limitare, se non proprio ad impedire, l'esercizio del predetto diritto. E sia , quindi, qualificabile in termini di condotta antisindacale."